Newsletter n. 111 del 27.III.2025
Si trasmettono di seguito gli highlight della Rassegna stampa on line del quotidiano “Il Sole 24 Ore” e di "Italia Oggi" inviati via mail - per iniziativa del Consiglio dell’Ordine - tramite il sistema di newsletter, agli Avvocati e ai Praticanti del Foro di Nola.
Consulta - Processo tributario - Giudizio di appello davanti alla corte di giustizia tributaria di secondo grado - Nuove prove in appello - Divieto di deposito delle deleghe, delle procure e degli altri atti di conferimento di potere rilevanti ai fini della legittimità della sottoscrizione degli atti, delle notifiche dell’ atto impugnato ovvero degli atti che ne costituiscono presupposto di legittimità che possono essere prodotti in primo grado anche ai sensi dell’art. 14, c. 6-bis, del d.lgs. n. 546 del 1992 (nel caso di specie: applicazione ai giudizi instaurati in primo e in secondo grado, nonché in Cassazione, a decorrere dal giorno successivo all'entrata in vigore del d.lgs. n. 220 del 2023) - Applicazione del divieto anche ai ricorsi in appello proposti contro sentenze del giudice di prime cure emanate quando era ancora vigente la precedente disciplina di ammissibilità delle prove in appello - Irragionevolezza - Disparità di trattamento rispetto alle parti dei giudizi instaurati successivamente alla novella normativa - Denunciata carenza, nella legge di delega, di un criterio o principio direttivo relativo all’introduzione di un divieto assoluto per la produzione di taluni documenti nonché all'applicazione del divieto anche ai giudizi in corso - Irragionevole esclusione della valutazione del giudice sull’indispensabilità della documentazione prodotta in secondo grado, compreso il caso di mancata incolpevole produzione in primo grado - Interferenza nell’esercizio della funzione giurisdizionale - Incidenza, in relazione alla natura degli atti, sull’attività difensiva della parte pubblica - Norme impugnate: Art. 58, c. 3°, del decreto legislativo 31/12/1992, n. 546, come introdotto dall' art. 1, c. 1°, lett. bb), del decreto legislativo 30/12/2023, n. 220 - Dispositivo: illegittimità costituzionale parziale - non fondatezza - Consulta, comunicato stampa, PROCESSO TRIBUTARIO, LA CORTE SI PRONUNCIA SULLA NUOVA DISCIPLIBNA DELLE PROVE IN APPELLO - pronuncia_36_2025
Consulta. Rapina_ la lieve entità come valvola di sicurezza
Cassazione - Violazione della normativa antisismica – Ritenuta insussistenza della doppia conformità delle opere – Automatica emissione dell’ordine di demolizione – Esclusione – Accertamenti finalizzati a verificare la possibilità di conformare le opere alle prescrizioni antisismiche – Necessità – Sussistenza - L’esito in sintesi: la Quarta Sezione penale, in tema di violazioni della normativa antisismica, ha affermato che il giudice, nel caso in cui ritenga che non sussiste la doppia conformità delle opere, non può ordinarne automaticamente la demolizione, ma, ex art. 98 d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, è tenuto a valutare, all’esito di acquisizioni tecniche che non siano già in atti, se sia possibile conformare le stesse alle prescrizioni antisismiche, indicando eventualmente con quali interventi necessari ed effettivamente praticabili, se non già realizzati - 11169_03_2025_pen_noindex
Cassazione - Se, in caso di confisca di prevenzione avente ad oggetto beni ritenuti fittiziamente intestati a un terzo, quest'ultimo possa rivendicare esclusivamente l'effettiva titolarità e la proprietà dei beni confiscati ovvero sia legittimato a contestare anche i presupposti per l'applicazione della misura, quali la condizione di pericolosità, la sproporzione fra il valore del bene confiscato e il reddito dichiarato, nonché la provenienza del bene stesso - Decisione: in caso di confisca di prevenzione avente ad oggetto beni ritenuti fittiziamente intestati a un terzo, quest'ultimo può rivendicare esclusivamente l'effettiva titolarità dei beni confiscati. A tale fine può dedurre ogni elemento utile in relazione al thema probandum - Riferimenti normativi: D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159; cod. proc. pen., artt. 568, 591, comma 1, lett. a) - Ordinanza di rimessione: 43160_11_2024_pen_noindex
Cassazione. Commette furto in abitazione chi ruba nel luogo di lavoro di cui possiede le chiavi
Cassazione. Condanna penale e illegittimità del licenziamento
Cassazione. Trascrizione di contratti preliminari_ la parola alla Suprema Corte
Cassazione. Autoriciclaggio_ ambito operativo della clausola del godimento personale
Cassazione. Responsabilità professionale dell’avvocato esclusa se la giurisprudenza è oscillante
Sentenza TAR Lazio n. 5489-2025. Mediazione civile, costi e procedura non sono gravosi
Sentenza Tribunale di Isernia n. 65-2025. Conciliazione energia per gli utenti finali
Sentenza Tribunale di Napoli n. 1733-2025. Spese mediazione assimilabili a quelle processuali
CNF. Avvocati_ la buona fede non basta
CTU in primo piano_ proposte di legge per migliorare compensi e formazione
Il Decreto Correttivo alla riforma del processo tributario
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Malati oncologici_ assenza fino a 24 mesi con tutela posto di lavoro, ma senza stipendio. L'ok della Camera _ LeggiOggi - allegato1742978431
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Buona lettura.
(Ufficio stampa Ordine Avv. di Nola)