27.IX.2024 [HIGHLIGHTS] della rassegna stampa

Scritto il 27/09/2024
da Ordine Avvocati Nola - Ufficio Stampa

Newsletter n. 396 del 27.IX.2024

Si trasmettono di seguito gli highlight della Rassegna stampa on line del quotidiano “Il Sole 24 Ore” e di "Italia Oggi" inviati via mail - per iniziativa del Consiglio dell’Ordine - tramite il sistema di newsletter, agli Avvocati e ai Praticanti del Foro di Nola. 

Cassazione - Se, nel giudizio di appello promosso avverso la sentenza di condanna dell'imputato anche al risarcimento dei danni, il giudice, intervenuta nelle more l'estinzione del reato per prescrizione, possa pronunciare l'assoluzione nel merito, anche a fronte di prove insufficienti o contraddittorie, sulla base della regola di giudizio processual-penalistica dell'"oltre ogni ragionevole dubbio", ovvero debba far prevalere la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, pronunciandosi sulle statuizioni civili secondo la regola processual-civilistica del "più probabile che non" - Decisione: in coerenza con i principi sanciti dall'art. 27 Cost., dall'art. 6 della Cedu e dagli artt. 48 e 53 della Carta di Nizza, il giudice può pronunciare l'assoluzione nel merito alla stregua dei principi enunciati da Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244273 - Riferimenti normativi: Cost., art. 27; Cedu, art. 6; artt. 48 e 53 della Carta di Nizza; cod. proc. pen., artt. 129, 530, comma 2, 533, 576, 578 - 36208_09_2024_pen_noindex

Cassazione - Se la sentenza di non doversi procedere pronunciata ai sensi dell'art. 420-quater cod. proc. pen. possa essere impugnata con ricorso per cassazione anche prima della scadenza del termine previsto dall'art. 159, ultimo comma, cod. pen. - Decisione: affermativa. Il provvedimento è ricorribile per cassazione ad opera delle parti per tutti i motivi elencati nell'art. 606, comma 1, cod. proc. Pen. - Riferimenti normativi: Cost., art. 111, comma settimo; cod. proc. pen., artt. 420-quater, 568, comma 2, 606, comma 1; cod. pen., art. 159. - 23056_06_2024_pen_oscuramento_noindex

Cassazione - Se, in caso di concorso di persone nel reato, la confisca per equivalente del relativo profitto possa essere disposta per l'intero nei confronti di ciascuno dei concorrenti, indipendentemente da quanto da ognuno percepito, ovvero se ciò possa disporsi soltanto quando non sia possibile stabilire con certezza la porzione di profitto attribuibile a ognuno oppure ancora se la confisca debba essere comunque ripartita tra i concorrenti, in base al grado di responsabilità di ciascuno o in parti eguali, secondo la disciplina civilistica delle obbligazioni solidali - Decisione: la confisca di somme di denaro ha natura diretta soltanto in presenza della prova della derivazione causale del bene rispetto al reato, non potendosi far discendere detta qualifica dalla mera natura del bene. La confisca è, invece, qualificabile per equivalente in tutti i casi in cui non sussiste il predetto nesso di derivazione causale. In caso di concorso di persone nel reato, esclusa ogni forma di solidarietà passiva, la confisca è disposta nei confronti del singolo concorrente limitatamente a quanto dal medesimo concretamente conseguito. Il relativo accertamento è oggetto di prova nel contraddittorio fra le parti. Solo in caso di mancata individuazione della quota di arricchimento del singolo concorrente, soccorre il criterio della ripartizione in parti uguali. I medesimi principi operano in caso di sequestro finalizzato alla confisca per il quale l'obbligo motivazionale del giudice va modulato in relazione allo sviluppo della fase procedimentale e agli elementi acquisiti - Riferimenti normativi: Cost., artt. 25, 27; artt. 6 e 7 CEDU; cod. pen., artt. 110, 240, 322-ter; cod. proc. pen., art. 321 - 22935_06_2024_pen_noindex

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Buona lettura. 

(Ufficio stampa Ordine Avv. di Nola)