Newsletter n. 378 dell'11.IX.2024
Si trasmettono di seguito gli highlight della Rassegna stampa on line del quotidiano “Il Sole 24 Ore” e di "Italia Oggi" inviati via mail - per iniziativa del Consiglio dell’Ordine - tramite il sistema di newsletter, agli Avvocati e ai Praticanti del Foro di Nola.
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Cassazione - Pubblica amministrazione - Riscossione coattiva tramite ruolo dei crediti della Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense - Abrogazione del regime “non riscosso per riscosso” - Proroghe normative dei termini per l’invio della dichiarazione di inesigibilità ai fini del discarico da responsabilità - Questione di massima di particolare importanza - L’esito in sintesi: la Sezione Prima civile, in una causa di opposizione a decreto ingiuntivo richiesto dalla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense nei confronti dell’agente per la riscossione (oggi, AdER), ha disposto, ai sensi dell’art. 374, comma 2, c.p.c., la trasmissione del ricorso al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite della seguente questione ritenuta di massima di particolare importanza, «sia perché involgente il delicato tema della parità delle armi processuali e retroattività nel diritto CEDU, sia perché attinente a un contenzioso di rilevanza consistentissima»: «se, in tema di riscossione coattiva tramite ruoli dei crediti della Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense, il quadro normativo complessivo, in particolare quello disciplinato dalle leggi n. 228/2012 e n. 190/2014, sia compatibile o meno con l’art. 6 par. 1 CEDU, quale norma interposta in relazione al parametro di cui all’art. 117, primo comma, Cost., avuto riguardo ai seguenti profili: a) la ricorrenza di elementi sintomatici di un uso distorto della funzione legislativa, come individuati nella pronuncia n. 210/2021 della Corte Costituzionale, avuto riguardo al fatto che ADER, ente pubblico, è parte del giudizio; il primo intervento legislativo che ha inciso significativamente sul meccanismo del discarico, pur prevedibile, è avvenuto nel 2012, mentre quello precedente, parimenti finalizzato a perseguire esigenze di razionalizzazione del sistema di riscossione mediante ruolo, risale al 1999); b) l’incidenza, nella ponderazione dei motivi imperativi di carattere generale, sia della preponderanza di considerazioni di natura finanziaria (Cfr. Corte Cost. n. 145/2022), sia della necessità di bilanciamento dell’interesse generale con quello legato alla finalità solidaristica della Cassa, in tesi pregiudicata nel suo equilibrio finanziario in considerazione dell’elevato numero di debitori, dell’accumularsi negli anni delle poste in riscossione tramite ruoli e dell’ingentissimo importo complessivo dei crediti già dichiarati inesigibili o a rischio di inesigibilità; c) il continuo e prolungato susseguirsi negli anni delle proroghe dei termini per la dichiarazione di inesigibilità, in quanto i “meccanismi comportanti una lunghissima dilazione temporale” sono difficilmente compatibili con la fisiologica dinamica di una riscossione ordinata e tempestivamente controllabile delle entrate (Corte Cost. n. 51/2019 e Corte Cost. n. 18/2019); d) la duratura incertezza, derivante dalle suddette proroghe, sull’esito della riscossione e sulla definizione dei rapporti debitori, nonché, di riflesso, l’allungamento considerevole della durata del processo; e) l’incidenza delle suesposte considerazioni sull’efficace esperibilità di rimedi alternativi quali l’azione diretta della Cassa verso gli iscritti debitori, che deve concretarsi nella “ragionevole possibilità di preservare le proprie ragioni, senza trovarsi in una situazione di netto svantaggio rispetto alla controparte” (Corte Cost. n. 210/2021)» - 24043_09_2024_civ_noindex
Cassazione - COMUNITÀ EUROPEA. - Società controllante estera – Mancata opzione per la tassazione di gruppo Disciplina del cd. consolidato nazionale – Inapplicabilità – Compatibilità con gli artt. 49 e 54 T.F.U.E. - Rinvio pregiudiziale alla CGUE - L’esito in sintesi: la Sezione Tributaria ha disposto il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea ex art. 267 del T.F.U.E. della questione della compatibilità con gli artt. 49 e 54 T.F.U.E. (libertà di stabilimento) degli artt. 117, commi 1 e 2, e 96, comma 5-bis, del d.P.R. n. 917 del 1986 (nella formulazione ratione temporis vigente), nella parte in cui escludono la possibilità di applicare la disciplina del c.d. consolidato nazionale allorquando la società controllante non sia residente in Italia e non abbia potuto effettuare un’esplicita opzione per la tassazione di gruppo (non potendo, conseguentemente, beneficiare dei relativi effetti, con particolare riguardo all’integrale deducibilità degli interessi passivi). In particolare, il rinvio pregiudiziale concerne le questioni: a) se gli artt. 49 e 54 T.F.U.E., come interpretati dalla Corte di Giustizia nel caso SCA Holding (C-39/13; C-40/13; C-41/13), ostino a una normativa nazionale che impedisce a talune società di beneficiare di un più favorevole regime di deducibilità degli interessi passivi da consolidato nazionale, per il solo fatto che la comune controllante sia residente in altro Stato membro, non potendo dunque accedere al predetto consolidato nazionale, laddove le stesse società avrebbero beneficiato del predetto regime più favorevole di deducibilità se la loro controllante fosse stata residente