Newsletter n. 438 del 9.XII.2025
Si trasmettono di seguito gli highlight della Rassegna stampa on line del quotidiano “Il Sole 24 Ore” e di "Italia Oggi" inviati via mail - per iniziativa del Consiglio dell’Ordine - tramite il sistema di newsletter, agli Avvocati e ai Praticanti del Foro di Nola.
Consulta - Tributi - Accise - Aliquote di base e calcolo dell’accisa applicabile ai tabacchi lavorati - Previsione che l’onere fiscale minimo (OFM) è pari, per l’anno 2023, al 98,10 per cento della somma dell’accisa globale costituita dalle due componenti di cui alle lett. a) e b) del c. 3 dell’art. 39-octies del d.lgs. n. 504 del 1995 e dell’imposta sul valore aggiunto calcolate con riferimento al prezzo medio ponderato (PMP) delle sigarette e che la medesima percentuale è determinata al 98,70 per cento per l’anno 2024 e al 98,80 per cento a decorrere dall’anno 2025 - Previsione che l’OFM è applicato ai prezzi di vendita per i quali la somma dell’imposta sul valore aggiunto, applicata ai sensi dell’art. 39-sexies del citato decreto legislativo, e dell’accisa, applicata ai sensi del c. 3 dell’art. 39-octies, risulti inferiore al medesimo OFM - Previsione che l’accisa sui predetti prezzi di vendita è pari alla differenza tra l’importo dell’OFM e l’importo dell’imposta sul valore aggiunto applicata ai sensi dell’art. 39-sexies - Denunciato meccanismo legislativo perturbativo del gioco concorrenziale, vista l’introduzione di un sistema fiscale ingiustificatamente penalizzante, nella dinamica dei prezzi, per i produttori di sigarette di fascia bassa, a vantaggio di quelli di fascia medio-alta - Normativa nazionale sull’OFM che viola le previsioni stabilite dalla direttiva 2011/64/UE di neutralità dell’impatto fiscale e di tutela del mercato e della concorrenza - Lesione dei principi di libera concorrenza e proporzionalità di cui al Trattato sull’Unione europea e al Trattato sul funzionamento dell’Unione europea - Violazione degli obblighi derivanti dall’ordinamento comunitario - Norme impugnate: Art. 39 octies, c. 6°, 7° e 8°, del decreto legislativo 26/10/1995, n. 504, come modificato dall’art. 1, c. 1074°, della legge 30/12/2018, n. 145, dall’art. 1, c. 659°, della legge 27/12/2019, n. 160, dall’art. 1, c. 122°, della legge 29/12/2022, n. 197 nonché dall’art. 1, c. 48°, lett. a), numero 3), della legge 30/12/2023, n. 213 - Dispositivo: inammissibilità - Consulta, comunicato stampa, sent. n. 183 - Sentenza numero 183
Consulta. Il-medico-imputato-puo-chiedere-la-citazione-dell-assicuratore-della-struttura-sanitaria
Consulta (commento della Cassazione) - Patrocinio a spese dello Stato nel giudizio civile - Liquidazione del compenso del consulente tecnico della parte ammessa - Riduzione della metà ex art. 130 d.P.R. n. 115 del 2002 - Illegittimità costituzionale. La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale - per contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost. - dell’art. 130 del d.P.R. n. 115 del 2002 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia), nella parte in cui non esclude che la riduzione della metà degli importi spettanti al consulente tecnico di parte sia operata in caso di applicazione di previsioni tariffarie non adeguate a norma dell’art. 54 dello stesso d.P.R. Nel solco dei principi già affermati nella sentenza n. 166 del 2022, la Corte ha osservato che la finalità di contemperamento del carattere pubblicistico della funzione svolta dall’ausiliario con l’esigenza di non svilire l’impegno del professionista, sottesa alla disciplina del d.P.R. n. 115 del 2002, assume una peculiare connotazione nei procedimenti in cui una parte sia stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato, laddove la necessità di contenimento della spesa pubblica giustifica la decurtazione dei compensi dei consulenti tecnici (anche di parte). Tuttavia, il mancato rispetto della clausola di adeguamento degli onorari alla variazione del costo della vita, di cui all’art. 54 del d.P.R. n. 115 del 2002, fa venir meno il rapporto di connessione razionale e di proporzionalità tra il mezzo predisposto dal legislatore e il fine che ha inteso perseguire, nella misura in cui rende la stessa base di calcolo dei compensi (sulla quale, nel caso di specie, deve operarsi la menzionata decurtazione), di per sé, seriamente sproporzionata per difetto. La disciplina che ne risulta si pone, quindi, in contrasto con il principio di uguaglianza (non mostrandosi giustificata una disparità di trattamento tra ausiliario del magistrato e consulente tecnico di parte) e con il diritto di difesa ex art. 24 Cost., dal momento che, non gravando sul consulente tecnico di parte - diversamente da quello d’ufficio - l’obbligo di prestare il suo ufficio, l’irragionevole decurtazione della tariffa potrebbe determinare l’allontanamento delle migliori professionalità dal processo - SENTENZA N. 179-2025
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Buona lettura.
(Ufficio stampa Ordine Avv. di Nola)