Newsletter n. 219 del 20.VI.2025
Si trasmettono di seguito gli highlight della Rassegna stampa on line del quotidiano “Il Sole 24 Ore” e di "Italia Oggi" inviati via mail - per iniziativa del Consiglio dell’Ordine - tramite il sistema di newsletter, agli Avvocati e ai Praticanti del Foro di Nola.
Consulta - Reati e pene – Deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso – Denunciata previsione della reclusione “da otto a quattordici anni” anziché da “sei a quattordici anni” per la causazione ad alcuno di lesione personale dalla quale deriva uno sfregio permanente del viso e non una deformazione del viso – Introduzione di disarmonie nel sistema normativo composto dalle disposizioni di cui agli artt. 582 e seguenti del codice penale a seguito dell’inasprimento sanzionatorio stabilito con legge n. 69 del 2019 in relazione a condotte violente causative di sfregi permanenti – Pari trattamento per condotte causative di eventi di diverse gravità – Disparità di trattamento rispetto a reati di pari gravità per i quali è prevista una pena minima edittale inferiore – Violazione del principio della finalità rieducativa della pena. In subordine: Denunciata previsione della reclusione “da otto a quattordici anni” anziché da “quattro a quattordici anni” per la causazione ad alcuno di lesione personale dalla quale deriva uno sfregio permanente del viso e non una deformazione del viso. Denunciata previsione della reclusione “da otto a quattordici anni” anziché da “quattro a dodici anni” per la causazione ad alcuno di lesione personale dalla quale derivi uno sfregio permanente del viso privo di efficacia deformante – Denunciata previsione dell’automatica applicazione dell’interdizione in perpetuo da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela e all’amministrazione di sostegno, in caso di condanna ovvero di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell’art. 444 cod. proc. pen. – Violazione del principio di uguaglianza nella duplice articolazione dei criteri di proporzionalità e di ragionevolezza – Disparità di trattamento rispetto a condotte di pari gravità – Violazione dei principi di personalità e di finalità rieducativa della pena. In subordine: Denunciata previsione della reclusione “da otto a quattordici anni” anziché da “sei a dodici anni” per la causazione ad alcuno di lesione personale dalla quale derivi la deformazione ovvero uno sfregio permanente del viso laddove i fatti non siano commessi dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa - Denunciata previsione dell’automatica applicazione dell’interdizione in perpetuo da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela e all’amministrazione di sostegno, in caso di condanna ovvero di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell’art. 444 cod. proc. pen. laddove l’autore del reato sia persona diversa dal coniuge, anche separato o divorziato, o sia persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa. Trattamento sanzionatorio – Denunciata previsione, per la condotta di lesione personale dalla quale derivino la deformazione o lo sfregio permanente al viso, della pena minima edittale di otto anni di reclusione, senza distinzione con riferimento alle due diverse tipologie di lesione – Denunciata previsione, in caso di condanna, dell’applicazione obbligatoria della pena accessoria dell’interdizione in via perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela e all’amministrazione di sostegno, senza alcuna possibilità di graduazione – Introduzione di disarmonie nel sistema normativo composto dalle disposizioni di cui agli artt. 582 e seguenti del codice penale, a seguito dell’inasprimento sanzionatorio stabilito con legge n. 69 del 2019 in relazione a condotte violente causative di sfregi permanenti – Disparità di trattamento, con riferimento alle ipotesi più lievi di causazione violenta di sfregi permanenti al volto, rispetto a reati di pari gravità per i quali è prevista una pena minima edittale inferiore – Parità di trattamento rispetto alla più grave ipotesi di deformazione del volto – Lesione del principio della finalità rieducativa della pena - Norme impugnate: Art. 583 quinquies del codice penale, inserito dall'art. 12, c. 1°, della legge 19/07/2019, n. 69 - Dispositivo: illegittimità costituzionale parziale - Consulta, comunicato stampa, sent. n. 83 - pronuncia_83_2025
