13.V.2025 [HIGHLIGHTS] della rassegna stampa

Scritto il 13/05/2025
da Ordine Avvocati Nola - Ufficio Stampa

Newsletter n. 174 del 13.V.2025 

Si trasmettono di seguito gli highlight della Rassegna stampa on line del quotidiano “Il Sole 24 Ore” e di "Italia Oggi" inviati via mail - per iniziativa del Consiglio dell’Ordine - tramite il sistema di newsletter, agli Avvocati e ai Praticanti del Foro di Nola.  

Cassazione. Ecobonus, sui dati all’Enea S.C. in pressing

Cassazione. Fondi comuni, delibera impugnabile dagli investitori

Tribunale di Terni. Affitto ramo d’impresa, nessuna chance per l’autorizzazione

Cassazione - CONFLITTO DI INTERESSI. Minore di nazionalità ucraina temporaneamente trasferito in Italia - Tutore internazionale - Conflitto di interessi - Nomina di curatore speciale - Competenza - Provvedimento consolare di nomina del curatore speciale del minore - Efficacia ex artt. 23 e ss. della Convenzione dell’Aja - Status di rifugiato politico del minore – Rilevanza - L’esito in sintesi: la Sezione Prima civile ha disposto, ai sensi dell’art. 374, comma 2, c.p.c., la trasmissione del ricorso alla Prima Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite delle seguenti questioni, ritenute di massima di particolare importanza: a) se sussista o meno la competenza del giudice tutelare presso il Tribunale ordinario o quella del Tribunale per i minorenni a provvedere sull’istanza urgente di nomina di un curatore speciale di minori ucraini, temporaneamente trasferiti in Italia su disposizione  delle autorità ucraine nel contesto del conflitto bellico Ucraina/Russia, a fronte di una palesata situazione di conflitto di interessi tra il tutore internazionale, nominato dal Console generale di Ucraina, e il minore; b) se possa negarsi il riconoscimento dell’automatica efficacia in Italia del provvedimento con cui il Console generale di Ucraina abbia nominato un curatore speciale per il minore, ai fini del rimpatrio del minore in Ucraina, e quale sia l’ambito del sindacato in sede giurisdizionale su tale atto dell’autorità ucraina, ai sensi degli artt. 23 e ss. della Convenzione dell’Aja del 19/10/1996 (ratificata in Italia con legge n. 101/2015); c) se interferisca sulla competenza e sulle determinazioni relative al rimpatrio dei minori ucraini l’allegato riconoscimento dello status di rifugiato politico del minore - 12410_05_202_civ_oscuramento_noindex

Cassazione - COMUNITA’ EUROPEA Clausola 5 dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato del 18 marzo 1999 - Interpretazione - Norme nazionali di attuazione - Disposizione che ne stabilisce l’inapplicabilità ai rapporti a termine in agricoltura - Compatibilità con il diritto dell’Unione - Rinvio pregiudiziale alla CGUE - L’esito in sintesi: la Sezione Lavoro, ai sensi dell’art. 267 del TFUE, ha chiesto alla Corte di Giustizia dell’Unione europea di pronunciarsi, in via pregiudiziale, sulle seguenti questioni di interpretazione del diritto dell’Unione: a) se la clausola 5 dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999 (che figura in allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato), deve essere interpretata nel senso che essa osta ad una normativa nazionale in forza della quale le norme di diritto comune disciplinanti i rapporti di lavoro a tempo determinato, emanate in attuazione della menzionata direttiva, non sono applicabili ai rapporti di lavoro tra i datori di lavoro dell’agricoltura e gli operai a tempo determinato; b) se la clausola 5 sopra citata debba essere interpretata nel senso che, nell’ambito delle norme equivalenti per la prevenzione degli abusi, che tengano conto delle esigenze del settore agricolo, possa rientrare una misura stabilita dalla contrattazione collettiva sottoscritta dalle parti sociali che prevede il diritto alla trasformazione del contratto a termine in rapporto a tempo indeterminato per gli operai agricoli che abbiano effettuato, presso la stessa azienda, centottanta giornate di effettivo lavoro, da calcolarsi nell’arco di dodici mesi dalla data di assunzione, diritto da esercitarsi entro il termine di decadenza di sei mesi - 12572_5_2025_civ_oscuramento_noindex

Cessione d’azienda condizionata nella composizione negoziata

Crisi di impresa, l’Inps intercetterà i sintomi con l’intelligenza artificiale

Mandato, la forma scritta del contratto non condiziona l’applicazione dell’Iva

Giustizia. Pnrr a rischio, in campo 500 magistrati da remoto

Antitrust, sì agli impegni Meta e chiuso il caso Siae

Pop. Sondrio nel mirino della Bce, gravi carenze nella governance

Rinnovabili, Regioni ferme in attesa del Tar del Lazio

Giudiziaria. Venezia, per Brugnaro chiesto il rinvio a giudizio

L’mRna sotto attacco, cosa sta accadendo negli Stati Uniti

Turchia, il Pkk si scioglie dopo 40 anni di lotta armata

Buona lettura. 

(Ufficio stampa Ordine Avv. di Nola)