Newsletter n. 27 del 23.I.2026
Si trasmettono di seguito gli highlight della Rassegna stampa on line del quotidiano “Il Sole 24 Ore” e di "Italia Oggi" inviati via mail - per iniziativa del Consiglio dell’Ordine - tramite il sistema di newsletter, agli Avvocati e ai Praticanti del Foro di Nola.
Consulta - Prescrizione e decadenza - Cause di sospensione per rapporti tra le parti - Sospensione della prescrizione tra i coniugi e tra le parti di un’unione civile - Omessa estensione della causa di sospensione ai conviventi stabili e legati, fra loro, da vincolo di affettività familiare - Disparità di trattamento tra coniugi (e uniti civilmente) rispetto ai conviventi more uxorio - Irragionevolezza intrinseca - Lesione dei diritti inviolabili dei singoli all’interno delle formazioni sociali - Contrasto con i valori di solidarietà sociale, di solidarietà familiare e di corretto e pacifico sviluppo delle relazioni familiari - Norme impugnate: Art. 2941, primo comma, numero 1), del codice civile e art. 1, c. 18°, della legge 20/05/2016, n. 76 - Dispositivo: illegittimità costituzionale parziale - SENTENZA N. 7-2026
Consulta - Straniero - Immigrazione - Emersione rapporti di lavoro - Istanza di regolarizzazione - Casi di esclusione dalle procedure - Cittadini stranieri che risultino segnalati, anche in base ad accordi o convenzioni internazionali in vigore per l’Italia, ai fini della non ammissione nel territorio dello Stato - Preclusione, per l’amministrazione, della verifica in concreto di pericolosità e, comunque, della sussistenza dei requisiti per l’accoglimento o meno dell’istanza (nel caso di specie: segnalazione del richiedente nella banca dati del sistema di informazione Schengen (SIS) per ingresso illegale in territorio francese) - Denunciata genericità e assolutezza della previsione - Irragionevole effetto preclusivo nell’accesso a un procedimento di emersione di uno straniero che si trova nella situazione per la quale l’istituto è stato adottato - Disparità di trattamento dello straniero entrato irregolarmente direttamente in Italia rispetto allo straniero arrivato transitando da altro paese di area Schengen - Norme impugnate: Art. 103, c. 10°, lett. b), del decreto-legge 19/05/2020, n. 34, convertito, con modificazioni, nella legge 17/07/2020, n. 77. - Dispositivo: illegittimità costituzionale parziale - Consulta, comunicato stampa, sent. n. 6-26 - SENTENZA N. 6-2026
Consulta (commento della Cassazione) - Questione di legittimità costituzionale sentenza n. 6/2025 - Art. 103, comma 10, lett. b, del d.l. n. 34 del 2020 - Automatismo ostativo della segnalazione Schengen rispetto alla valutazione dell’istanza di emersione - Illegittimità costituzionale - La Corte costituzionale, decidendo le questioni di legittimità costituzionale sollevate dalla Terza Sezione del Consiglio di Stato, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale, per contrasto con l’art. 3 Cost., dell’art. 103, comma 10, lett. b, del d.l. n. 34 del 2020, conv. con modif. dalla l. n. 77 del 2020, nella parte in cui non ammette alle procedure di regolarizzazione, previste dai commi 1 e 2 del medesimo art. 103, i cittadini stranieri che risultino segnalati nel Sistema d’informazione Schengen per il solo fatto di non avere osservato le regolamentazioni nazionali in materia di ingresso e di soggiorno. La Corte, dopo aver premesso che la lamentata violazione dei princìpi di ragionevolezza ed eguaglianza rende indubbia la sussistenza del loro “tono costituzionale”, richiesta per poter scrutinare disposizioni legislative che appaiano in contrasto tanto con la Costituzione, quanto con il diritto dell’Unione Europea che potrebbe consentirne la non applicazione da parte dei giudici comuni, ha rilevato l’irragionevolezza della norma censurata che «preclude a cittadini stranieri segnalati nel SIS per non avere osservato le regolamentazioni nazionali in materia di ingresso e di soggiorno