Newsletter n. 26 del 19.I.2024
Si trasmettono di seguito gli highlight della Rassegna stampa on line del quotidiano “Il Sole 24 Ore” e di "Italia Oggi" inviati via mail - per iniziativa del Consiglio dell’Ordine - tramite il sistema di newsletter, agli Avvocati e ai Praticanti del Foro di Nola.
Cassazione – Quesiti: - se la condotta tenuta nel corso di una pubblica manifestazione consistente nella risposta alla "chiamata del presente" e nel c.d. "saluto romano", rituale evocativo della gestualità propria del disciolto partito fascista, sia sussumibile nella fattispecie incriminatrice di cui all'art. 2 del decreto-legge 26 aprile 1983, convertito, con modificazioni, nella legge 25 giugno 1993, n. 205 ovvero in quella prevista dall'art. 5 della legge 20 giugno 1952, n. 645; - se i due reati possano concorrere oppure le relative norme incriminatrici siano in rapporto di concorso apparente. - Decisione: la condotta tenuta nel corso di una pubblica manifestazione consistente nella risposta alla "chiamata del presente" e nel c.d. "saluto romano", rituali entrambi evocativi della gestualità propria del disciolto partito fascista, integra il delitto previsto dall'art. 5 della legge 20 giugno 1952, n. 645, ove, avuto riguardo a tutte le circostanze del caso, sia idonea ad integrare il concreto pericolo di riorganizzazione del disciolto partito fascista, vietata dalla XII disposizione transitoria e finale della Costituzione. A determinate condizioni può configurarsi anche il delitto previsto dall'art. 2 del decreto-legge 26 aprile 1983, convertito, con modificazioni, nella legge 25 giugno 1993, n. 205 che vieta il compimento di manifestazioni esteriori proprie o usuali di organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi che hanno tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. Tra i due delitti non sussiste rapporto di specialità. I due delitti possono concorrere sia materialmente che formalmente in presenza dei presupposti di legge. - Riferimenti normativi: Cost., disp. trans. XII. Decreto-legge 26 aprile 1983, convertito, con modificazioni, nella legge 25 giugno 1993, n. 205, art. 2; legge 20 giugno 1952, n. 645, art. 5; cod. pen., art. 15. - sentenza - 38686_09_2023_pen_noindex
Cassazione, s.u. Il saluto romano è reato solo se il pericolo fascista è concreto
Cassazione. Contanti sempre da dichiarare alla dogana
Cassazione. Rischi da valutare in base alle norme tecniche e alla situazione specifica
Ordinanza della Cassazione n. 527-2024. Cavalli da passeggiata e capacità contributiva
Sentenza Consulta n. 5-2024. Adozione maggiorenni
Corte UE. Ferie non godute da pagare al di là di esigenze finanziarie
Corte UE. Il Consiglio notarile è sottoposto alle regole Ue sulla libera concorrenza
Tar Lazio. Test medicina annullati, immatricolati salvi
Sentenza Tribunale di Asti. Mutuo nullo se la banca è consapevole dell'insolvenza
Aste, linee guida del Cndcec per la gestione delle vendite
Pagamenti in contanti, in Europa, limite a 10mila euro
Antiriciclaggio. Tetto europeo al contante a 10mila euro
Contro gli ecovandali, multe fino a 60mila euro per gli imbrattatori
Giustizia. Pinelli, «Il Csm non è una terza Camera»
L'analisi. Extraprofitti, questione di diritti
Commento. Influencer, è davvero necessaria una nuova autorità indipendente
Buona lettura.
(Ufficio stampa Ordine Avv. di Nola)