Newsletter n. 320 del 26.IX.2025
Si trasmettono di seguito gli highlight della Rassegna stampa on line del quotidiano “Il Sole 24 Ore” e di "Italia Oggi" inviati via mail - per iniziativa del Consiglio dell’Ordine - tramite il sistema di newsletter, agli Avvocati e ai Praticanti del Foro di Nola.
Cassazione - RESPONSABILITÀ CIVILE. Lesione dell’affidamento incolpevole del privato nella legittimità di un provvedimento amministrativo ampliativo poi annullato o nella correttezza del comportamento della P.A. - Domanda di risarcimento del danno - Giurisdizione ordinaria - Sussistenza - Fondamento - Materie devolute alla giurisdizione esclusiva del g.a. - Giurisdizione amministrativa - L’esito in sintesi: le Sezioni unite civili, pronunciandosi in sede di regolamento preventivo di giurisdizione, hanno affermato che spetta al giudice ordinario la giurisdizione sulla domanda risarcitoria proposta dal privato che lamenti la lesione dell’incolpevole affidamento circa la legittimità di un provvedimento amministrativo ampliativo successivamente annullato, o la correttezza del comportamento della P.A., sul presupposto che la suddetta lesione non postula la lesione di un interesse legittimo bensì del «diritto soggettivo alla autodeterminazione del singolo nelle scelte che comportano impegno di risorse, al riparo da ingerenze illecite o da comportamenti scorretti altrui, la cui protezione si realizza, sul piano positivo, mediante l’imposizione di doveri di comportamento (reciproci), ispirati a buona fede tra i soggetti, privato o pubblico, di una relazione, paritaria o asimmetrica, che si instaura in vista della conclusione di un contratto o dell’emissione di un provvedimento amministrativo», di modo che «il fulcro della pretesa risarcitoria risiede nella violazione dei doveri che la disciplina ha recepito nella conformazione normativa del contenuto del rapporto amministrativo (art. 1, comma 2 bis, L. 241/1990), non di regole che incidono sulla validità dei provvedimenti adottati». È devoluta, invece, al giudice amministrativo la giurisdizione sulla medesima domanda, nelle materie riservate alla giurisdizione esclusiva dello stesso, di cui all’art. 133 c.p.a. (come quella dell’edilizia e dell’urbanistica, ricorrente nel caso di specie) - 26080_09_2025_civ_noindex
Cassazione - Ricorso per cassazione – Presentazione di motivi nuovi – Possibilità – Esclusione – Ragioni – Conseguenze - L’esito in sintesi: la Sesta Sezione penale, in tema di mandato di arresto europeo, ha affermato che, nel procedimento dinanzi alla Corte di cassazione originato dall’impugnativa della sentenza che ad esso dà esecuzione, non è consentita la presentazione di motivi nuovi, ostandovi il disposto dell’art. 22 legge 22 aprile 2005, n. 69, che rinvia alle forme di cui all’art. 127 cod. proc. pen., sicché è possibile il solo deposito di memorie che non introducano questioni nuove e diverse rispetto a quelle prospettate con il ricorso introduttivo - 32059_09_2025_pen_noindex
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Buona lettura.
(Ufficio stampa Ordine Avv. di Nola)