Newsletter n. 478 del 18.XI.2024
Si trasmettono di seguito gli highlight della Rassegna stampa on line del quotidiano “Il Sole 24 Ore” e di "Italia Oggi" inviati via mail - per iniziativa del Consiglio dell’Ordine - tramite il sistema di newsletter, agli Avvocati e ai Praticanti del Foro di Nola.
Consulta - Bilancio e contabilità pubblica – Finanza regionale – Norme della Regione autonoma Sardegna – Rivalutazione, con efficacia retroattiva, delle indennità e dei rimborsi spese dei Consiglieri regionali e dei componenti della Giunta regionale – Violazione dei principi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica – Illegittimità costituzionale - Norme impugnate: Art. 35, c. 5°, della legge della Regione Sardegna 22/11/2021, n. 17 - Dispositivo: illegittimità costituzionale - Consulta, comunicato stampa, n. 180 - pronuncia_180_2024
La Consulta boccia l'autonomia_il Domani_In contraddittorio
Autonomia differenziata, picconata della consulta - ItaliaOggi.it
Cassazione, penale - Nuovo termine a comparire di cui all’art. 601, comma 3, cod. proc. pen., come modificato dall’art. 34, comma 1, lett. g), n. 3, d.lgs n. 150 del 2022 (cd. riforma Cartabia) - Applicabilità – Decorrenza - L’esito in sintesi: le Sezioni Unite penali hanno affermato che la disciplina dell’art. 601, comma 3, cod. proc. pen., introdotta dall’art. 34, comma 1, lett. g), d. lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, che individua in quaranta giorni il termine a comparire nei giudizi di appello, è applicabile ai soli atti di impugnazione proposti a far data dall’1 luglio 2024 - 42125_11_2024_pen_noindex - 42124_11_2024_pen_noindex - Quesiti posti alle SS.UU.: se la disciplina dell'art. 601, comma 3, cod. proc. pen., introdotta dall'art. 34, comma 1, lett. g), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, che individua in quaranta giorni, anziché in venti, il termine a comparire nel giudizio di appello, sia applicabile a far data dal 30 dicembre 2022 oppure dal 1 luglio 2024. Se, in tema dì successione di leggi regolanti il termine a comparire nel giudizio di appello, ai fini dell'individuazione della disciplina da applicare, debba farsi riferimento alla data di emissione del decreto di citazione in appello, considerata l'autonoma rilevanza dello stesso, ovvero a quella della deliberazione della sentenza impugnata - – Decisione: PRIMA QUESTIONE: la disciplina dell'art. 601, comma 3, cod. proc. pen., introdotta dall'art. 34, comma 1, lett. g), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, che individua in quaranta giorni il termine a comparire nel giudizio di appello, è applicabile agli atti d'impugnazione proposti a far data dal 1 luglio 2024. SECONDA QUESTIONE: non esaminata, in quanto assorbita dalla soluzione della prima questione controversa - - Riferimenti normativi: Cod. proc. pen., art. 601. D.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, artt. 34, 94. D.I. 30 dicembre 2021, n. 228, conv., con modif., dalla I. 25 febbraio 2022, n. 15, art. 16. D.I. 31 ottobre 2022, n. 162, conv., con modif., dalla I. 30 dicembre 2022, n. 199, art. 5-duodecies. D.I. 22 giugno 2023, n. 75, conv., con modif., dalla I. 10 agosto 2023, n. 112, art. 17. D.I. 30 dicembre 2023, n. 215, conv., con modif., dalla I. 23 febbraio 2024, n. 18, art. 11
Cassazione, penale - Se, in tema di giudizio abbreviato, la riduzione di cui all'art. 442, comma 2, cod. proc. pen., come modificato all'art. 1, comma 44, legge 23 giugno 2017, n. 103, in caso di continuazione tra delitti e contravvenzioni, debba essere operata nella misura unitaria di un terzo ovvero debba essere effettuata distintamente sugli aumenti di pena disposti per le contravvenzioni nella misura della metà e su quelli disposti per i delitti nella misura di un terzo - Riferimenti normativi: Cod. pen., art. 81; cod. proc. pen., art. 442; legge 23 giugno 2017, n. 103 - SEZ1P17789720241114094251
Cassazione, penale - Diffamazione – Commessa in danno di più persone attraverso una trasmissione televisiva – Aggravata dall’attribuzione alle stesse di un fatto determinato – Competenza territoriale per connessione – Determinazione - L’esito in sintesi: la Quinta Sezione penale, in tema di diffamazione, ha stabilito, in un caso in cui il delitto era stato commesso, attraverso una trasmissione televisiva, in danno di più persone e risultava aggravato dall’attribuzione alle stesse di un fatto determinato, che la competenza territoriale per connessione deve essere determinata in base al criterio suppletivo previsto dall’art. 9, comma 1, cod. proc. pen. - 41956_11_2024_pen_noindex
Cassazione, civile - Procedimento di correzione degli errori materiali - Statuizione sulle spese - Esclusione – Fondamento - L’esito in sintesi: le Sezioni Unite Civili – risolvendo un contrasto interpretativo – hanno affermato il seguente principio:«Nel procedimento di correzione degli errori materiali, ex artt. 287-288 e 391-bis cod. proc. civ., in quanto di natura sostanzialmente amministrativa e non diretto a incidere, in situazione di contrasto tra le parti, sull’assetto di interessi già regolato dal provvedimento corrigendo, non può procedersi alla liquidazione delle spese, non essendo configurabile in alcun caso una situazione di soccombenza, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 91 cod. proc. civ., neppure nella ipotesi in cui la parte non richiedente, partecipando al contraddittorio, opponga resistenza all’istanza» - 29432_11_2024_civ_noindex
Cassazione, penale - Giudizio di appello relativo a processo definito, in primo grado, con rito abbreviato – Celebrazione in forma cartolare ex 23-bis, comma 1, d.l. n. 137 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 176 del 2020 – Giudizio di cassazione conseguente a ricorso presentato dopo l’1 luglio 2024 – Modalità di trattazione – Indicazione - L’esito in sintesi: la Quinta Sezione penale, in tema di impugnazioni, ha affermato che, a seguito della celebrazione in forma cartolare ex art. 23-bis, comma 1, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, del giudizio di appello relativo a processo definito in primo grado con rito abbreviato, il giudizio di legittimità conseguente al ricorso per cassazione presentato dopo l’1 luglio 2024 deve essere trattato con le forme della camera di consiglio non partecipata, ai sensi dell’art. 611, comma 1, cod. proc. pen., ferma restando la facoltà delle parti di chiedere la trattazione camerale in presenza, a norma dell’art. 611, comma 1-bis, lett.b) cod. proc. pen., tranne che nel caso in cui l’appello fosse stato limitato al trattamento sanzionatorio - 42163_11_2024_pen_noindex
Cassazione. Figli over 18, alt all’assegno per età, lavoro e formazione
Corte d'Appello di Milano. Annullato il testamento se l’incapacità si desume da forma e contenuto
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Buona lettura.
(Ufficio stampa Ordine Avv. di Nola)