1°.XII.2025 [HIGHLIGHTS] della rassegna stampa e [Speciale Qualità della vita 2025]

Scritto il 01/12/2025
da Ordine Avvocati Nola - Ufficio Stampa

Newsletter n. 424 del 1°.XII.2025  

Si trasmettono di seguito gli highlight della Rassegna stampa on line del quotidiano “Il Sole 24 Ore” e di "Italia Oggi" inviati via mail - per iniziativa del Consiglio dell’Ordine - tramite il sistema di newsletter, agli Avvocati e ai Praticanti del Foro di Nola.  

Consulta - Sanità pubblica - Livelli essenziali di assistenza (LEA) - Norme della Regione autonoma della Sardegna - Modifiche alla l. reg.le n. 5 del 2023 in materia di assistenza primaria - Autorizzazione delle Aziende Sanitarie Locali (ASL) a fornire a tutti i medici impegnati nei progetti aziendali di assistenza primaria e continuità assistenziale i ricettari di cui all'art. 50 del decreto-legge n. 269 del 2003, come convertito - Disposizione applicabile anche ai medici in quiescenza che abbiano aderito ai progetti aziendali di assistenza primaria e continuità assistenziale, anche con contratti libero professionali, laddove non sia garantita la completa copertura delle cure primarie, per assicurarne le medesime funzioni, per le sole attività e limitatamente ai pazienti degli ambiti territoriali riferibili ai predetti progetti, sino all'espletamento delle nuove procedure di assegnazione delle sedi di assistenza primaria e continuità assistenziale e comunque entro e non oltre il 30 giugno 2025 - Denunciata disposizione che contrasta con la normativa statale interposta che demanda alla contrattazione collettiva la disciplina del rapporto di lavoro dei medici di medicina generale (MMG) la quale, a sua volta, prevede l’incompatibilità allo svolgimento delle attività di medico di medicina generale per coloro che fruiscono del trattamento di quiescenza - Norme impugnate: Art. 1, c. 1°, della legge della Regione Sardegna 31/01/2025, n. 2 - Dispositivo: non fondatezza - Consulta, comunicato stampa, sent. n. 177-25 - SENTENZA N. 177-2025 

Consulta - Parlamento - Prerogative parlamentari - Deliberazione del Consiglio dei ministri adottata nella riunione del 4 aprile 2025, con la quale è stato approvato un decreto-legge che introduce disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell’usura e di ordinamento penitenziario (decreto-legge 11 aprile 2025, n. 48) - Denunciata lesione delle prerogative delle Camere e dei singoli parlamentari - Denunciata adozione di un decreto-legge recante disposizioni sovrapponibili a quelle contenute nel disegno di legge recante “Disposizioni in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell’usura e dell’ordinamento penitenziario”, approvato dalla Camera dei deputati (A.C. n. 1660/A ) e trasmesso, per l’esame, al Senato della Repubblica (A.S. n. 1236/A) - Denunciata carenza originaria dei caratteri di necessità e urgenza per l’adozione di provvedimenti provvisori con forza di legge - Denunciata carenza di un adeguato dibattito parlamentare - Lesione delle attribuzioni dei singoli parlamentari - Incidenza sulla partecipazione al procedimento legislativo - Lesione del principio della riserva di legge in materia penale - Richiesta alla Corte costituzionale di dichiarare: che non spettava al Governo della Repubblica adottare la deliberazione del Consiglio dei ministri del 4 aprile 2025 e, conseguentemente, annullare la deliberazione del Consiglio dei ministri del 4 aprile 2025 e il decreto-legge n. 48 del 2025, nella sua interezza o, in subordine, nelle parti che riterrà prive del requisito originario della straordinaria necessità e urgenza - Norme impugnate: Sorto a seguito della deliberazione del Consiglio dei ministri 04/04/2025, in relazione al decreto-legge 11/04/2025, n. 48 - Dispositivo: inammissibile - Consulta, comunicato stampa, sent. n. 178-25 - SENTENZA N. 178-2025

Cassazione - Questione penale Pendente del ricorso R.G. n. 23971/2025 ud. 26/02/2026 (1) Se la costituzione, nella materia dei cc.dd. "Superbonus 110%, di cui al d.l. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, di un credito di imposta fittizio, mediante la presentazione di fatture per operazioni in tutto o in parte inesistenti, sia condotta sussumibile nella fattispecie di reato di cui all'art. 316-ter cod. pen. o in quella di cui all'art. 640-bis cod. pen.; (2) Se, nell'ipotesi in cui la condotta sia da definire giuridicamente ai sensi dell'art. 640-bis cod. pen., la costituzione di un credito di imposta fittizio mediante l'esercizio dell'opzione per la cessione a terzi, o la costituzione di un credito di imposta fittizio e la sua successiva cessione a terzi, indipendentemente dalla compensazione o riscossione del credito da parte del cessionario, integrino il reato in forma consumata, ovvero in forma tentata - Riferimenti normativi: Cod. pen., artt. 316-ter, 640-bis, 56; D.I. 19 maggio 2020, n. 34, art. 121; Legge 17 luglio 2020, n. 77 - Ordinanza di rimessione: 37421/2025 - 37421_11_2025_pen_noindex 

Cassazione - Questione penale Pendente del ricorso R.G. n. 23976/2025 ud. 26/02/2026 - (1) Se la costituzione, nella materia dei cc.dd. "Superbonus 110%, di cui al d.l. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, di un credito di imposta fittizio, mediante la presentazione di fatture per operazioni in tutto o in parte inesistenti; sia condotta sussumibile nella fattispecie di reato di cui all'art. 316-ter cod. pen. o in quella di cui all'art. 640-bis cod. pen.; (2) Se, nell'ipotesi in cui la condotta sia da definire giuridicamente ai sensi dell'art. 640-bis cod. pen., la costituzione di un credito di imposta fittizio mediante l'esercizio dell'opzione per la cessione a terzi, o la costituzione di un credito di imposta fittizio e la sua successiva cessione a terzi, indipendentemente dalla compensazione o riscossione del credito da parte del cessionario, integrino il reato in forma consumata, ovvero in forma tentata - Riferimenti normativi: Cod. pen., artt. 316-ter, 640-bis, 56; D.I. 19 maggio 2020, n. 34, art. 121; Legge 17 luglio 2020, n. 77 - 37423_11_2025_pen_noindex

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Buona lettura.

(Ufficio stampa Ordine Avv. di Nola)