Newsletter n. 455 del 19.XII.2025
Si trasmettono di seguito gli highlight della Rassegna stampa on line del quotidiano “Il Sole 24 Ore” e di "Italia Oggi" inviati via mail - per iniziativa del Consiglio dell’Ordine - tramite il sistema di newsletter, agli Avvocati e ai Praticanti del Foro di Nola.
Consulta - Energia - Impianti alimentati da fonti rinnovabili - Norme della Regione autonoma della Sardegna - Disposizioni per l'individuazione di aree e superfici idonee e non idonee all'installazione di impianti a fonti di energia rinnovabile (FER) - Previsione che la l. reg.le n. 20 del 2024 si applica a tutto il territorio della Regione, ivi comprese le aree e le superfici sulle quali insistono impianti a fonti rinnovabili in corso di valutazione ambientale e autorizzazione, di competenza regionale o statale, ovvero autorizzati che non abbiano determinato una modifica irreversibile dello stato dei luoghi. Previsione che è vietata la realizzazione degli impianti ricadenti nelle rispettive aree non idonee come individuate dagli allegati A, B, C, D, E alla l. reg.le n. 20 del 2024 e dai c. 9 e 11 dell'art. 1 della medesima legge regionale - Previsione che tale divieto si applica anche agli impianti e gli accumuli FER la cui procedura autorizzativa e di valutazione ambientale, di competenza regionale o statale, è in corso al momento dell'entrata in vigore della l. reg.le n. 20 del 2024 - Previsione che non può essere dato corso alle istanze di autorizzazione che, pur presentate prima dell'entrata in vigore della medesima legge regionale, risultino in contrasto con essa e ne pregiudichino l'attuazione - Previsione che i provvedimenti autorizzatori e tutti i titoli abilitativi comunque denominati già emanati, aventi a oggetto gli impianti ricadenti nelle aree non idonee, sono privi di efficacia. Previsione che, qualora un progetto di impianto ricada su un areale ricompreso sia nelle aree definite idonee sia nelle aree definite non idonee, prevale il criterio di non idoneità. Interventi di rifacimento, integrale ricostruzione, potenziamento relativi a impianti realizzati in data antecedente all'entrata in vigore della l. reg.le n. 20 del 2024 e in esercizio, nelle aree non idonee - Previsione che sono ammessi solo qualora non comportino un aumento della superficie lorda occupata, nonché, nel caso di impianti eolici, un aumento dell'altezza totale dell'impianto, intesa come la somma delle altezze dei singoli aerogeneratori del relativo impianto, fermo restando quanto previsto dal secondo periodo del c. 6 dell'art. 1 della medesima legge regionale, ivi compreso il rispetto dell'art. 109 delle norme di attuazione del Piano paesaggistico regionale. Previsione che indica quali sono le aree non idonee alla realizzazione di impianti off-shore. Previsione che i comuni hanno facoltà di proporre un'istanza propedeutica alla realizzazione di un impianto o di un accumulo FER all'interno di un'area individuata come non idonea, finalizzata al raggiungimento di un'intesa con la Regione - Previsione che l'istanza è deliberata a maggioranza qualificata dal consiglio comunale, ovvero dai consigli comunali, il cui territorio sia interessato, anche in virtù di un impatto visivo o paesaggistico, dall'impianto o dall'accumulo FER - Previsione che la deliberazione è preceduta da un processo partecipativo, denominato "dibattito pubblico", nonché dall'espletamento di una consultazione popolare che si deve concludere con una posizione favorevole alla proposta - Previsione che l'istanza per il raggiungimento dell'intesa è proposta all'Assessorato competente in materia che secondo le procedure della conferenza di servizi istruttoria di cui alla legge n. 241 del 1990, entro novanta giorni dal ricevimento dell'istanza, convoca i soggetti competenti a esprimersi, all'unanimità, in relazione alla compatibilità dell'intervento rispetto alla presenza di aree non idonee - Previsione che nel procedimento amministrativo non trovano applicazione le previsioni riferite alle ipotesi di assenso tacito - Previsione che, in caso di perfezionamento dell'intesa, il proponente ha facoltà di presentare ai soggetti competenti istanza per la realizzazione dell'intervento nell'ambito del regime autorizzativo stabilito per le aree ordinarie esclusivamente utilizzando, in relazione alla taglia e tipologia dell'impianto, il regime della Procedura abilitativa semplificata (PAS) o dell'Autorizzazione unica (AU) - Norme impugnate: Artt. 1, c. 2°, 5°, 7°, 8° e 9°, e 3, c. 1°, 2°, 4° e 5°, della legge della Regione Sardegna 05/12/2024, n. 20, recante «Misure urgenti per l’individuazione di aree e superfici idonee e non idonee all’installazione e promozione di impianti a fonti di energia rinnovabile (FER) e per la semplificazione dei procedimenti autorizzativi» - Dispositivo: illegittimità costituzionale - illegittimità costituzionale parziale - ill. cost. conseg. ex art. 27 legge n. 87/1953 - non fondatezza - non fondatezza nei sensi di cui in motivazione – inammissibilità – Consulta, comunicato stampa, sent. n. 184-25 - sentenza n. 184-2025
