16.VII.2024 [HIGHLIGHTS] della rassegna stampa

Scritto il 16/07/2024
da Ordine Avvocati Nola - Ufficio Stampa

Newsletter n. 346  del 16.VII.2024 

Si trasmettono di seguito gli highlight della Rassegna stampa on line del quotidiano “Il Sole 24 Ore” e di "Italia Oggi" inviati via mail - per iniziativa del Consiglio dell’Ordine - tramite il sistema di newsletter, agli Avvocati e ai Praticanti del Foro di Nola. 

Consulta - Il requisito della doppia conformità urbanistico-edilizia trova applicazione anche alle regioni a statuto speciale, a tutela dell’uniformità delle condizioni per ricondurre a legittimità gli abusi edilizi - Norme impugnate: Art. 135, c. 7°, della legge della Provincia autonoma di Trento 04/03/2008, n. 1 - Consulta - comunicato stampa - IL REQUISITO DELLA DOPPIA CONFORMITÀ URBANISTICO-EDILIZIA - pronuncia_125_2024 - Corte costituzionale, niente eccezioni regionali alla doppia conformità

Consulta - Lavoro - Licenziamento individuale - Disciplina del contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti - Licenziamento determinato da ragioni inerenti all’attività produttiva, all’organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa (licenziamento per giustificato motivo oggettivo di tipo economico) - Ipotesi in cui il giudice accerti l’insussistenza del fatto posto a fondamento del licenziamento - Applicazione della tutela reintegratoria e dei relativi effetti sul piano risarcitorio - Omessa previsione - Denunciata disparità di trattamento del licenziamento per motivo oggettivo rispetto al licenziamento disciplinare, nel caso in cui, per entrambe le fattispecie, sia stata accertata in giudizio la mancanza di giustificazione per insussistenza del fatto - Violazione del diritto del lavoratore ad agire in giudizio per fare valere i propri diritti - Denunciata inidoneità della tutela a compensare adeguatamente il lavoratore e a dissuadere il datore di lavoro in presenza dei più gravi vizi sostanziali possibili (inesistenza del fatto posto a base del licenziamento) - Irragionevole esercizio della discrezionalità legislativa per erroneo bilanciamento della tutela del lavoro e dei diritti della persona rispetto alla libertà di impresa - Contrasto con il diritto al lavoro, con la tutela del lavoro e della personalità - Assenza di un adeguato sistema di compensazione del lavoratore in contrasto con i principi della Carta sociale europea - Disparità di trattamento rispetto alla tutela riconosciuta, in relazione agli stessi vizi, dall’art. 18, comma settimo, della legge n. 300 del 1970 ai lavoratori assunti anteriormente all’entrata in vigore del d.lgs. n. 23 del 2015 - Disparità di trattamento del lavoratore rispetto alla tutela riconosciuta al creditore dal codice civile - Norme impugnate: Art. 3, c. 1° e 2°, del decreto legislativo 04/03/2015, n. 23 - Dispositivo: illegittimità costituzionale parziale - inammissibilità - Consulta - comunicato stampa - JOBS ACT, LA TUTELA REINTEGRATORIA ATTENUATA - pronuncia_128_2024

Consulta - Lavoro - Licenziamento - Disciplina del contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti - Licenziamento per giustificato motivo e giusta causa - Ipotesi in cui il fatto contestato sia punibile, in base alla contrattazione collettiva applicabile al rapporto, solo con sanzioni di natura conservativa - Riconoscimento al giudice della possibilità di annullare il licenziamento, con le conseguenze già previste per l’ipotesi di insussistenza del fatto contestato (tra le quali il diritto alla reintegrazione nel posto di lavoro) - Elusione del criterio della proporzionalità della sanzione disciplinare con applicazione, a carico del datore di lavoro, di una sanzione di tipo meramente economico - Incidenza sulle libertà che il lavoratore ha il diritto di esercitare sul posto di lavoro (a titolo esemplificativo: diritto di critica, diritto di denunzia, diritto di sciopero, diritto a rivendicare la giusta e corretta retribuzione, diritto a esplicare liberamente l’attività sindacale) - Norme impugnate: Art. 3, c. 2°, del decreto legislativo 04/03/2015, n. 23 -  Dispositivo: non fondatezza - non fondatezza nei sensi di cui in motivazione - pronuncia_129_2024 

