Newsletter n. 431 del 16.X.2024
Si trasmettono di seguito gli highlight della Rassegna stampa on line del quotidiano “Il Sole 24 Ore” e di "Italia Oggi" inviati via mail - per iniziativa del Consiglio dell’Ordine - tramite il sistema di newsletter, agli Avvocati e ai Praticanti del Foro di Nola.
Cassazione (su sentenza Consulta) - Espropriazione immobiliare - Edilizia e urbanistica - Diritti reali - Immobile costruito in totale difformità o assenza della concessione - Acquisizione gratuita al patrimonio del Comune - Effetti - Acquisto a titolo originario - Preesistente iscrizione ipotecaria sull’area di sedime - Estinzione - Illegittimità costituzionale - Conseguenze - Salvezza del diritto reale di garanzia precedente alla confisca - Compatibilità con la natura di acquisto a titolo originario nel patrimonio disponibile dell’ente pubblico - Ammissibilità dell’azione esecutiva del creditore ipotecario nei confronti del Comune, quale terzo acquirente del bene - La Corte costituzionale – pronunciandosi sulla questione rimessa dalle Sezioni Unite della S.C. con l’ordinanza n. 583 dell’8 gennaio 2024 – ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 7, comma 3, della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell’attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie), «nella parte in cui non fa salvo il diritto di ipoteca iscritto a favore del creditore, non responsabile dell’abuso edilizio, in data anteriore alla trascrizione nei registri immobiliari dell’atto di accertamento dell’inottemperanza alla ingiunzione a demolire», nonché, in via consequenziale, dell’art. 31, comma 3, primo e secondo periodo, del d.P.R. n. 380 del 2001, norma di identico contenuto. La Corte ha rilevato che le citate disposizioni – secondo cui l’inottemperanza all’ingiunzione a demolire conduce alla confisca edilizia del bene, configurabile, in base al “diritto vivente”, come un acquisto a titolo originario a favore dell’ente – finiscono per far subire al creditore ipotecario le conseguenze sanzionatorie di un abuso edilizio al quale detto creditore è del tutto estraneo, perché non è destinatario dell’ordine di demolizione, né chiamato a rispondere della sua inottemperanza e neppure obbligato propter rem alla predetta demolizione, posto che il diritto reale di garanzia non attribuisce né il possesso, né la detenzione del cespite. Perciò, il Giudice delle leggi ha statuito che le menzionate norme violano gli artt. 3, 24 e 42 Cost., nella parte in cui impongono un irragionevole e sproporzionato sacrificio al creditore garantito da ipoteca, strumento di garanzia volto ad assicurare una tutela preferenziale del credito in sede esecutiva, la cui tutela è attratta nell’alveo protettivo dell’art. 24 Cost. Conseguentemente, la confisca edilizia ex art. 7, comma 3, legge n. 47 del 1985 o ex art. 31, comma 3, primo e secondo periodo, d.P.R. n. 380 del 2001 non frappone ostacoli alla esperibilità – da parte del creditore ipotecario – della procedura di esecuzione forzata nei confronti del Comune che ha acquisito l’immobile, l’area di sedime e quella circostante e l’ente pubblico va considerato a tutti gli effetti quale terzo acquirente (artt. 2858 ss.) del bene ipotecato, il quale con la confisca è acquisito al patrimonio disponibile del Comune. Di grande rilievo sistematico – perché chiarisce i rapporti tra acquisto a titolo originario (anche per usucapione) e pregressi diritti reali – è pure un’altra argomentazione, impiegata dalla Corte costituzionale per respingere l’eccezione di inammissibilità della censura sollevata: «L’Avvocatura generale dello Stato postula una radicale incompatibilità, logica e giuridica, fra il titolo originario dell’acquisto e la possibile permanenza di garanzie reali, desumendo tale inconciliabilità dal brocardo simul stabunt, simul cadent. Sennonché, la sorte di un diritto reale minore non è in sé pregiudicata dalla natura originaria dell’acquisto, bensì dipende dalla funzione di quest’ultimo e da come viene regolamentato dal legislatore. Emblematico, in tal senso, è il dibattito che si è storicamente sviluppato intorno alla fattispecie acquisitiva dell’usucapione e che ha