Newsletter n. 110 del 26.III.2025
Si trasmettono di seguito gli highlight della Rassegna stampa on line del quotidiano “Il Sole 24 Ore” e di "Italia Oggi" inviati via mail - per iniziativa del Consiglio dell’Ordine - tramite il sistema di newsletter, agli Avvocati e ai Praticanti del Foro di Nola.
Consulta_ incostituzionale escludere i single dalle adozioni internazionali - Il Domani_In contraddittorio - La Consulta apre ai single la possibilità di adottare Stampa
Cassazione - DELITTI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRZIONE – Delitto di indebita percezione di erogazioni pubbliche – Indebito conseguimento del diritto alle agevolazioni previdenziali e alla riduzione dei contributi dovuti ai lavoratori collocati in mobilità – Derivato dall’omessa comunicazione dell’esistenza della condizione ostativa ex art. 8, comma 4-bis, l. n. 223 del 1991 – Configurabilità del reato – Sussistenza – Modalità di ottenimento del vantaggio economico – Irrilevanza - DELITTI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRZIONE – Delitto di indebita percezione di erogazioni pubbliche – Indebito conseguimento del diritto alla riduzione dei contributi previdenziali e alle agevolazioni previste per il collocamento dei lavoratori in mobilità ex art. 8 l. n. 223 del 1991 – Derivato da un’originaria condotta mendace od omissiva – Reato unitario a consumazione prolungata – Condizioni – Consumazione – Individuazione - L’esito in sintesi: le Sezioni Unite penali hanno affermato che: - integra il reato di indebita percezione di erogazioni pubbliche previsto dall’art. 316-ter cod. pen. l’indebito conseguimento del diritto alle agevolazioni previdenziali e alla riduzione dei contributi dovuti ai lavoratori collocati in mobilità per effetto della omessa comunicazione dell’esistenza della condizione ostativa prevista dall’art. 8, comma 4-bis, legge 23 luglio 1991, n. 223 (abrogato, a decorrere dal 1 gennaio 2017, dall’art. 2, comma 71, lett. b), legge 28 giugno 2012, n. 92), senza che assumano rilievo, a tal fine, le modalità di ottenimento del vantaggio economico derivante dall’inadempimento dell’obbligazione contributiva; - in tema di indebita percezione di erogazioni pubbliche, nell’ipotesi in cui il diritto alla riduzione dei contributi previdenziali e alle agevolazioni previste per il collocamento dei lavoratori in mobilità dall’art. 8 legge 23 luglio 1991, n. 223 (abrogato a decorrere dal 1 gennaio 2017, dall’art. 2, comma 71, lett. b), legge 28 giugno 2012, n. 92) sia stato indebitamente conseguito per effetto di una originaria condotta mendace od omissiva, il reato è unitario a consumazione prolungata quando i relativi benefici economici siano concessi o erogati in ratei periodici e in tempi diversi, con la conseguenza che la sua consumazione cessa con la percezione dell’ultimo contributo - Decisione: Prima questione: affermativa. Seconda questione: il reato è da considerarsi unitario a consumazione prolungata con la conseguenza che la relativa consumazione cessa con la percezione dell'ultimo contributo - Riferimenti normativi: Cod. pen., artt. 316-ter; legge 23 luglio 1991, n. 223, art. 8, e successive modifiche; d.lgs. 19 marzo 2000, n. 74, art. 10-quater; decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, nella legge 28 marzo 2022, n. 25 - 11969_03_2025_pen_noindex
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Buona lettura.
(Ufficio stampa Ordine Avv. di Nola)