Consulta - Tributi - Federalismo fiscale - Trasformazione dell’imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio marittimo in tributo proprio regionale - Istituzione quale tributo proprio regionale con legge della Regione Lazio n. 2 del 2013 - Sottoposizione all’imposta delle concessioni rilasciate dalle Autorità di Sistema Portuale (AdSP) - Denunciata imposizione di un tributo condizionato dall’avverarsi di un presupposto giuridico, non sostenuto da un sottostante economico che si identifica con la forza economica del contribuente - Istituzione di un tributo, i cui presupposti, il soggetto e la base imponibile sono i medesimi dell’imposta di registro che grava sulle concessioni demaniali marittime - Istituzione quale tributo proprio regionale dell’imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio marittimo - Previsione che, nel determinarne la misurazione pari al 15 per cento della base imponibile costituita dai canoni sulle concessioni statali, comprende anche quelle rilasciate e gestite dalle autorità portuali - Denunciata normativa regionale che non rispetta i principi di continenza e correlazione, implicanti la connessione indefettibile tra l’esercizio di funzioni amministrative e l’imposizione fiscale necessaria a reperirne le risorse nonché di coincidenza tra ente impositore ed ente erogatore del bene o del servizio - Violazione del principio della suddivisione concettuale del sistema portuale in due categorie separate costituite l’una dai porti attribuiti alla competenza delle Autorità di Sistema Portuale (AdSP), l’altra dai porti restanti e di conseguenza della distinzione di due distinte categorie di concessioni - Lesione del principio della doppia imposizione, statale e regionale sul medesimo presupposto - Contrasto con il principio di convenienza e adeguatezza che limita il potere fiscale alla copertura dei costi finanziari dei servizi, ove resi al territorio - Violazione della competenza legislativa statale nella materia concorrente del coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario - Norme impugnate: Artt. 1 e 2 della legge 16/05/1970, n. 281; art. 8 del decreto legislativo 06/05/2011, n. 68; art. 6 della legge della Regione Lazio 29/04/2013, n. 2, e art. 6, c. 3°, della legge reg. Lazio, n. 2 del 2013 - Dispositivo: non fondatezza - Consulta - comunicato stampa - LE REGIONI POSSONO... - pronuncia_131_2024

Consulta - Responsabilità amministrativa e contabile - Impiego pubblico - Previsione che, per i fatti commessi dalla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 76 del 2020 e fino al 30 giugno 2024, l'azione di responsabilità di cui all'art. 1 della legge n. 20 del 1994 è limitata ai casi in cui la produzione del danno conseguente alla condotta del soggetto agente è da lui dolosamente voluta e che la medesima limitazione di responsabilità non si applica per i danni cagionati da omissione o inerzia del soggetto agente - Denunciata previsione che, introducendo l’esenzione generalizzata da responsabilità per le condotte commissive connotate dall’elemento soggettivo della colpa grave, lede i principi elaborati dalla giurisprudenza costituzionale afferenti, peraltro, all’effettività della giurisdizione contabile - Norma irragionevole, poiché comprende tutti gli ambiti dell’agire dell’amministrazione, senza limitarsi a quelli strettamente inerenti all’emergenza Covid-19, realizzando un generalizzato “scudo erariale” incompatibile con la decretazione d’urgenza - Disposizione che, determinando la ricaduta del danno non su chi ha, con colpa grave, compiuto l’attività dannosa, ma sul suo controllore che ha omesso i doverosi controlli, genera una incongrua conseguenza - Mancanza di proporzionalità - Disciplina non funzionale al suo scopo, dato che, attraverso la volontà di arginare la cosiddetta “paura della firma”, ha ampliato l’esenzione da responsabilità, includendo qualunque condotta attiva gravemente colposa - Previsione che genera la convinzione in colui che agisce che, in assenza di dolo, non ha alcun rilievo se agisca legittimamente o lecitamente, non essendo tenuto a risarcire i danni prodotti - Conflitto con il principio di responsabilità dei dipendenti pubblici - Norma che opera una irragionevole discriminazione tra coloro che nell’ambito dell’amministrazione hanno obblighi di controllo e vigilanza e coloro che hanno la gestione attiva - Disciplina che acuisce la discriminazione tra lavoratori del settore privato e del settore pubblico, perché rispetto ai primi, i secondi, che già godono di un’esenzione per colpa lieve, nell’attualità sono ancora più avvantaggiati, essendo responsabili solo per condotte attive dolose e omissive gravemente colpose - Norme impugnate: Art. 21, c. 2°, del decreto-legge 16/07/2020, n. 76, convertito, con modificazioni, nella legge 11/09/2020, n. 120 - Dispositivo: non fondatezza - inammissibilità - Consulta - comunicato stampa - NON È INCOSTITUZIONALE LA TEMPORANEA ESCLUSIONE... - pronuncia_132_2024 - Pa, Consulta_ urgente una riforma della responsabiltà amministrativa degli enti - ItaliaOggi.it