di partecipare a procedure che intendono consentire, a cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale senza averne titolo, di regolarizzare la propria posizione: è dunque palese la contraddittorietà tra la ratio della complessiva disciplina e il censurato art. 103, comma 10, lettera b)». La norma in esame, ha sottolineato la Corte, si pone altresì in contrasto con il principio d’eguaglianza, dal momento che determina un trattamento diverso per situazioni sostanzialmente identiche, in quanto «preclude l’accesso alle procedure di regolarizzazione di cittadini stranieri che, presenti sul territorio nazionale senza avere titolo legale al soggiorno, erano entrati o soggiornavano irregolarmente in altro Stato dell’area Schengen e per tale ragione siano stati segnalati nel SIS, consente[ndo] invece l’accesso alle medesime procedure dei cittadini stranieri che, allo stesso modo presenti sul territorio nazionale senza avere titolo legale al soggiorno, siano entrati direttamente in Italia» (§ 4.1. del Considerato in diritto). Alla luce della recente evoluzione della disciplina sovranazionale (sempre più nella direzione di imporre una valutazione in concreto circa il rilievo della segnalazione Schengen in funzione del rilascio o della proroga di un titolo di soggiorno), la Corte ha, quindi, concluso che «la segnalazione Schengen non soltanto non preclude agli Stati non segnalanti di rilasciare o prorogare un titolo di soggiorno, ma, tutt’al contrario, impone loro una valutazione individuale della posizione del cittadino straniero, al quale potrà essere rilasciato o prorogato il titolo di soggiorno, nonostante la segnalazione, ogni qualvolta non lo si ritenga, in concreto, una minaccia per l’ordine pubblico o la sicurezza pubblica» (§ 5.3. del Considerato in diritto).
Consulta - Reati e pene - Esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto - Previsione che l'offesa non può essere ritenuta di particolare tenuità quando si procede per il delitto di cui all’art. 423-bis, secondo comma, del codice penale (incendio boschivo colposo) - Disparità di trattamento rispetto agli altri reati di “comune pericolo colposi” e in particolare rispetto al delitto di disastro ambientale colposo - Irrogazione di un trattamento sanzionatorio anche nei confronti dei soggetti per i quali “la rimproverabilità è minima” – Norme impugnate: Art. 131 bis, terzo comma, n. 3), del codice penale - Dispositivo: illegittimità costituzionale parziale - inammissibilità - Consulta, comunicato stampa, sent. n. 5-26 - SENTENZA N. 5-2026
Consulta - Bilancio e contabilità pubblica - Sanità pubblica - Norme della Regione Puglia - Legge di stabilità regionale 2025 - Perseguimento di strategie e azioni dirette a rafforzare i rapporti di collaborazione e le sinergie fra il sistema di istruzione superiore-università, gli istituti tecnici di formazione (lTS) e il tessuto locale delle piccole e medie imprese che operano nel campo dell'innovazione tecnologica - Previsione che per le finalità indicate è assegnata, nel bilancio regionale autonomo, nell'ambito della missione 13, programma 7, titolo 1, una dotazione finanziaria per l'esercizio finanziario 2025, in termini di competenza e cassa - Previsione che la medesima dotazione finanziaria è assegnata, in termini di competenza, per ciascuno degli esercizi finanziari 2026 e 2027. Contributo straordinario per la ricerca e gli studi su digital health e tecnologie digitali per la sanità pugliese - Previsione che la regione sostiene il Dipartimento di Medicina sperimentale dell'Università del Salento nello studio e ricerca, assegnando nel bilancio regionale autonomo, nell'ambito della missione 13, programma 7, titolo 2, una dotazione finanziaria per l'esercizio finanziario 2025, in termini di competenza e cassa. Organico nelle residenze terapeutico riabilitative per il trattamento di soggetti con disturbi del comportamento alimentare - Previsione