24.III.2025 [HIGHLIGHTS] della rassegna stampa

Scritto il 21/03/2025
da Ordine Avvocati Nola - Ufficio Stampa

Newsletter n. 101 del 24.III.2025 

Si trasmettono di seguito gli highlight della Rassegna stampa on line del quotidiano “Il Sole 24 Ore” e di "Italia Oggi" inviati via mail - per iniziativa del Consiglio dell’Ordine - tramite il sistema di newsletter, agli Avvocati e ai Praticanti del Foro di Nola.  

Consulta - Reati e pene - Reato di rapina - Trattamento - Mancata previsione che la pena comminata possa essere diminuita quando, per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o le circostanze dell'azione, ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entità - Disparità di trattamento rispetto a fattispecie di pari o di maggiore gravità - Norme impugnate: Art. 628 codice penale - Dispositivo: manifesta inammissibilità - pronuncia_35_2025

Cassazione - Sentenza della Corte costituzionale 33/2025 - MATERIA: ADOZIONI - Art. 29-bis, comma 1, della legge 4 maggio 1983, n. 184, nella parte in cui rinvia al precedente art. 6 - Dichiarazione di disponibilità ad adottare un minore straniero di persone singole residenti in Italia - Esclusione - Contrasto con gli artt. 2 e 117, primo comma, Cost., in relazione all’art. 8 CEDU - Illegittimità costituzionale. La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale - per contrasto con gli artt. 2 e 117, primo comma, Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 8 CEDU - dell’art. 29-bis, comma 1, della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Diritto del minore ad una famiglia), nella parte in cui, facendo rinvio all’art. 6, non include le persone singole residenti in Italia fra coloro che possono presentare dichiarazione di disponibilità ad adottare un minore straniero residente all’estero e chiedere al Tribunale per i minorenni del distretto in cui hanno la residenza che lo stesso dichiari la loro idoneità all’adozione («…là dove la disciplina censurata crea nei confronti delle persone singole una barriera all’accesso all’adozione internazionale, essa determina un sacrificio dell’autodeterminazione orientata alla genitorialità, che – specie nell’attuale contesto giuridico-sociale … – rischia di riverberarsi negativamente sulla stessa effettività del diritto del minore a essere accolto in un ambiente familiare stabile e armonioso. Come questa Corte ha già avuto modo di rilevare, i limiti frapposti all’autodeterminazione orientata alla genitorialità «non possono consistere in un divieto assoluto […] a meno che lo stesso non sia l’unico mezzo per tutelare altri interessi di rango costituzionale» (sentenza n. 162 del 2014). Alla luce, dunque, del complesso degli interessi implicati e dello stesso scopo dell’istituto dell’adozione internazionale, la scelta operata dal legislatore con l’art. 29-bis, comma 1, della legge n. 184 del 1983 risulta non necessaria in una società democratica, in quanto non conforme al principio di proporzionalità, e determina la lesione della vita privata e dell’autodeterminazione orientata a una genitorialità ispirata al principio di solidarietà. … ») - pronuncia_33_2025

