Newsletter n. 106 del 7.III.2024
Si trasmettono di seguito gli highlight della Rassegna stampa on line del quotidiano “Il Sole 24 Ore” e di "Italia Oggi" inviati via mail - per iniziativa del Consiglio dell’Ordine - tramite il sistema di newsletter, agli Avvocati e ai Praticanti del Foro di Nola.
Cassazione - Spese giudiziali civili - Apparecchiature utilizzate per le intercettazioni telefoniche - Noleggio ad una Procura della Repubblica - Compenso in favore del noleggiatore - Possibilità di qualificare tale prestazione di servizio come «transazione commerciale» ai sensi della Direttiva 2011/7/UE - Disciplina degli interessi - Principio di effettività. - L’esito in sintesi: la Sezione Seconda civile ha chiesto, ai sensi dell’art. 267 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea, alla Corte di Giustizia dell’Unione di pronunciarsi, in via pregiudiziale e con procedimento accelerato, sulle seguenti questioni di interpretazione del diritto dell’Unione: 1) Se la Direttiva 2000/35/CE, come modificata dalla Direttiva 2011/7/UE e, in particolare, i suoi artt. 1, 2, n. 1 e n. 2, e 4, paragrafo 3, debbano essere interpretati nel senso che ostino ad una normativa o ad una prassi nazionale che: (a) esclude la qualifica di transazioni commerciali, ai sensi della Direttiva, per le prestazioni di servizi effettuate verso corrispettivo dei noleggiatori delle apparecchiature deputate alle intercettazioni su richiesta delle Procure, sottoponendole al regime sostanziale e procedimentale delle spese straordinarie di giustizia; (b) esclude, per l’effetto, dalla disciplina degli interessi prevista dalla Direttiva le predette prestazioni intercorse tra noleggiatori e Procure; 2) Se la Direttiva 2000/35/CE, come modificata dalla Direttiva 2011/7/UE e, in particolare, il suo art. 10, paragrafo 1, debbano essere interpretati nel senso che ostino ad una normativa o a una prassi nazionale che prevede un termine indeterminato (“senza ritardo”) per la liquidazione dei corrispettivi dovuti ad un prestatore di servizi, con la conseguente possibilità che tali diritti creditori non siano fatti valere con modalità effettivamente attuabili e in modo pienamente satisfattivo. - 5890_03_2024_civ_noindex
Cassazione - Art. 53 della legge n. 234 del 2012 - Interpretazione - Non applicazione di norme o prassi interne - Condizioni - Realizzazione in concreto di un effetto discriminatorio ai danni del cittadino italiano - Necessità. - L’esito in sintesi: la Sezione Lavoro - con riferimento al mancato riconoscimento della pregressa anzianità maturata come medico militare in occasione dell’assunzione presso un’Azienda del SSN - ha affermato il principio secondo cui l’art. 53 della l. n. 234 del 2012 si interpreta nel senso che non trovano applicazione norme dell’ordinamento giuridico italiano o prassi interne quando, nella regolazione di un medesimo caso, quelle disposizioni comportino al contempo un pregiudizio ai danni del cittadino italiano ed un vantaggio al cittadino dell’Unione Europea, in tal modo realizzando in concreto un effetto discriminatorio ai danni del primo. - 5967_03_2024_civ_noindex
Cassazione. Licenziamento. Termine non prorogabile
Cassazione. Autovelox in città motivati dal tasso di incidenti e dai limiti non ridotti
Cassazione. Niente multa per targa non propria al mezzo reimmatricolato all’estero
Corte d'Appello di Milano. Il condominio risponde dell’infortunio per l’ascensore disallineato
Corte d'Appello di Ancona. Efficace l’avviso via mail non contestato
Tribunale di Cuneo. Compenso ridotto all’amministratore per i bilanci approvati oltre i termini
Tribunale di Roma. Respinto il ricorso sul climate change, scelte di indirizzo politico
La giustizia amministrativa oggi ispira e prepara la legge
Al Fisco la metà delle liti. Nel 2023 ricorsi in calo
Autovelox in città motivati dal tasso di incidenti e dai limiti non ridotti
Inps. Esonero contributivo per donne vittime di violenza
Decreto PNRR e lavoro. Appalti, buste paga tarate sui contratti più applicati
L'indagine di Perugia. Meloni «I dossier fatto gravissimo, ma non sono libertà di stampa»
Mattarella, «Il presidente promulga le leggi, non le firma»
Commento. Diritto d'autore. Piattaforme online, equo compenso presidio democratico
Allarme salute mentale, in Italia aumentano ansia e depressione
Buona lettura.
(Ufficio stampa Ordine Avv. di Nola)