Oggetto: Reati e pene - Modifiche al codice penale - Riformulazione della fattispecie di reato di cui all’art. 346-bis codice penale (Traffico di influenze illecite) - Definizione di “mediazione illecita” - Previsione che per altra mediazione illecita si intende la mediazione per indurre il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'art. 322-bis codice penale a compiere un atto contrario ai doveri d'ufficio costituente reato dal quale possa derivare un vantaggio indebito - Denunciata riduzione del perimetro applicativo della fattispecie con abolitio criminis parziale, a fronte della previsione che la mediazione illecita sia solo quella finalizzata alla commissione di un atto contrario ai doveri di ufficio costituente reato - Mancata previsione, tra le possibili finalità della condotta, dei fatti rientranti nell’abrogata ipotesi di abuso di ufficio a opera della legge n. 114 del 2024 - Inosservanza dell’obbligo di incriminazione del “contenuto minimo” di condotte di cui all’art. 12 della Convenzione penale sulla corruzione di Strasburgo - Norme impugnate: Art. 1, c.1°, lett. e), della legge 09/08/2024, n. 114, sostitutivo dell'art. 346 bis del codice penale - Dispositivo: non fondatezza – inammissibilità - Consulta, comunicato stampa, sent. n. 185-25 - Sentenza 185-2025
Consulta - Turismo – Impresa e imprenditore – Norme della Regione Toscana – Previsione che gli alberghi possono associare nella gestione, in aumento della propria capacità ricettiva e nei limiti del 40 per cento della medesima, salvo che il comune non stabilisca una percentuale inferiore, unità immobiliari residenziali nella loro disponibilità, ubicate entro duecento metri, misurati nel più breve percorso pedonale possibile, dalla struttura medesima, purché sia garantita l’unitarietà della gestione, l’utilizzo dei servizi della struttura alberghiera e gli standard qualitativi e di sicurezza analoghi al livello di classificazione dell’albergo – Previsione che, ferma restando la possibilità di mantenere i requisiti strutturali e igienico-sanitari stabiliti per le case di civile abitazione, l'utilizzo delle unità immobiliari per le previste attività è consentito previo mutamento, ai fini urbanistici, della destinazione d'uso da residenziale a turistico-ricettiva. Strutture ricettive extra-alberghiere con le caratteristiche della civile abitazione – Previsione che l'esercizio delle attività ricettive è consentito esclusivamente in immobili e unità immobiliari aventi, ai fini urbanistici, destinazione d'uso turistico-ricettiva – Previsione che l'attività di affittacamere, o di bed and breakfast, o di residenza d'epoca svolta da uno stesso soggetto, o da società controllate o collegate ai sensi dell'art. 2359 del codice civile riferibili al medesimo, in più strutture ricettive nell'ambito del medesimo edificio non può comunque superare il numero di camere e la capacità ricettiva di una singola struttura – Previsione che gli affittacamere, i bed and breakfast, le case e appartamenti per vacanze e le residenze d’epoca possono esser gestiti unicamente in forma imprenditoriale – Disposizioni transitorie in materia di strutture ricettive extra-alberghiere con le caratteristiche della civile abitazione – Previsione che la disciplina di cui all'art. 41, comma 3, della legge regionale n. 61 del 2024 si applica a far data dal 1° luglio 2026 e che fino a tale data le abitazioni utilizzate per le attività di cui al medesimo art. 41 possono avere, ai fini urbanistici, sia destinazione d'uso residenziale sia turistico-ricettiva. Locazione – Criteri e limiti per lo svolgimento dell'attività di locazione turistica breve – Previsione che consente ai comuni a più alta densità turistica e ai capoluoghi di provincia di individuare con proprio regolamento zone o aree in cui definire criteri e limiti specifici per lo svolgimento, per finalità turistiche, delle attività di locazione breve esercitate anche in forma imprenditoriale – Previsione che tali criteri e limiti sono dettati nel rispetto dei principi di stretta necessità, proporzionalità e non discriminazione e sono individuati al fine di perseguire la corretta fruizione turistica del patrimonio storico, artistico e culturale, la preservazione del tessuto sociale e per garantire un'offerta sufficiente ed economicamente accessibile di alloggi destinati alla locazione a lungo termine – Previsione, che i medesimi criteri sono definiti, tra l’altro, tenendo conto di ogni altro elemento utile ai fini della valutazione dell'impatto, diretto o indiretto, della diffusione delle locazioni brevi sulla disponibilità di alloggi a prezzo accessibile e sulla residenzialità, anche in termini qualitativi - Dispositivo: non fondatezza – inammissibilità - Norme impugnate: Artt. 22, c. 6°, 41, c. 3° e 4°, da 42 a 45, 59 e 144 della legge della Regione Toscana 31/12/2024, n. 61 - Consulta, comunicato stampa, sent. n. 186-25 - Sentenza 186-2025
