Newsletter n. 42 del 03.II.2026
Si trasmettono di seguito gli highlight della Rassegna stampa on line del quotidiano “Il Sole 24 Ore” e di "Italia Oggi" inviati via mail - per iniziativa del Consiglio dell’Ordine - tramite il sistema di newsletter, agli Avvocati e ai Praticanti del Foro di Nola.
Consulta - Energia - Impianti alimentati da fonti rinnovabili - Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili - Autorizzazione unica - Previsione che gli interventi di cui all'Allegato C del d.lgs. n. 190 del 2024 sono soggetti al procedimento autorizzatorio unico, comprensivo, ove occorrenti, delle valutazioni ambientali di cui al Titolo III della Parte II del d.lgs. n. 152 del 2006 - Previsione che, nel caso di interventi di cui all'Allegato C, Sezione I, sottoposti a valutazione di impatto ambientale di competenza di regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano, si applica l'art. 27-bis del d.lgs. n. 152 del 2006, salva la facoltà, per le stesse regioni e province autonome, di optare per il procedimento autorizzatorio unico - Previsione che, in relazione agli interventi di cui all'Allegato C, Sezione I, il termine per la conclusione del procedimento di cui all'art. 27-bis non può superare i due anni dal suo avvio o dall'avvio della verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale (VIA), ove prevista - Previsione che il soggetto proponente presenta, mediante lo Sportello unico delle energie rinnovabili, cosiddetta piattaforma SUER, istanza di autorizzazione unica alla regione territorialmente competente, o all'ente delegato dalla regione medesima, per la realizzazione degli interventi di cui all'Allegato C, Sezione I, oppure al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica per la realizzazione degli interventi di competenza statale di cui all'Allegato C, Sezione II - Previsione che, a eccezione degli interventi relativi a impianti off-shore, nel caso degli interventi di cui all'Allegato C, Sezione II, il provvedimento autorizzatorio unico è rilasciato previa intesa con la regione o le regioni interessate - Previsione che, nel caso degli interventi relativi a impianti off-shore di cui all'Allegato C, Sezione II, lett. t) e v), si esprimono nell'ambito della conferenza per il rilascio dell'autorizzazione unica anche il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nonché, per gli aspetti legati all'attività di pesca marittima, il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste - Denunciata disciplina statale che, riservando all’autorità statale ogni competenza in materia di autorizzazione unica o valutazione di impatto, anche per gli impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile da ubicare in Sicilia, oblitera la competenza esclusiva della regione ricorrente - Disciplina che, in relazione agli impianti su terraferma rientranti tra quelli di cui alla Sezione II dell’Allegato C, di maggior potenza, esclude ogni coinvolgimento della regione, nella fase di autorizzazione e/o di valutazione di impatto ambientale - Lesione dello Statuto che accorda alla regione una competenza legislativa esclusiva in materia di tutela del paesaggio e di conservazione di antichità - Previsione che, in relazione agli impianti off-shore ha disconosciuto alle regioni qualsiasi potere e/o competenza in ordine sia al momento autorizzatorio che di valutazione di impatto, a prescindere dalla potenza dell’impianto - Norma che neppure prevede la previa acquisizione dell’intesa della regione interessata, prima del rilascio dell’autorizzazione unica - Assorbimento statale delle funzioni amministrative e legislative regionali, senza un interesse pubblico ragionevole e proporzionato e in assenza di un accordo con la regione interessata - Lesione della competenza legislativa concorrente della regione in materia di produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia - Lesione del principio di sussidiarietà, dato che la norma non ha riconosciuto alla regione alcuna partecipazione in materia di regimi amministrativi per la produzione di energie rinnovabili - Disciplina che, anche qualora impingesse in materie di esclusiva competenza statale, in base al principio di prevalenza, non può consentire l’assoluta obliterazione delle competenze esclusive della regione ricorrente - Previsione che irragionevolmente, nell’autorizzare gli impianti di fonti rinnovabili, accorda ogni potere di valutazione e decisione a livello statale, in aree dove vi è una convergenza di competenze regionali - Assenza di un adeguato ed effettivo bilanciamento dei diversi interessi confluenti - Norme impugnate: Art. 9, c. 1°, 2° e 13°, e relativo Allegato C, del decreto legislativo 25/11/2024, n. 190, recante «Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell’art. 26, c. 4° e 5°, lett. b) e d), della legge 05/08/2022, n. 118» - Dispositivo: inammissibilità - Consulta, Comunicato stampa, sent. n. 13 - SENTENZA N. 13-2026
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Buona lettura.
(Ufficio stampa Ordine Avv. di Nola)