visto, da parte di numerosi interpreti, dubitare della configurabilità della cosiddetta usucapio libertatis. La sorte dei diritti reali minori dipende – nella fattispecie acquisitiva dell’usucapione ordinaria – dalle caratteristiche concrete del possesso e dal suo essere incompatibile o meno con la permanenza di diritti reali minori (si pensi a ipoteche o a servitù), nonostante l’estinzione del pregresso diritto dominicale (art. 1158 del codice civile). Analogamente, nell’usucapione abbreviata, il destino dei diritti reali minori è condizionato da quanto si evince dal titolo astrattamente idoneo al trasferimento, che può far salvi diritti reali minori, benché venga meno il precedente titolo dominicale (art. 1159 cod. civ.). … La natura originaria dell’acquisto non è in sé logicamente e ontologicamente incompatibile con una disciplina che espressamente preveda (o – come nel caso dell’usucapione – consenta di desumere dai presupposti normativi che compongono la fattispecie acquisitiva) la salvezza di pregressi diritti reali» - 160_10_2024_cc_noindex
Cassazione - Confisca allargata – Opponibilità allo Stato dell’ipoteca iscritta su un immobile a garanzia di un credito in seguito ceduto a un terzo ritenuto partecipe di un accordo fraudolento con il destinatario della misura ablativa – Esclusione - L’esito in sintesi: la Prima Sezione penale ha affermato che, in caso di confisca allargata, non è opponibile allo Stato l’ipoteca iscritta sul bene immobile a garanzia di un credito in seguito ceduto a un terzo, indipendentemente dalla buona fede dei suoi danti causa, intesa come mancanza di accordo fraudolento con il destinatario della misura ablativa - 37108_10_2024_pen_noindex
Cassazione - Comunità Europea - Mancato recepimento di direttive comunitarie - Medici specializzandi – Corsi di specializzazione previsti dal d.m. 31 ottobre 1991, non espressamente contemplati dalle Direttive 75/362/CEE e 75/363/CEE - Avvenuta frequenza tra il 1° gennaio 1983 e l’a.a. 1991/1992 - Diritto al risarcimento del danno – Esclusione - L’esito in sintesi: le Sezioni Unite Civili – pronunciando su questione di massima di particolare importanza (rimessa dalla Sezione Prima civile con l’ordinanza interlocutoria n. 5690 del 4 marzo 2024) – hanno affermato il seguente principio di diritto: «Non possono pretendere dallo Stato italiano il risarcimento del danno da tardiva attuazione delle Direttive comunitarie 75/362 e 75/363 e successive integrazioni, coloro i quali abbiano iniziato prima del 1991 una specializzazione non contemplata dalle suddette Direttive e di cui non sia dimostrata l’equipollenza di fatto alle specializzazioni ivi previste, a nulla rilevando che la specializzazione conseguita sia stata, in seguito, inclusa tra quelle qualificate “conformi alle norme delle Comunità economiche europee” dal d.m. 31 ottobre 1991» - 26603_10_2024_civ_noindex
Cassazione - Responsabilità da reato dell’ente – Richiesta di archiviazione avanzata nei confronti di indagato – Provvedimento di archiviazione disposto dal pubblico ministero nei confronti dell’ente – Ordinanza di imputazione coatta emessa anche nei confronti dell’ente – Abnormità – Sussistenza – Ragioni - L’esito in sintesi: la Quarta Sezione penale ha affermato che è abnorme, in quanto espressione di un potere legittimo, ma esplicato fuori dai casi normativamente consentiti, il provvedimento con cui il giudice per le indagini preliminari, a fronte di una richiesta di archiviazione avanzata nei confronti di indagato da parte del pubblico ministero, che abbia altresì archiviato in via autonoma il procedimento per la responsabilità amministrativa dell’ente, disponga l’imputazione coatta, oltre che con riguardo all’indagato, anche nei confronti dell’ente - 37751_10_2024_pen_noindex
