Newsletter n. 276 del 06.VI.2024
Si trasmettono di seguito gli highlight della Rassegna stampa on line del quotidiano “Il Sole 24 Ore” e di "Italia Oggi" inviati via mail - per iniziativa del Consiglio dell’Ordine - tramite il sistema di newsletter, agli Avvocati e ai Praticanti del Foro di Nola.
Consulta. RAGIONEVOLE DURATA DEL PROCESSO - Ordinanza n. 97 del 3 giugno 2024 - Questione di legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 2-bis, della l. n. 89 del 2001 - Necessità di tenere conto dell’esigenza di celerità dei procedimenti di protezione internazionale - Esclusione - Inesistenza di uno statuto differenziato di tali procedimenti, rispetto agli altri procedimenti giurisdizionali civili - Necessità di compiere un completo esame della situazione del ricorrente. La Corte Costituzionale, con ordinanza n. 97 del 3.6.2024 ha dichiarato la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale sollevate dalla Corte d’appello di Milano, in relazione all’art. 2, comma 2-bis, della l. n. 89 del 2001, come introdotto dall’art. 55, comma 1, lettera a), numero 2), del d.l. n. 83 del 2012, come convertito, per contrasto con gli artt. 111, secondo comma, e 117, primo comma, Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 6 CEDU. Ad avviso dei giudici remittenti la disposizione censurata, stabilendo un termine predefinito di durata ragionevole di tre anni, sottratto alla discrezionalità dell’autorità giudiziaria, con riguardo anche al primo grado dei procedimenti di protezione internazionale, non terrebbe conto delle caratteristiche e della natura di tali cause, le quali esigono particolare diligenza e celerità nella definizione, avendo per oggetto diritti fondamentali delle persone. Nella decisione in esame il giudice delle leggi, richiamati i principi affermati nella precedente sentenza n. 205 del 2023 (sopravvenuta all’ordinanza di rimessione della Corte d’Appello di Milano), ha ribadito che l’esame della normativa dell’Unione europea e della giurisprudenza della Corte di Giustizia non rivela alcun elemento idoneo a conferire ai giudizi in materia di protezione internazionale uno “statuto differenziato”, quanto alla loro durata, rispetto al complesso dei procedimenti giurisdizionali condotti all’interno di uno Stato membro. È stato altresì riaffermato che, dalla giurisprudenza della Corte di giustizia UE emerge, in modo univoco, l’esigenza che i procedimenti giudiziari in materia di protezione internazionale siano disciplinati in modo tale da assicurare “il completo esame della situazione individuale del richiedente, potendo ciò comportare lo svolgimento di accertamenti complessi”, con la conseguenza che la celerità di trattazione richiesta dai processi in questione non impone di individuare per essi un più breve termine di ragionevole durata rispetto a quello stabilito di tre anni per il primo grado di merito. (Corte Costituzionale, ordinanza n. 97 del 3 giugno 2024, Presidente F. Modugno, Redattore S. Petitti) - Corte_Costituzionale_n_97_2024
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Buona lettura.
(Ufficio stampa Ordine Avv. di Nola)