Newsletter n. 183 del 26.V.2025
Si trasmettono di seguito gli highlight della Rassegna stampa on line del quotidiano “Il Sole 24 Ore” e di "Italia Oggi" inviati via mail - per iniziativa del Consiglio dell’Ordine - tramite il sistema di newsletter, agli Avvocati e ai Praticanti del Foro di Nola.
Consulta. L'avvocato può cancellarsi dall'albo in pendenza di un procedimento disciplinare
Consulta (commento della Cassazione) - Questione di legittimità costituzionale - Avvocato - Art. 57 della l. n. 247 del 2012 - Divieto di cancellazione dall’albo in pendenza di procedimento disciplinare - Contrasto con gli artt. 2, 3 e 4 Cost. - Illegittimità costituzionale - La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale - per contrasto con gli artt. 2, 3 e 4 Cost. - dell’art. 57 della l. n. 247 del 2012 (nonché, in via consequenziale, dell’art. 17, comma 16, della stessa legge), che prevede l’impossibilità di disporre la cancellazione dall’albo professionale, richiesta dall’avvocato, in pendenza di procedimento disciplinare a suo carico. La Corte ha evidenziato che tale divieto, pur mirando a scongiurare il rischio che, con la rinuncia all’iscrizione, l’iniziativa disciplinare possa essere vanificata, determina un vulnus alla libertà di autodeterminazione dell’interessato, in relazione alla volontà di cessare l’esercizio della professione forense (anche al fine di eventualmente intraprendere una diversa attività lavorativa, al cui svolgimento sia di ostacolo l’appartenenza all’istituzione ordinistica) e gli preclude l’accesso alle prestazioni previdenziali e assistenziali, per la cui fruizione la legge richiede l’avvenuta cancellazione dell’albo. La Corte ha sottolineato, infine, che, in attesa che il legislatore intervenga a colmare il vuoto normativo venutosi a creare per effetto della dichiarazione di illegittimità costituzionale, la cancellazione dall’albo comporta l’estinzione del procedimento disciplinare intrapreso ma non della pretesa sanzionatoria nascente dal fatto contestato, con la conseguenza che, nel caso in cui il professionista chieda successivamente di essere re-iscritto all’albo, la stessa azione disciplinare, ove non ancora prescritta, dev’essere nuovamente esercitata, dai competenti organi, in relazione agli stessi fatti che avevano determinato l’attivazione dell’originario procedimento disciplinare - pronuncia_70_2025
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Buona lettura.
(Ufficio stampa Ordine Avv. di Nola)