Cassazione - Ici - Esenzione per la casa principale - Dimora abituale del contribuente senza i familiari - Questione di legittimità costituzionale - L’esito in sintesi: le Sezioni Unite civili hanno dichiarato rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 8, comma 2, del d.lgs. 30 dicembre 1992 n. 504, come modificato dall’art. 1 comma 173, lett. b), della l. 27 dicembre 2006, n. 296, per contrasto con gli artt. 3, 29, 31 e 53, comma 1 Cost., nella parte in cui, nel subordinare il godimento da parte del soggetto passivo dell’agevolazione di cui alla citata norma all’essere l’immobile adibito ad abitazione principale «intendendosi per tale, salvo prova contraria, quella di residenza anagrafica», stabilisce: «[p]er abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente», anziché disporre: «[p]er abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà usufrutto o altro diritto reale, dimora abitualmente» - 26774_10_2024_civ_noindex - 26776_10_2024_civ_noindex
Cassazione - Opposizione a decreto ingiuntivo - Possibilità per l’opposto di modificare la domanda in assenza di domanda riconvenzionale dell’opponente, ma a fronte di mere eccezioni - Mutamento della domanda di adempimento in domanda di arricchimento senza causa e/o in richiesta di risarcimento del danno da responsabilità precontrattuale - Conseguenze - Ammissibilità – Limiti - L’esito in sintesi: le Sezioni Unite Civili – pronunciandosi sulle questioni di massima di particolare importanza rimesse dalla Sezione Prima civile con l’ordinanza interlocutoria n. 20476 del 17 luglio 2023 (se nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo il convenuto opposto possa proporre una domanda nuova, diversa da quella avanzata nella fase monitoria, anche nel caso in cui l’opponente non abbia proposto una domanda o una eccezione riconvenzionale e si sia limitato a sollevare eccezioni chiedendo la revoca del decreto opposto; b) più in particolare, se ed entro quali limiti possa considerarsi ammissibile la modificazione della domanda di adempimento contrattuale avanzata con il ricorso per decreto ingiuntivo, attraverso la proposizione di una domanda d’indennizzo per l’ingiustificato arricchimento o di una domanda di risarcimento del danno per responsabilità precontrattuale) – hanno affermato i seguenti principî: «nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la proposizione da parte dell'opposto nella comparsa di risposta di domande alternative a quella introdotta in via monitoria è ammissibile se tali domande trovano il loro fondamento nel medesimo interesse che aveva sostenuto la proposizione della originaria domanda nel ricorso diretto all’ingiunzione» «… chi ha avviato il giudizio per via monitoria ha facoltà di introdurre nella comparsa di risposta le domande alternative che eventualmente intenda presentare, non potendo invece riservarle fino all’“ultimo giro” offerto dall’articolo 183, sesto comma, c.p.c. Fino a quest’ultimo, comunque, a seconda dell’evoluzione difensiva dell’opponente posteriore alla comparsa di risposta, gli sarà consentito proporre domande come manifestazioni di difesa, anche se non stricto sensu riconvenzionali» - 26727_10_2024_civ_noindex
Cassazione. Non consentito lavorare con volantini sindacali appesi al corpo
Cassazione. Il contratto schermo costa caro
La Cassazione conferma l’applicabilità del principio di solidarietà anche in ambito condominiale
Consiglio di Stato. Registro titolari rimesso alla Corte di giustizia Ue
Tribunale di Roma. Nessun compenso all’amministratore per le copie dei documenti
Tribunale di Milano-COA-ODCEC. Linee guida a Milano sul sovraindebitamento
Dritto di cronaca. Sanzioni più severe per giornalisti ed editori
Inl. Patente, domanda delegabile a chiunque
Migranti, Bruxelles prepara la stretta su ingressi e rimpatri
Lavoro, premi di produttività tassati al 5% per tre anni
Flessibilità del permesso del lavoratore con 104_ la parola alla Suprema Corte
Contratti di cohousing, dal notariato le prime linee guida - ItaliaOggi.it
Concordato, rischio penale sugli errori di compilazione
Giudiziaria. Sogei, finisce ai domiciliari il Dg Iorio Indagato anche l’uomo di Musk in Italia - I «soliloqui» del manager sul giro di tangenti L’irruzione in appartamento
L'intervento. Mediazione, sì alla delega all’esperto
Podcast. Dal 18 ottobre il podcast «Gentili condòmini»
L'intervista. «Questa guerra deve finire. Non siamo più disposti a uccidere»
Il libro. Nell’isola chiamata carcere, approdo dei naufraghi di vita
Buona lettura.
(Ufficio stampa Ordine Avv. di Nola)