07.XI.2025 [HIGHLIGHTS] della rassegna stampa

Scritto il 07/11/2025
da Ordine Avvocati Nola - Ufficio Stampa

Newsletter n. 390 del 07.XI.2025 

Si trasmettono di seguito gli highlight della Rassegna stampa on line del quotidiano “Il Sole 24 Ore” e di "Italia Oggi" inviati via mail - per iniziativa del Consiglio dell’Ordine - tramite il sistema di newsletter, agli Avvocati e ai Praticanti del Foro di Nola.  

Consulta - Reati e pene - Delitti di cui all’art. 73 del decreto Presidente della Repubblica n. 309 del 1990 (produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope) - Ipotesi particolari di confisca - Previsione dell’applicazione dell’art. 240-bis codice penale (confisca cosiddetta allargata) nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta - Omessa esclusione dal proprio ambito applicativo delle ipotesi di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti per il reato di cui all’art. 73, c. 5, (produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope di lieve entità). In subordine: Mancata limitazione del proprio ambito applicativo all’ipotesi di cui all’art. 73, c. 5, secondo periodo (“quando la condotta assume caratteri di non occasionalità”) - Disparità di trattamento rispetto al delitto di cui all’art. 74, c. 6, del decreto Presidente della Repubblica n. 309 del 1990 (associazione finalizzata alla commissione di fatti di lieve entità ai sensi del c. 5 dell’art. 73). In via ulteriormente subordinata: Confisca cosiddetta allargata - Denunciata previsione che è sempre disposta la confisca del denaro, dei beni o delle altre utilità di cui il condannato non può giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulta essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica, anziché prevedere che il giudice possa disporre tale confisca. In subordine: Denunciata previsione che la misura di sicurezza della confisca si applichi ai reati di cui all’art. 73, c. 5, retroattivamente entro i limiti dettati dall’art. 200, primo comma, codice penale anziché prevedere che non si applichi a tali reati precedenti la modifica dell’art. 85-bis del d.P.R. n. 309 del 1990 a opera dell’art. 4, c. 3-bis, del d.l. n. 123 del 2023, come convertito - Norme impugnate: Art. 85 bis del d.P.R. 09/10/1990, n. 309, come modificato dall'art. 4, c. 3° bis, del decreto-legge 15/09/2023, n. 123, convertito, con modificazioni, nella legge 13/11/2023, n. 159 - Dispositivo: non fondatezza - non fondatezza nei sensi di cui in motivazione - Consulta, comunicato stampa, sent. n. 166-25 - sentenza n. 166-2025

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Cassazione - Questione penale Pendente del ricorso R.G. n. 25030/2025 ud. 15/01/2026 - (1) Se il giudice per le indagini preliminari, in un procedimento cautelare riguardante più indagati e avente ad oggetto più reati connessi ex art. 12 cod. proc. pen. o probatoriamente collegati ex art. 371, comma 2, lett. b) e c), cod. proc. pen., quando ritenga sussistenti le condizioni per applicare, nei confronti di uno o più di essi, una misura personale in ordine a reato per cui non è prescritto il previo interrogatorio ai sensi dell'art. 291, comma 1-quater, cod. proc. pen., possa effettuare l'interrogatorio successivo anche nei confronti dei coindagati destinatari di misura personale per reati per i quali è previsto l'espletamento dell'interrogatorio preventivo; (2) Se l'omissione del previo interrogatorio ai sensi dell'art. 291, comma 1-quater, cod. proc. pen., nei casi previsti da tale disposizione, integri una nullità cd. a regime intermedio ex art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc, pen., che  possa essere dedotta per la prima volta dinanzi al tribunale del riesame e da questo rilevata ex officio anche nel caso in cui non sia stata eccepita dall'interessato in sede di interrogatorio postumo di garanzia - Riferimenti normativi: (Prima questione) Cod. proc. pen., artt. 291, 292, 309, 12, 18 e 371; Disp. att. cod. proc. pen., art. 130; legge 9 agosto 2024, n. 114, art. 2. (Seconda questione) Cod. Proc. Pen. artt. 291, 292, 309, 311, 182; legge 9 agosto 2024, n. 114, art. 2 - 35613_10_2025_pen_oscuramento_noindex

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Buona lettura.

(Ufficio stampa Ordine Avv. di Nola)