Cassazione - Sentenza della Corte costituzionale n. 31/2025 - MATERIA: Principi di diritto comunitario - Rinvio pregiudiziale ex art. 267 TFUE - Sindacato della CGUE sulla correttezza dell’interpretazione del diritto interno da parte del giudice a quo - Esclusione - Conseguenze - Controllo degli organi giurisdizionali dello Stato membro - Ammissibilità Funzione nomofilattica della Corte di cassazione Verifica della conformità alla Costituzione della Corte costituzionale - La Corte costituzionale – pronunciando sulla questione di legittimità costituzionale dell’ art. 2, comma 1, lettera a), numero 2), del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 (Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni), convertito, con modificazioni, nella legge 28 marzo 2019, n. 26, il quale, in vigore fino al 31 dicembre 2023, prevedeva che il componente del nucleo familiare richiedente il beneficio del reddito di cittadinanza (Rdc) dovesse essere, tra l’altro, «residente in Italia per almeno 10 anni, di cui gli ultimi due, considerati al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell’erogazione del beneficio, in modo continuativo» – ha affermato che «il reddito di cittadinanza, pur presentando anche tratti propri di una misura di contrasto alla povertà, non si risolve in una provvidenza assistenziale diretta a soddisfare un bisogno primario dell’individuo, ma persegue diversi e più articolati obiettivi di politica attiva del lavoro e di integrazione sociale. … La descritta natura del Rdc – affermata dalla giurisprudenza di questa Corte in termini di interpretazione costituzionalmente orientata (necessaria perché, qualora fosse inteso quale prestazione meramente assistenziale, il Rdc non potrebbe che rivelarsi intrinsecamente contraddittorio e irragionevole alla luce dei principi costituzionali) – deve essere ancora ribadita in questa sede, senza che a ciò possa ritenersi d’ostacolo la recente sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea, grande sezione, 29 luglio 2024, nelle cause riunite C-112/22, C.U. e C-223/22, N.D. In tale pronuncia, infatti, la Corte di giustizia, come di consueto, ha interpretato il diritto dell’Unione, ma non ha operato un sindacato sull’esattezza, o no, dell’interpretazione del diritto nazionale, quale offerta dal giudice del rinvio pregiudiziale. Essa quindi, da un lato, ha sì affermato che «spetta al giudice del rinvio stabilire se il “reddito di cittadinanza” di cui trattasi nei procedimenti principali costituisca una prestazione sociale e che proprio tale giudice (il Tribunale di Napoli) «constata nelle sue domande di pronuncia pregiudiziale che il “reddito di cittadinanza” costituisce una prestazione di assistenza sociale volta a garantire un livello minimo di sussistenza, rientrante in uno dei tre settori indicati all’articolo 11, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2003/109, ossia le prestazioni sociali, l’assistenza sociale e la protezione sociale, ai sensi della legislazione nazionale». Dall’altro, tuttavia, la stessa Corte non ha affatto avallato tale interpretazione del Tribunale di Napoli, perché ha chiaramente precisato che «indipendentemente dalle critiche espresse dal governo di uno Stato membro nei confronti dell’interpretazione del diritto nazionale adottata dal giudice del rinvio, l’esame delle questioni pregiudiziali dev’essere effettuato sulla base di tale interpretazione e non spetta alla Corte verificarne l’esattezza». Solo sulla scorta di tale premessa – che espressamente riconosce come tale interpretazione sia suscettibile di verifica da parte degli organi a cui invece istituzionalmente spetta, secondo l’ordinamento nazionale, proprio verificarne l’esattezza – la sentenza è giunta a ritenere che «il “reddito di cittadinanza” di cui trattasi nei procedimenti principali costituisce una misura rientrante nell’ambito di applicazione dell’articolo 11, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2003/109, letto alla luce dell’articolo 34 della Carta». In definitiva, la sentenza della Corte di giustizia non ha verificato l’esattezza dell’interpretazione proposta dal giudice del rinvio, ovvero dal Tribunale di Napoli, in ordine alla natura del Rdc, ma ha correttamente rimesso tale verifica al sistema giurisdizionale e costituzionale che è deputato a garantire l’uniforme applicazione del diritto interno. Del resto, se è indiscutibile che alla Corte di giustizia spetta l’interpretazione dei trattati e del diritto derivato, al fine di assicurarne l’uniforme applicazione in tutti gli Stati membri, è parimenti indiscutibile che l’interpretazione della Costituzione è riservata a questa Corte, così come la funzione di nomofilachia del diritto nazionale lo è alla Corte di cassazione, essendo orientate ad assicurare anche la certezza del diritto.» - pronuncia_31_2025

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DIARIO LEGALE

Buona lettura. 

(Ufficio stampa Ordine Avv. di Nola)