che nelle disposizioni regolamentari o attuative della Giunta regionale in materia di requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi per l'autorizzazione e l'accreditamento della relativa rete di assistenza è contemplata, tra le altre, la figura professionale del biologo nutrizionista. Previsione che, per consentire l'avvio delle attività dei centri specializzati per il trattamento dei disturbi dello spettro autistico, si dispone l'intercambiabilità, per un periodo transitorio di massimo 24 mesi, dei professionisti sanitari della riabilitazione, in relazione ai bisogni assistenziali dei soggetti in trattamento e per esigenze di turnazione - Previsione che, per consentire l'avvio e il potenziamento delle attività delle comunità riabilitative assistenziali psichiatriche (CRAP) dedicate ai pazienti autori di reato ad elevata complessità, di cui al regolamento generale n. 18 del 2024, è disposta l'intercambiabilità, per un periodo transitorio di massimo 24 mesi, delle figure professionali previste nel medesimo regolamento - Norme impugnate: Artt. 98, 117, 132, 160 e 217 della legge della Regione Puglia 31/12/2024, n. 42, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2025 e bilancio pluriennale 2025-2027 della Regione Puglia (legge di stabilità regionale 2025)» - Dispositivo: illegittimità costituzionale - non fondatezza - non fondatezza nei sensi di cui in motivazione - Consulta, comunicato stampa, sent. n. 4-26 - SENTENZA N. 4-2026
Consulta. Sanatoria anche per lo straniero espulso da uno Stato Ue
Cassazione - Cause di estinzione – Oblazione – Somma versata in eccesso – In conseguenza dell’erronea determinazione dell’importo dovuto – Rimedio esperibile – Indicazione – Ragioni - L’esito in sintesi: la Terza Sezione penale ha affermato che il rimedio giuridico esperibile per ottenere la restituzione della somma versata in eccesso, a causa dell’erronea determinazione da parte del giudice dell’importo dovuto a titolo di oblazione, è, per effetto dell’intervenuta trasformazione del reato in illecito amministrativo, la richiesta di ripetizione dell’indebito, da inoltrare all’ente che ha ricevuto il pagamento e, in caso di inerzia dello stesso, da proporre davanti al giudice civile - 2687_01_2026_pen_noindex
Cassazione, s.u. No alla revoca della confisca su elementi prima trascurati
Cassazione. Nuova responsabilità dei sindaci non retroattiva
Cassazione. Broker assicurativi, esenzione Iva collegata all’attività svolta
Cassazione, penale. Sezioni Unite_ il no al concordato in appello non è impugnabile in Cassazione
Cassazione, civile. Cessione d’azienda e TFR_ la deroga alla solidarietà non è opponibile all’INPS
Cassazione, civile. L’agente Folletto che “si assume il danno” firma una vera ricognizione di debito
Cassazione, sez. tributaria. Iva ed Irpef_ sì alle imposte sui redditi frutto di prostituzione
Corte Ue. Per l’esenzione Iva prevale la sostanza sulla forma
Corte Ue. Agricoltura, niente aiuti de minimis senza la dichiarazione dell’impresa
Corte Ue. Extraprofitti, ok alla norma italiana
Procura di Roma. Software spia, «nessun profilo penale»
I nuovi poteri della Corte dei conti nella legge n. 1_2026
WhatsApp in azienda_ quando le chat possono costare caro in tribunale - Agenda Digitale
Autotutela perdite e aiuti Covid, spazio al ravvedimento speciale
Doppie regole per conferire il Tfr al fondo di tesoreria
Assonime, modelli 231 garanzia per l’intera filiera produttiva
Case popolari, 60mila vuote Sindaci in pressing sui fondi Ue
Cambia il testo sugli stupri, opposizioni all’attacco
Studi legali più segnalati, l’indagine chiude domenica 25 gennaio
Commento. Nel mondo digital non valgono le regole a tutela della privacy
Verso il Giorno della memoria:
Il libro. Le «restituzioni» agli ebrei come misure riparatorie
La mostra. Tre famiglie svelano la persecuzione patrimoniale degli ebrei
Buona lettura.
(Ufficio stampa Ordine Avv. di Nola)