Consulta - Turismo - Istituzione di un fondo, nello stato di previsione del Ministero del turismo, destinato al finanziamento di investimenti proposti dai comuni, volti alla creazione e alla riqualificazione di aree attrezzate di sosta temporanea a fini turistici e alla valorizzazione del turismo all’area aperta, attraverso un apposito bando da pubblicare da parte del Ministero del turismo - Previsione che alla copertura degli oneri si provvede, quanto a euro 29.870.000, mediante corrispondente riduzione del Fondo unico nazionale per il turismo (FUNT) di conto capitale, di cui all’art. 1, c. 368, della legge n. 234 del 2021 - Incremento, per l’anno 2023, di 17 milioni di euro del Fondo istituito dall’art. 1, c. 611, della legge n. 197 del 2022, per ulteriormente favorire la transizione ecologica nel turismo, con azioni di promozione del turismo intermodale secondo le strategie di abbattimento delle emissioni atmosferiche che possono scaturire dalle attività turistiche - Previsione che agli oneri derivanti da tale incremento si provvede, quanto a euro 8.918.631, mediante corrispondente riduzione del Fondo unico nazionale per il turismo di parte corrente, di cui all’art. 1, c. 366, della legge n. 234 del 2021 - Denunciata esclusione di ogni forma di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali nella determinazione di criteri e modalità di accesso al fondo di nuova istituzione - Denunciata sottrazione di risorse da fondi già esistenti la cui gestione avviene in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano attraverso un accordo. Invasione della competenza esclusiva regionale in materia di turismo - Irragionevole e unilaterale allocazione di risorse economiche su di un fondo di competenza statale, destinato all’istituto atipico del “turismo intermodale”, in luogo dell'allocazione presso il Fondo unico nazionale per il turismo - Norme impugnate: Art. 1 bis, c. 1°, 2°, lett. a), 3° e 4°, lett. b), del decreto-legge 12/09/2023, n. 121, convertito, con modificazioni, nella legge 06/11/2023, n. 155 - Dispositivo: illegittimità costituzionale parziale - non fondatezza – inammissibilità - pronuncia_130_2024

Cassazione, penale - Motivo facoltativo di rifiuto della consegna di cui all’art. 18-bis legge n. 69 del 2005 – Procedura per la concentrazione di procedimenti paralleli di cui al d.lgs. 29 del 2016 – Deducibilità della questione relativa alla pendenza di un procedimento “parallelo” nel procedimento relativo alla consegna – Esclusione – Autorità deputata all’esame di tale questione – Individuazione - L’esito in sintesi: la Sesta Sezione penale, in tema di mandato di arresto europeo, ha affermato che le questioni concorrenti, relative, rispettivamente, al motivo di rifiuto facoltativo della consegna, di cui all’art. 18-bis, comma 1, lett. b), legge 22 aprile 2005, n. 69, come modificata dall’art. 6, comma 5, lett. b), legge 4 ottobre 2019, n. 117, e alla pendenza di procedimenti paralleli, regolamentata dal d.lgs. 15 febbraio 2016, n. 29, non possono essere prospettate congiuntamente alla Corte di appello investita della decisione di consegna, cui spetta, ove dedotta, soltanto la valutazione della sussistenza dell’indicato motivo di rifiuto facoltativo, rientrando, ex art. 4 del citato d.lgs. n. 29 del 2016, nella competenza dell’«autorità giudiziaria procedente», da identificare in quella deputata a trattare il procedimento interno rispetto al quale si pone il conflitto di giurisdizione, l’avvio del meccanismo procedurale funzionale alla concentrazione dei procedimenti - 27654_07_2024_pen_noindex