Consulta - Straniero - Espulsione amministrativa dell'imputato straniero - Avvenuta esecuzione prima dell'emissione del decreto di citazione diretta a giudizio - Omessa previsione, nei casi di decreto che dispone il giudizio ai sensi dell’art. 429 codice di procedura penale, che il giudice possa rilevare, anche d’ufficio, che l’espulsione dell’imputato straniero è stata eseguita prima che sia stato emesso il provvedimento che dispone il giudizio e che ricorrono tutte le condizioni per pronunciare sentenza di non luogo a procedere - Richiamo alla sentenza della Corte costituzionale n. 270 del 2019. In subordine: Omessa previsione, nei casi di decreto che dispone il giudizio ai sensi dell’art. 429 codice di procedura penale per reati che di per sé consentirebbero la citazione diretta a giudizio, che il giudice possa rilevare, anche d’ufficio, che l’espulsione dell’imputato straniero è stata eseguita prima che sia stato emesso il provvedimento che dispone il giudizio e che ricorrono tutte le condizioni per pronunciare sentenza di non luogo a procedere - Norme impugnate: Art. 13, c. 3° quater, del decreto legislativo 25/07/1998, n. 286 - Dispositivo: non fondatezza – Consulta, comunicato stampa, sent. n. 187-25 - Sentenza 187-2025
Consulta - Appalti pubblici - Norme della Regione Puglia - Procedure di gara - Previsione che la Regione Puglia, le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere, le Sanitaservice, le agenzie regionali e tutti gli enti strumentali regionali verificano che i contratti indicati nelle procedure di gara prevedano una retribuzione minima tabellare inderogabile pari a nove euro l'ora - Denunciata violazione dei principi in materia di retribuzione e a tutela dell’autonomia della contrattazione collettiva, in quanto l’ordinamento non individua una retribuzione minima tabellare inderogabile stabilita dalla legge o da altre disposizioni giuridiche vincolanti e in quanto la materia delle retribuzioni è al momento regolata unicamente dalla contrattazione collettiva. Modifica all’art. 2, c. 2, della l. reg.le n. 30 del 2024 (Tutela della retribuzione minima salariale nei contratti della Regione Puglia), già oggetto di impugnazione [reg. ric. n. 5 del 2025] - Procedure di gara - Norme impugnate: Art. 2, c. 2°, della legge della Regione Puglia 21/11/2024, n. 30, e dell'art. 21 della legge della Regione Puglia 29/11/2024, n. 39 - Dispositivo: inammissibilità - Consulta, comunicato stampa, sent. n. 188-25 - Sentenza 188-2025
Consulta - Processo penale – Sospensione del procedimento con messa alla prova – Ambito di applicazione – Incendio boschivo colposo (art. 423-bis, secondo comma, cod. pen.) – Esclusione – Denunciata violazione del principio di ragionevolezza – Non fondatezza della questione - Norme impugnate: Art. 168 bis, primo comma, del codice penale - Dispositivo: non fondatezza - Consulta, comunicato stampa, sent. n. 191-25 - sentenza n. 191-2025
Consulta - Reati e pene – Concorso di circostanze aggravanti e attenuanti – Divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche (art. 62-bis cod. pen.) sulla recidiva reiterata (art. 99, quarto comma, cod. pen.) – Denunciata violazione dei principi di ragionevolezza e di finalità rieducativa della pena – Sopraggiunta pronuncia di illegittimità costituzionale – Necessità di valutare in concreto l’incidenza delle sopravvenute modifiche in riferimento sia alla rilevanza che alla non manifesta infondatezza delle questioni sollevate – Restituzione degli atti al giudice rimettente - Norme impugnate: Art. 69, quarto comma, del codice penale, come sostituito dall'art. 3 della legge 05/12/2005, n. 251 - Dispositivo: restituzione atti - jus superveniens - sentenza n. 192-2025
Cassazione - Delitto di istigazione alla corruzione – Principio di offensività del reato – Principio di proporzionalità della pena – Rafforzata selezione delle ipotesi fattuali riconducibili al tipo astratto – Necessità – Sussistenza – Ragioni - L’esito in sintesi: la Sesta Sezione penale ha affermato che, per coniugare il principio di necessaria offensività del reato con quello, valorizzato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 113 del 2025, di proporzionalità della pena, che impongono una rafforzata selezione delle ipotesi fattuali riconducibili al tipo astratto, con riguardo al delitto di istigazione alla corruzione, rispetto al quale non è applicabile l’esimente di cui all’art. 131-bis cod. proc. pen., il tema della serietà e dell’idoneità dell’offerta deve essere valutato in modo da poter concretamente giustificare la correlazione della pena inflitta con la condotta tenuta dal soggetto agente - 40822_12_2025_pen_noindex
Cassazione. Al difensore d’ufficio deve essere pagata anche l’udienza filtro
Cassazione. Licenziabile il condannato per stalking in famiglia
Cassazione. Comportamenti anomali giustificano verifiche sul Pc
Cassazione. Milano, «Non c’è nessun indizio di corruzione su Catella»
Cgt Bari. Fatti societari neutri rispetto al fondo patrimoniale
Professionisti, la Pa paga prima i debiti a Fisco e Inps
Whistleblowing, l’Anac punta su gestore autonomo e tempi certi di risposta
Buona lettura.
(Ufficio stampa Ordine Avv. di Nola)