Newsletter n. 385 del 17.IX.2024
Si trasmettono di seguito gli highlight della Rassegna stampa on line del quotidiano “Il Sole 24 Ore” e di "Italia Oggi" inviati via mail - per iniziativa del Consiglio dell’Ordine - tramite il sistema di newsletter, agli Avvocati e ai Praticanti del Foro di Nola.
Cassazione - Assegno ordinario di invalidità calcolato interamente con il sistema cd. contributivo - Integrazione al minimo - Esclusione - Questione di legittimità costituzionale - L’esito in sintesi: la Sezione Lavoro ha dichiarato rilevante e non manifestamente infondata – in relazione agli artt. 3 e 38, comma 2, Cost. – la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 16, della l. n. 335 del 1995, in combinato disposto con l’art. 1, comma 3, della l. n. 222 del 1984, nella parte in cui non prevede, in presenza dei requisiti contributivi e reddituali previsti, la corresponsione dell’integrazione al minimo dell’assegno ordinario di invalidità interamente calcolato con il sistema cd. contributivo («… si ritiene irragionevole e discriminatorio distinguere tra calcolo retributivo e contributivo dell’assegno ordinario di invalidità, consentendosi il predetto trattamento minimo solo rispetto alla prima modalità di calcolo dell’assegno. …Qualunque sia il sistema – contributivo o retributivo – adottato per fondare l’an e il quantum del trattamento pensionistico, resta immutata l’unitaria esigenza espressa dall’art. 38, co. 2 Cost., ovvero quella di garantire al pensionato adeguate esigenze di vita. Ove tale bisogno previdenziale sussista poiché – qualunque sia il sistema di calcolo adottato – il trattamento pensionistico raggiunto – o col metodo contributivo o con quello retributivo – sia inferiore a un minimo predeterminato dal legislatore come soglia al di sotto della quale non sono assicurate dalla prestazione previdenziale adeguate esigenze di vita, la necessità dell’integrazione al minimo è ineliminabile … Né tale scelta, in danno del pensionato attratto al sistema contributivo, pare potersi giustificare con la discrezionalità rimessa al legislatore, il quale è chiamato a bilanciare l’esigenza previdenziale con l’esigenza di equilibrio della finanza pubblica. … ») - 24712_09_2024_civ_oscuramento_noindex
Cassazione - Trattamento al minimo dell’assegno ordinario di invalidità - Requisito in caso di richiesta di totalizzazione dei contributi maturati in diversi Stati dell’UE - Contribuzione per dieci anni in Italia - Requisito per i lavoratori nazionali - Contribuzione per cinque anni - Disparità di trattamento - Rinvio pregiudiziale alla CGUE - L’esito in sintesi: la Sezione Lavoro, ai sensi dell’art. 267 del TFUE, ha chiesto alla Corte di giustizia dell’Unione Europea di pronunciarsi, in via pregiudiziale, sulla seguente questione di interpretazione del diritto dell’Unione: «Se osta alla normativa comunitaria, in particolare al disposto dell’art. 58 del Regolamento n. 883/2004/CE, la disciplina nazionale che subordina, in caso di richiesta di totalizzazione dei contributi maturati in diversi Stati dell’Unione Europea, la correlazione del trattamento al minimo dell’assegno ordinario di invalidità al requisito contributivo di dieci anni maturati in Italia, ex art. 8 comma 2 della legge n. 153/69, rispetto a chi abbia maturato la contribuzione tutta in Italia, al quale il trattamento al minimo è riconosciuto con soli 5 anni di contribuzione (tre negli ultimi 5 anni), ex art. 1 e 4 della legge n. 222/84». In proposito si osserva che «… La stessa Corte di Giustizia ricorda (CGUE sez. VIII, 5.12.2019 n. 398/18, cit., §40) come il principio della parità di trattamento, enunciato dall’articolo 4 del regolamento n. 883/2004, vieta non solo le discriminazioni palesi in base alla cittadinanza dei beneficiari dei regimi di previdenza sociale, ma anche le discriminazioni dissimulate, di qualsiasi forma, che, pur fondandosi su altri criteri di riferimento, pervengano in concreto allo stesso risultato (v., per analogia, CGUE 22.6.2011, L., C-399/09, EU:C:2011:415, punto 44 e giurisprudenza ivi citata). Infine, secondo la medesima pronuncia (§41), devono pertanto essere giudicate indirettamente discriminatorie le condizioni poste dall’ordinamento nazionale che, benché indistintamente applicabili secondo la cittadinanza, riguardino essenzialmente o in gran parte i lavoratori migranti nonché le condizioni indistintamente applicabili che possono essere soddisfatte più agevolmente dai lavoratori nazionali che dai lavoratori migranti o che rischiano di essere sfavorevoli, in modo particolare, per i lavoratori migranti (CGUE 22.6.2011, L., C-399/09, EU:C:2011:415, punto 45 e giurisprudenza ivi citata). … » - 24928_09_2024_civ_noindex
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Buona lettura.
(Ufficio stampa Ordine Avv. di Nola)