Newsletter n. 177 del 15.V.2025
Si trasmettono di seguito gli highlight della Rassegna stampa on line del quotidiano “Il Sole 24 Ore” e di "Italia Oggi" inviati via mail - per iniziativa del Consiglio dell’Ordine - tramite il sistema di newsletter, agli Avvocati e ai Praticanti del Foro di Nola.
Consulta - Elezioni - Elezioni regionali - Incompatibilità e ineleggibilità - Norme della Regione Campania - Limite al numero dei mandati consecutivi alla carica di Presidente della Giunta regionale - Previsione della non immediata rieleggibilità allo scadere del secondo mandato consecutivo (cosiddetto divieto di terzo mandato consecutivo) - Computo dei mandati a decorrere da quello in corso di espletamento alla data di entrata in vigore della legge regionale n. 16 del 2024 (26 novembre 2024) - Denunciata introduzione di una previsione elusiva del divieto di terzo mandato consecutivo del Presidente della Giunta regionale eletto a suffragio universale e diretto - Contrasto con i principi fondamentali stabiliti dalla legislazione statale con riguardo ai casi di ineleggibilità - Contrasto con il principio di eguaglianza nell’accesso alle cariche elettive - Norme impugnate: Art. 1, c. 1°, della legge della Regione Campania 11/11/2024, n. 16, recante «Disposizioni in materia di ineleggibilità alla carica di Presidente della Giunta regionale, in recepimento dell’articolo 2, comma 1, lettera f) della legge 2 luglio 2004, n. 165» - Dispositivo: illegittimità costituzionale parziale - pronuncia_64_2025
Cassazione - Sistema di cui al d.lgs. n. 374 del 1999 e al d.m. n. 485 del 2001 - Contratto di apertura di credito con carta di credito di tipo “revolving” - Fornitore convenzionato con l’intermediario finanziario ma non iscritto presso l’Ufficio Italiano Cambi - Legittimazione alla stipula - Esclusione - Conseguenze – Nullità - L’esito in sintesi: la Sezione Prima civile, pronunciandosi a seguito di rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c., ha enunciato i seguenti principi di diritto: a) nella vigenza del d. lgs. n. 374 del 1999 e del d.m. n. 485 del 2001, anteriormente all’entrata in vigore del d. lgs. n. 141 del 2010, non è consentita l’apertura di una linea di credito utilizzabile mediante carta di credito di tipo “revolving” a tempo indeterminato, a seguito di contratto promosso e sottoscritto presso un fornitore di beni e servizi convenzionato con l’intermediario finanziario ma non iscritto nell’elenco istituito presso l’U.I.C. ex art. 3 d.lgs. n. 374 del 1999; b) nella vigenza del d. lgs. n. 374 del 1999 e del d.m. n. 485 del 2001, anteriormente all’entrata in vigore del d. lgs. n. 141 del 2010, il contratto di apertura di una linea di credito utilizzabile mediante carta di credito di tipo “revolving” a tempo indeterminato, a seguito di contratto promosso e sottoscritto presso un fornitore di beni e servizi convenzionato con l’intermediario finanziario ma non iscritto nell’elenco istituito presso l'U.I.C. ex art. 3, d.lgs. n. 374 del 1999, è nullo ex art. 1418, primo comma, c.c. - 12838_05_2025_civ_noindex
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Buona lettura.
(Ufficio stampa Ordine Avv. di Nola)