Cassazione, penale - Illegalità – Derivante dall’applicazione di pena detentiva per reato attribuito alla cognizione del giudice di pace – Deducibilità innanzi al giudice dell’esecuzione – Sussistenza - L’esito in sintesi: la Prima Sezione penale ha affermato che l’illegalità della pena, derivante dall’erronea applicazione, da parte del tribunale, di una pena detentiva per un reato attribuito alla cognizione del giudice di pace, è deducibile innanzi al giudice dell’esecuzione, cui spetta provvedere alla rimodulazione della pena secondo una valutazione da compiere alla luce della singola vicenda processuale, che riguardi anche l’eventuale concessione della sospensione condizionale, beneficio estraneo ai poteri del giudice di pace - 27435_07_2024_pen_noindex 

Cassazione - Mutuo cd. solutorio – Validità – Questione di massima di particolare importanza - L’esito in sintesi: la Seconda Sezione civile ha rimesso al Primo Presidente, per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite, la questione di massima di particolare importanza - altresì oggetto di contrasto nella giurisprudenza delle Sezioni semplici - concernente la validità del cd. mutuo solutorio (consistente nell’accredito su un conto corrente della somma necessaria a ripianare un pregresso debito del correntista nei confronti della banca mutuante), con particolare riguardo alla necessità di verificare se tale modalità di erogazione della somma - cui si correla l’obbligo del mutuatario di utilizzarla per estinguere una propria diversa posizione debitoria verso il mutuante - integri una datio rei suscettibile di porre il danaro nella disponibilità del mutuatario ovvero si traduca in una mera operazione contabile, qualificabile alla stregua di pactum de non petendo ad tempus, funzionale a procrastinare la scadenza dei debiti pregressi - 18903_07_2024_civ_noindex

Cassazione - Se l'imputato, nei confronti del quale era stata emessa ordinanza applicativa della custodia cautelare in carcere divenuta inefficace per il proscioglimento pronunciato all'esito del giudizio di primo grado, debba impugnare l'ordinanza con la quale sia stata disposta, ai sensi dell'art. 300, comma 5, cod. proc. pen., la custodia in carcere con la richiesta di riesame ovvero con l'appello cautelare - Decisione: il rimedio esperibile avverso l'ordinanza suddetta è la richiesta di riesame - Riferimenti normativi: Cod. proc. pen., artt. 300, comma 5, 309, 310 - 21614_05_2024_pen_noindex

Cassazione - Procedimento disciplinare - Divieto di cancellazione dall’albo ex art. 57 l. n. 247 del 2012 - Cancellazione volontaria - Esclusione - Interpretazione costituzionalmente orientata - Impossibilità - Questione di legittimità costituzionale - L’esito in sintesi: le Sezioni Unite civili, rilevata l’impossibilità di un’interpretazione costituzionalmente orientata della disposizione normativa, hanno sollevato questione di legittimità costituzionale, in relazione agli artt. 2, 3, 4, 35, 41 Cost., dell’art. 57 della legge 31 dicembre 2012, n. 247 – che reca il divieto di deliberare la cancellazione dell’avvocato dall’albo durante lo svolgimento del procedimento disciplinare – nella parte in cui non prevede deroghe al divieto allorquando la perdurante iscrizione all’albo comporti la lesione di diritti fondamentali del professionista - 19197_07_2024_civ_oscuramento_noindex 