in Italia ovvero se le partecipazioni delle dette società fossero state attribuite alla stabile organizzazione della controllante non residente; b) se gli artt. 49 e 54 T.F.U.E., come interpretati dalla Corte di Giustizia nel caso SCA Holding sopra richiamato, ostino a una normativa nazionale che ammette unicamente un’integrazione fiscale verticale tra una controllante residente e le sue controllate residenti e un’integrazione fiscale orizzontale tra società controllate da una società non residente, escludendo, invece, un’integrazione fiscale tra società controllate e società controllante non residente; c) se gli artt. 49 e 54 T.F.U.E., come interpretati dalla Corte di Giustizia nel caso SCA Holding e alla luce dei principi di effettività ed equivalenza di cui alla sentenza della stessa Corte del 14 maggio 2020, C-749/18, ostino a una normativa nazionale che preveda che il mancato esercizio dell’opzione per il consolidato fiscale, in un momento in cui questa non era consentita, possa precludere successivamente l’accesso agli effetti (ripristinatori, mediante il rimborso) della corretta applicazione del diritto comunitario, e quindi la disapplicazione della normativa nazionale con esso in contrasto - 24344_09_2024_civ_noindex
Cassazione - COMUNITÀ EUROPEA. - Personale scolastico disabile ex art. 21 della l. n. 104 del 1992 – Procedure di mobilità territoriale – Diritto di precedenza – Priorità della mobilità endoprovinciale rispetto a quella interprovinciale – Discriminazione indiretta – Rinvio pregiudiziale alla CGUE - L’esito in sintesi: la Sezione Lavoro - con riferimento ad un giudizio avente ad oggetto l’accertamento del diritto di un docente della scuola pubblica, in condizioni di disabilità ai sensi dell’art. 21 della l. n. 104 del 1992, ad ottenere con precedenza assoluta il trasferimento ad altra sede di lavoro nell’ambito delle procedure di mobilità territoriale - ha sollevato questione pregiudiziale interpretativa ex art. 267 T.F.U.E., chiedendo alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea di pronunciarsi sui seguenti quesiti: 1) se l’art. 5 (“Soluzioni ragionevoli per i disabili”) della Direttiva 2000/78/CE del Consiglio del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, debba essere interpretato nel senso che osta a una normativa nazionale, quale quella italiana (Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A., 2017/2018, di attuazione degli artt. 465 e 470 del d.lgs. n. 297 del 1994), che riconosce al personale scolastico disabile di cui all’art. 21 della l. n. 104 del 1992 (disabilità superiore ai due terzi), la precedenza nei trasferimenti di sede, facendo precedere la mobilità all’interno della provincia a quella tra province diverse, con la possibilità che la prima esaurisca tutti i posti disponibili; 2) se, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, lett. b), i), della dir. 2000/78, - la situazione di particolare svantaggio in cui, per effetto delle suddette disposizioni nazionali, possono essere posti i docenti con disabilità superiore ai due terzi, sia oggettivamente giustificata da una finalità legittima, quale la necessità di assicurare per l’inizio dell’anno scolastico lo svolgimento di operazioni di mobilità territoriale assai complesse e interessanti tutto il territorio nazionale; - i mezzi impiegati per il conseguimento di tale finalità siano appropriati e non vadano oltre quanto necessario per raggiungere l’obiettivo perseguito dalla disciplina normativa e contrattuale; 3) se, invece, tale disciplina comporti una discriminazione in danno dei suindicati docenti che si traduce nella vanificazione, di fatto, della riconosciuta precedenza nelle procedure di mobilità, siccome riguardante solo la mobilità endoprovinciale e non quella tra province, essendo detta precedenza priva di carattere assoluto (come previsto invece per altre categorie di lavoratori disabili) - 24336_09_2024_civ_oscuramento_noindex
Cassazione - PROCEDIMENTO CIVILE. - Trattamento sanitario obbligatorio – Provvedimento del sindaco e successivo provvedimento di convalida del giudice tutelare - Mancata previsione della necessità di notifica all’interessato ¬- Questione di legittimità costituzionale - L’esito in sintesi: la Sezione Prima civile ha sollevato la questione di legittimità costituzionale degli artt. 33, 34 e 35 della l. n. 833 del 1978, con riferimento agli artt. 2, 3, 13, 24, 32 e 111 Cost., nonché all’art. 117 Cost. in relazione agli artt. 6 e 13 CEDU, nella parte in cui non prevedono: a) che il provvedimento motivato con il quale il sindaco dispone il trattamento sanitario obbligatorio in condizioni di degenza ospedaliera sia tempestivamente notificato all’interessato (o al suo eventuale legale rappresentante), con l’avviso che esso sarà sottoposto, per la convalida, al giudice tutelare entro le quarantotto ore successive, e che l’interessato ha diritto di comunicare con chiunque ritenga opportuno, nonché di essere sentito personalmente dal giudice prima della convalida e chiedere la revoca del provvedimento stesso; b) che il provvedimento di convalida del giudice tutelare sia tempestivamente notificato all’interessato (o al suo eventuale legale rappresentante), con l’avviso che, contro di esso, può presentare ricorso ai sensi dell’art. 35 della l. n. 833 del 1978 - 24124_09_2024_civ_oscuramento_noindex
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Buona lettura.
(Ufficio stampa Ordine Avv. di Nola)