Newsletter n. 21 del 20.I.2026
Si trasmettono di seguito gli highlight della Rassegna stampa on line del quotidiano “Il Sole 24 Ore” e di "Italia Oggi" inviati via mail - per iniziativa del Consiglio dell’Ordine - tramite il sistema di newsletter, agli Avvocati e ai Praticanti del Foro di Nola.
Consulta - Reati e pene - Rapina - Divieto di equivalenza o di prevalenza della circostanza attenuante della lieve entità del fatto, introdotta dalla sentenza della Corte costituzionale n. 86 del 2024, allorquando concorra con la circostanza aggravante del fatto commesso all’interno di mezzi di trasporto pubblico di cui al terzo comma, n. 3-ter, dell’art. 628 codice penale - Violazione dei principi di uguaglianza e di necessaria proporzionalità della pena tendente alla rieducazione del condannato - Norme impugnate: Art. 628, quinto comma, del codice penale - Dispositivo: non fondatezza - Consulta, comunicato stampa, sent. n. 3-2026 - SENTENZA N. 3-2026
Consulta (commento della Cassazione) - Questione di legittimità costituzionale - Sentenza della Corte costituzionale n. 2 del 19 Novembre 2025 - Deposito del 16/01/2026 - IMPUGNAZIONI - Estinzione del reato per prescrizione e decisione agli effetti civili – Giudizio di appello – Questione di legittimità costituzionale dell’art. 578, comma 1, cod. proc. pen. per contrasto con gli artt. 3, 27, comma secondo, 11 e 117, comma primo, Cost., quest’ultimo in relazione agli artt. 6, par. 2, CEDU, 3 e 4 direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 e 48 Carta di Nizza – Infondatezza – Inammissibilità – Ragioni - La Corte costituzionale ha dichiarato in parte non fondate e in parte inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 578, comma 1, cod. proc. pen. – per contrasto con gli artt. 3, 27, comma secondo, 11 e 117, comma primo, Cost., quest’ultimo in relazione agli artt. 6, par. 2, CEDU, 3 e 4 direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 e 48 Carta di Nizza – nella parte in cui prevede che il giudice penale di appello, nel dichiarare estinto il reato per prescrizione, decide sull’impugnazione ai soli effetti civili, invece di disporre, analogamente a quanto sancito dall’art. 578, comma 1-bis, il rinvio al giudice civile di pari grado per la prosecuzione del giudizio per le questioni civili, evidenziando: - che deve escludersi che sia ravvisabile un’irrazionalità sopravvenuta dell’art. 578, comma 1, cod. proc. pen. in comparazione con il comma 1-bis, introdotto dalla legge n. 134 del 2021 e sostituito dal d.lgs. n. 150 del 2022, in ragione dell’eterogeneità delle due situazioni, essendo la prima relativa all’estinzione del reato per prescrizione o per amnistia e la seconda all’improcedibilità dell’azione penale per superamento dei termini di cui all’art. 344-bis, commi 1 e 2, cod. proc. pen.; - che, alla luce dei parametri convenzionali evocati, la disciplina di cui all’art. 578, comma 1, cod. proc. pen. non viola la presunzione di innocenza nella proiezione desumibile dagli artt. 6, par. 2, CEDU e 48 Carta di Nizza, in quanto, in forza dell’evocata disposizione del codice di rito, il giudice penale dell’impugnazione, spogliatosi della cognizione sulla responsabilità penale, deve solo decidere sull’eventuale pregiudizio risarcibile, in base ai principi della responsabilità civile; - che risulta inammissibile la questione relativa alla supposta violazione dell’art. 27, comma secondo, Cost., in quanto non supportata da alcuna argomentazione per riferire a tale disposizione il principio di presunzione di non colpevolezza desumibile dalla CEDU - SENTENZA N. 2 - 2026
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Buona lettura.
(Ufficio stampa Ordine Avv. di Nola)