Newsletter n. 19 del 15.I.2026
Si trasmettono di seguito gli highlight della Rassegna stampa on line del quotidiano “Il Sole 24 Ore” e di "Italia Oggi" inviati via mail - per iniziativa del Consiglio dell’Ordine - tramite il sistema di newsletter, agli Avvocati e ai Praticanti del Foro di Nola.
Consulta - Processo penale - Impugnazioni - Decisione sugli effetti civili nel caso di estinzione del reato per prescrizione - Previsione che, quando nei confronti dell'imputato è stata pronunciata condanna, anche generica, alle restituzioni o al risarcimento dei danni cagionati dal reato, a favore della parte civile, il giudice di appello e la Corte di cassazione, nel dichiarare estinto il reato per prescrizione, decidono sull'impugnazione ai soli effetti delle disposizioni e dei capi della sentenza che concernono gli effetti civili - Mancata previsione che, analogamente alla norma di cui al c. 1-bis dell’art. 578 codice di procedura penale, se l’impugnazione non è inammissibile, il giudice di appello (o la Corte di cassazione) rinviano per la prosecuzione al giudice o alla sezione civile competente nello stesso grado, che decidono sulle questioni civili utilizzando le prove acquisite nel processo penale e quelle eventualmente acquisite nel giudizio civile. In via subordinata: Interpretazione del diritto vivente rappresentato dalle sentenze delle Sezioni unite della Corte di cassazione n. 35490 del 2009 e n. 36208 del 2024 nella parte in cui si afferma “nel giudizio di appello avverso la sentenza di condanna dell’imputato anche al risarcimento dei danni, il giudice, intervenuta nelle more l’estinzione del reato per prescrizione, non può limitarsi a prendere atto della causa estintiva, adottando le conseguenti statuizioni civili fondate sui criteri enunciati dalla sentenza della Corte costituzionale n. 182 del 2021, ma è comunque tenuto, stante la presenza della parte civile, a valutare, anche a fronte di prove insufficienti o contraddittorie, la sussistenza dei presupposti per l’assoluzione nel merito” - Norme impugnate: Art. 578, c. 1°, del codice di procedura penale - Dispositivo: non fondatezza – inammissibilità - Consulta, comunicato stampa, sent. n. 2-2026 - SENTENZA N. 2 - 2026
Cassazione - Delitti contro la persona – Esigenze cautelari – Ripresa dei rapporti tra autore del reato e persona offesa – Regole di valutazione – Individuazione di una massima di esperienza secondo cui ciò comporta l’esposizione della persona offesa alla prosecuzione delle condotte abusanti – Esclusione – Conseguenze – Precisazioni - L’esito in sintesi: la Sesta Sezione penale, in tema di delitti contro la famiglia e contro la persona, ha affermato che, ai fini dell’individuazione delle esigenze cautelari, il riavvicinamento tra soggetto agente e persona offesa non può essere univocamente inteso alla stregua della massima di esperienza secondo cui sarebbe dimostrativo di una perdurante esposizione di quest’ultima alla condotta abusante, ma dev’essere valutato, piuttosto, come circostanza suscettibile di plurimi significati, non potendo giungersi a diversa conclusione in base alla normativa sovranazionale di cui alla Direttiva UE 2024/1385 del Parlamento europeo e del Consiglio e della Convenzione di Istanbul, ratificata con legge 27 giugno 2013, n. 77, o all’elaborazione della giurisprudenza sovranazionale - 1577_01_2026_oscuramento_noindex
Cassazione - Se sussista conflitto negativo dl competenza nel caso in cui il giudice per le indagini preliminari, dopo aver ricevuto una richiesta di rinnovazione di misura cautelare a seguito della declaratoria di incompetenza per territorio di altro giudice che l'abbia adottata in via provvisoria ritenendosi incompetente ai sensi dell'art. 27 cod. proc. pen., invece di limitarsi a ricusare la cognizione del procedimento ai sensi dell'art. 28 cod. proc. pen., rinnovi la misura cautelare e contemporaneamente sollevi il conflitto - Riferimenti normativi: Cod. proc. pen., artt. 27, 28, 29, 30, 32 - Decisione: il conflitto negativo di competenza non sussiste e la misura tempestivamente rinnovata ex art. 27 cod. proc. pen. mantiene la sua efficacia - 33971_10_2025_pen_noindex
Cassazione, s.u. Infiltrazioni mafiose, prevale sulla prefettura il giudizio del tribunale
Cassazione. Codatorialità, per l’articolo 18 rilevano tutte le aziende
Cassazione. La S.C. sanziona la parte per il ricorso troppo lungo
Cassazione. Rottamazione, l’adesione accetta l’avvenuta ricezione degli atti - Uno scudo da nuovi fermi e pignoramenti
Tribunale di Trieste. Crisi, le misure cautelari non allungano le protettive
Violazione delle sanzioni Ue, il perimetro 231 si amplia a nuovi reati
Fatture false, l’indetraibilità non impatta sul reato
Separazione delle carriere. Referendum, raggiunte le 500mila firme
La tragedia. Crans, Italia parte civile Il Papa riceve i familiari
I PM di Roma. Privacy, indagato Stanzione Perquisiti uffici e abitazioni
Fine vita, no a modifiche, «In aula dal 17 febbraio»
Buona lettura.
(Ufficio stampa Ordine Avv. di Nola)