Newsletter n. 14 del 13.I.2026
Si trasmettono di seguito gli highlight della Rassegna stampa on line del quotidiano “Il Sole 24 Ore” e di "Italia Oggi" inviati via mail - per iniziativa del Consiglio dell’Ordine - tramite il sistema di newsletter, agli Avvocati e ai Praticanti del Foro di Nola.
Cassazione - Straordinarie – Ricorso straordinario per errore materiale o di fatto – Avverso sentenza della Corte di cassazione di inammissibilità o rigetto di precedente un ricorso contro il provvedimento di proroga del trattenimento di persona straniera – Ammissibilità – Esclusione - L’esito in sintesi: la Quinta Sezione penale ha affermato che la persona straniera, non rivestendo la qualifica di condannato, non è legittimata a proporre ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen. avverso la sentenza della Corte di cassazione che ha dichiarato inammissibile o rigettato il suo precedente ricorso contro il provvedimento di proroga del trattenimento disposto ai sensi dell’art. 14, comma 5, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, sebbene i provvedimenti in materia di trattenimento dello straniero presso i centri di permanenza temporanea e assistenza, a seguito delle modifiche apportate all’art. 14, comma 6, d.lgs. citato dall’art. 18-bis d.l. 11/10/2024, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 2024, n. 187, siano ricorribili per cassazione ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. a), b) e c), cod. proc. pen. - 1049_01_2026_pen_oscuramento_noindex
Cassazione - PRIMO ABSTRACT - IMPUGNAZIONI – Straordinarie – Richiesta per l’eliminazione degli effetti pregiudizievoli delle decisioni adottate in violazione della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e della libertà fondamentali o dei Protocolli addizionali – Misura di sicurezza reale disposta con sentenza di appello che ha dichiarato estinto il reato per prescrizione – Ammissibilità – Sussistenza – Ragioni. SECONDO ABSTRACT - MISURE DI SICUREZZA PATRIMONIALI – Confisca – Disposta con sentenza della Corte di appello che ha dichiarato il reato estinto per prescrizione – Impiego in motivazione di formule che attribuiscono esplicitamente responsabilità penale al destinatario del provvedimento ablatorio – Presunzione di innocenza – Violazione – Sussistenza – Rimedio impugnatorio – Indicazione - L’esito in sintesi: PRIMO ABSTRACT - La Quarta Sezione penale ha affermato che, alla luce di criteri interpretativi convenzionalmente orientati, il rimedio della richiesta per l’eliminazione degli effetti pregiudizievoli delle decisioni adottate in violazione della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e della libertà fondamentali o dei Protocolli addizionali, di cui all’art. 628-bis cod. proc. pen., è estensibile anche al caso in cui la sentenza di appello censurata dalla Corte EDU abbia applicato, in esito ad una pronunzia di estinzione del reato per prescrizione, la misura di sicurezza della confisca, non essendo incompatibile l’ampia formula utilizzata dalla norma indicata con la sua riferibilità al destinatario di una misura di sicurezza reale e rilevando, ai fini dell’attivazione del rimedio, la sola circostanza che il provvedimento giurisdizionale, quale ne sia la denominazione, contenga un concreto accertamento della responsabilità. SECONDO ABSTRACT - La Quarta Sezione penale ha affermato che il giudice, che, in esito alla riscontrata esistenza di una causa di estinzione del reato, dispone di elementi sufficienti per adottare un provvedimento ablatorio, è tenuto a circoscrivere a quest’ultimo la motivazione, calibrando con rigore le espressioni utilizzate, sì da evitare l’impiego di formule che, sebbene non necessarie per la decisione, attribuiscano esplicitamente responsabilità penale a chi non può essere ritenuto colpevole in ragione dell’intervenuta causa estintiva, posto che tali espressioni implicano un giudizio sulla responsabilità penale confliggente con la presunzione di innocenza e si traducono in un linguaggio discriminatorio nei confronti della persona. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto che può essere emendata con il rimedio della rettificazione di errori non determinanti annullamento, di cui all’art. 619 cod. proc. pen., la violazione, accertata dalla Corte EDU, dell’art. 6, par. 2, Convenzione europea dei diritti dell’uomo, che, presentando carattere esclusivamente motivazionale, non incide sulla validità del provvedimento) - 469_01_2026_pen_noindex
Cassazione. Concordato semplificato, delimitati i criteri applicativi
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Cassazione. Trattenimento nei Cpr vietato per irregolari condannati
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Buona lettura.
(Ufficio stampa Ordine Avv. di Nola)