Cassazione - Credito garantito da privilegio ex art. 316, comma 4, c.p.p. - Concorso con credito garantito da ipoteca iscritta in data anteriore - Art. 2748, comma 2, c.c. - Applicabilità – Questione - L’esito in sintesi: la Sezione Terza civile ha disposto, ai sensi dell’art. 374, comma 2, c.p.c., la trasmissione del ricorso al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite della seguente questione, sinora esaminata soltanto in una decisione penale (Cass. pen., Sez. 4, Sentenza n. 33187 del 28/06/2012 Cc. (dep. 23/08/2012), che si presenta di massima di particolare importanza, sia perché attinente al fondamentale tema delle cause di prelazione e degli interessi ad esse sottesi, sia perché queste vengono in rilievo in controversie devolute anche ad altre Sezioni della Corte: Se – in base alla regola dell’art. 2748, comma 2, c.c. – il creditore che gode del privilegio previsto dall’art. 316, comma 4, c.p.p. va preferito, nella distribuzione del ricavato dalla vendita di beni immobili, al creditore garantito da ipoteca iscritta anteriormente al sequestro penale oppure se – in forza della clausola di riserva della citata disposizione – la legge dispone diversamente (come già finora riconosciuto solo per escludere la prevalenza del privilegio sulle ipoteche nel caso in cui il primo sia previsto a tutela esclusivamente di interessi di natura individuale, ai sensi dell’art. 2775-bis c.c., a garanzia dei crediti del promissario acquirente conseguenti alla mancata esecuzione del contratto preliminare trascritto ai sensi dell’art. 2645-bis c.c.), con una «deroga non necessariamente contenuta in un esplicito precetto, ma che può e deve essere individuata nell’ordinamento nel suo complesso, attraverso la lettura e l’interpretazione normativa che tenda all’armonioso coordinamento dello specifico istituto in trattazione con l’intero sistema»”. - 19314_07_2024_civ_noindex 

Cassazione - Se e a quali condizioni sia abnorme il provvedimento di rigetto della richiesta di incidente probatorio avente ad oggetto la testimonianza della persona offesa di uno dei reati compresi nell'elenco di cui all'art. 392, comma 1-bis, primo periodo, cod. proc. pen. - Riferimenti normativi: Cod. proc. pen., artt. 392, 568 - 27104_07_2024_pen_oscuramento_noindex 

Cassazione - Se l'obbligo di comunicazione delle variazioni patrimoniali previsto dall'art. 30 della legge 13 settembre 1982, n. 646 sia configurabile, con conseguente rilevanza penale della sua violazione, nel caso di un'acquisizione proveniente da successione ereditaria - Riferimenti normativi: Cost., art. 25; legge 13 settembre 1982, artt. 30, 31 - 26831_07_2024_pen_noindex 

Cassazione - Se la previsione, ex art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen., a pena di inammissibilità del deposito, con l'atto di impugnazione delle parti private e dei difensori, della dichiarazione o elezione di domicilio, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio, debba essere interpretata nel senso che, ai fini indicati, sia sufficiente la sola presenza in atti della dichiarazione o elezione di domicilio, benché non richiamata nell'atto di impugnazione od allegata al medesimo - Riferimenti normativi: Cod. proc. pen., artt. 581, 164; d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 - 26458_07_2024_pen_noindex 

Sentenza Cassazione n. 28064-2024. Sequestro 110% alla banca

Corte d'Appello dell'Aquila. I familiari dei sette studenti morti all’Aquila nel 2009 non avranno risarcimento

Tribunale di Milano. Concordato preventivo, soci esclusi dall’omologazione trasversale

Tribunale di Ferrara. No all’operazione se la locazione non passa all’acquirente

Concordato, conto meno salato anche per le mini partite Iva - I PUNTI SALIENTI

Notificazione atti per via telematica, come si fa_ la guida per avvocati - Agenda Digitale

Osservatorio. Udienze a distanza e non solo, integrazione necessaria tra tecnologia e corti

Buona lettura. 

(Ufficio stampa Ordine Avv. di Nola)