Newsletter n. 433 del 4.XII.2025
Si trasmette il documento indicato in oggetto, riportando di seguito il sommario degli argomenti trattati:
https://www.cortedicassazione.it/resources/cms/documents/Rel.612025.pdf
SOMMARIO
PARTE I - DIRITTO PENALE
Mancata previsione della diminuente della lieve entità del fatto per il reato di furto con strappo: infondatezza delle q.l.c. dell’art. 624-bis, commi secondo e terzo, cod. pen., in relazione agli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost., nella parte in cui «non prevede che la pena da esso comminata per il reato di furto con strappo è diminuita in misura non eccedente un terzo quando per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o circostanze dell’azione, ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entità». (sent. n. 171 del 2025)............................................................. 2
Esclusione della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto per i delitti di violenza e resistenza a pubblico ufficiale, se il fatto è commesso nei confronti di un ufficiale o agente di pubblica sicurezza o di un ufficiale o agente di polizia giudiziaria nell'esercizio delle proprie funzioni: illegittimità costituzionale parziale dell’art. 131-bis, secondo comma, cod. pen. in relazione all’art. 3 Cost. (sent. n. 172 del 2025)...... 5
Esclusione dal bilanciamento, nel delitto di furto in abitazione, della circostanza attenuante del vizio parziale di mente con l’aggravante della violenza alle cose: illegittimità costituzionale parziale dell’art. 624-bis, quarto comma, cod. pen. in relazione all’art. 3 Cost. (sent. n. 173 del 2025)................... 8
PARTE II. PROCEDURA PENALE
Citazione dell’assicuratore quale responsabile civile, a richiesta dell’imputato, nei procedimenti per responsabilità sanitaria, nelle ipotesi di obbligo assicurativo, imposto alle strutture sanitarie pubbliche, per danni provocati dagli operatori sanitari in servizio, ed ai medici privati: illegittimità costituzionale parziale dell’art. 83 cod. proc. pen. in relazione all’art. 3 Cost. (sent. n. 170 del 2025)....................... 10
PARTE III. LEGISLAZIONE PENALE SPECIALE
Applicazione della confisca “allargata” in seguito a condanna o applicazione della pena su richiesta delle parti per il reato di “piccolo spaccio” come disposto dal c.d. Decreto Caivano: infondatezza delle q.l.c. dell’art. 85-bis del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (t.u. stup.), in combinato disposto con l’art. 240-bis cod. pen., in relazione agli artt. 3 e 42, Cost., nonché del medesimo art. 85-bis in combinato disposto con gli artt. 200, primo comma, 236, secondo comma, e 240-bis cod. pen., sollevate, in riferimento agli artt. 42 e 117 Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 1 del Protocollo addizionale CEDU. (sent. n. 166 del 2025)........................ 13
Mancata previsione del potere del prefetto, nell’emettere l’informazione interdittiva antimafia, di escluderne gli effetti che impediscono o pregiudicano l’esercizio delle attività imprenditoriali, se da essi derivi la mancanza di mezzi di sostentamento per il destinatario del provvedimento e per la sua famiglia. Inammissibilità, per difetto di rilevanza della q.l.c. parziale dell’art. 92 del d.lgs. n. 159 del 2011 sollevata in relazione all’art. 3 Cost. (sent. n. 175 del 2025)...................... 20
Cordiali saluti.
Nola, li 4.XII.2025
(Ufficio stampa e URP dell'Ordine degli Avvocati di Nola)