Newsletter n. 348 del 17.VII.2024
Si trasmettono di seguito gli highlight della Rassegna stampa on line del quotidiano “Il Sole 24 Ore” e di "Italia Oggi" inviati via mail - per iniziativa del Consiglio dell’Ordine - tramite il sistema di newsletter, agli Avvocati e ai Praticanti del Foro di Nola.
Consulta. Scudo erariale legittimo solo perché è temporaneo - LE COORDINATE
Consulta e Jobs Act. Reintegra estesa ai licenziamenti per giustificato motivo oggettivo
Consulta. I podcast, “LE SENTENZE DELLA CORTE IN TRE MINUTI”
Cassazione - Mutamento giurisprudenziale in malam partem – Colpevolezza – Esclusione – Condizioni – Fattispecie - L’esito in sintesi: la Sesta Sezione penale ha affermato che costituisce causa di esclusione della colpevolezza il mutamento di giurisprudenza in malam partem, nel caso in cui l’imputato, al momento del fatto, poteva fare affidamento su una regola stabilizzata, enunciata dalle Sezioni unite, che escludeva la rilevanza penale della condotta e non vi erano segnali, concreti e specifici, che inducessero a prevedere che, in futuro, le stesse Sezioni unite avrebbero attribuito rilievo a quella condotta, rivedendo il precedente orientamento in senso peggiorativo. (Fattispecie relativa al delitto di accesso abusivo a sistema informatico o telematico, in cui la Corte ha annullato senza rinvio la decisione di condanna emessa in relazione a un fatto commesso successivamente a Sez. U., n. 4694 del 2012, Casani, la quale, ai fini della configurabilità del reato, aveva escluso la rilevanza delle finalità dell’accesso al sistema ed antecedentemente a Sez. U., n. 41210 del 2017, Savarese, che ha richiesto, invece, che tale finalità non fosse compresa tra quelle per cui è attribuita la facoltà di accesso) - 28594_07_2024_pen_noindex
Cassazione, penale - Coltivazione di canapa – Procedura prescritta dall’art. 4 l. n. 242 del 2016 – Controlli demandati al Corpo Forestale dello Stato – Controllo di polizia giudiziaria – Diversità – Conseguenze - L’esito in sintesi: la Terza Sezione penale, in tema di stupefacenti, ha affermato che il controllo demandato, ex art. 4, comma 1, legge 2 dicembre 2016, n. 242, al Corpo Forestale dello Stato in relazione alla coltivazione di “cannabis sativa L”, in quanto finalizzato ad accertare il rispetto delle condizioni in presenza delle quali la legge citata stabilisce la liceità di tale attività, ha natura diversa rispetto all’ordinario controllo di polizia, finalizzato ad acquisire elementi di prova per l’accertamento di reati, sicché non assume rilievo, ai fini della legittimità del sequestro probatorio eseguito in relazione al delitto di illecita coltivazione di organismi vegetali da cui sono ricavabili sostanze stupefacenti, il mancato rispetto, da parte della polizia giudiziaria operante, della procedura contemplata dal citato art. 4 - 28501_07_2024_pen_noindex
Cassazione, penale - Se la previsione, ex art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen., a pena di inammissibilità del deposito, con l'atto di impugnazione delle parti private e dei difensori, della dichiarazione o elezione di domicilio, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio, debba essere interpretata nel senso che, ai fini indicati, sia sufficiente la sola presenza in atti della dichiarazione o elezione di domicilio, benché non richiamata nell'atto di impugnazione od allegata al medesimo - Riferimenti normativi: Cod. proc. pen., artt. 581, 164; d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 - 26458_07_2024_pen_noindex
Cassazione. Non scatta il peculato se chi ha vinto l’appalto è una società privata
Tribunale di Palermo. Proroga della mediazione possibile solo se c’è accordo scritto tra le parti
Tribunale di Pavia. Risarcisce il danno chi limita l’accesso altrui
Arbitro bancario. Il singolo può chiedere alla banca l’estratto conto del condominio
Salva casa, sanabili anche gli aumenti di cubatura
Concordato, dichiari di più, paghi di meno
Commento. La Corte Suprema Usa riapre le porte al potere delle piattaforme
Buona lettura.
(Ufficio stampa Ordine Avv. di Nola)