Consulta - Sanità pubblica - Livelli essenziali di assistenza (LEA) - Norme della Regione autonoma della Sardegna - Modifiche alla l. reg.le n. 5 del 2023 in materia di assistenza primaria - Previsione che le Aziende Sanitarie Locali (ASL) sono autorizzate a fornire a tutti i medici impegnati nei progetti aziendali di assistenza primaria e continuità assistenziale i ricettari di cui all'art. 50 del decreto-legge n. 269 del 2003, come convertito - Disposizione applicabile anche ai medici in quiescenza che abbiano aderito ai progetti aziendali di assistenza primaria e continuità assistenziale, anche con contratti libero professionali, laddove non sia garantita la completa copertura delle cure primarie, per assicurarne le medesime funzioni, per le sole attività e limitatamente ai pazienti degli ambiti territoriali riferibili ai predetti progetti, sino al 31 dicembre 2024 - Denunciata disposizione che contrasta con la normativa statale interposta che demanda alla contrattazione collettiva la disciplina del rapporto di lavoro dei medici di medicina generale (MMG) la quale, a sua volta, prevede l’incompatibilità allo svolgimento delle attività di medico di medicina generale per coloro che fruiscono del trattamento di quiescenza - Norme impugnate: Art. 1, c. 1°, della legge della Regione Sardegna 20/08/2024, n. 12 - Dispositivo: non fondatezza - Consulta, comunicato stampa, sent. n. 84 - pronuncia_84_2025
Consulta - Cittadinanza - Riconoscimento della cittadinanza italiana in ragione del criterio della discendenza (cosiddetto iure sanguinis) - Limiti al riconoscimento della cittadinanza per discendenza - Incidenza dei criteri di riconoscimento, perdita e di riacquisto della cittadinanza sulla nozione di popolo - Contrasto con il principio di democraticità in relazione all’appartenenza della sovranità al popolo - Denunciata attribuzione, attraverso l’attuale regolazione legislativa dello iure sanguinis, di uno status puramente astratto, privo di collegamento con la comunità nazionale e con il territorio della Repubblica - Irragionevole asimmetria rispetto agli altri criteri di acquisto della cittadinanza, fondati sul progressivo consolidamento dei legami con il paese - Contrasto con il principio di effettività e genuinità della cittadinanza - Violazione dei vincoli derivanti dagli obblighi internazionali - Violazione dei vincoli derivanti dall’ordinamento euro unitario con riguardo all’acquisizione dello status di cittadino dell’Unione - Norme impugnate: Art. 1 della legge 05/02/1992, n. 91 - Dispositivo: inammissibilità interventi - pronuncia_85_2025
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CNF. La minaccia di azioni sproporzionate e vessatorie alla controparte -L’art. 65 cdf ha come ratio quella di contemperare le esigenze di difesa dell’assistito con il necessario rispetto dell’altrui libertà di determinazione. Infatti, sebbene possa il difensore intimare alla controparte di adempiere sotto comminatoria di sanzioni, istanze o denunce, tale condotta non può assumere il carattere di minaccia di azioni o iniziative sproporzionate e vessatorie, specie se esclusivamente vòlte ad intimidire la controparte prefigurandole, in estremo dettaglio, conseguenze nefaste, tanto più se giuridicamente infondate o improbabili - CNF, sent. 2024-436
CNF. La prescrizione dell’azione disciplinare è rilevabile d’ufficio - La prescrizione dell’azione disciplinare è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio, anche in sede di legittimità, a causa della natura pubblicistica della materia e dell’interesse superindividuale dello Stato e della comunità intermedia, quale l’ordine professionale - CNF - La prescrizione disciplinare non può essere interrotta per più di 7 anni e mezzo - Ai sensi dell’art. 56 L. n. 247/2012, l’azione disciplinare si prescrive nel termine di sei anni (comma 1), che decorre dalla commissione del fatto o dalla cessazione della sua permanenza; l’interruzione della prescrizione fa decorrere un nuovo termine di cinque anni (comma 3), ma in nessun caso il termine prescrizionale complessivo può essere superiore a sette anni e sei mesi, scomputato il tempo delle eventuali sospensioni. -CNF. Violazione dell’obbligo formativo: l’individuazione del dies a quo prescrizionale - La violazione del dovere di aggiornamento professionale e di formazione continua (artt. 15 e 70 cdf, art. 11 L. n. 247/2012) è un illecito omissivo a carattere istantaneo, con la conseguenza che il relativo dies a quo prescrizionale va individuato nell’ultimo giorno utile per il conseguimento dei crediti formativi richiesti per il periodo di riferimento (Nel caso di specie, l’omesso svolgimento dell’attività formativa riguardava il triennio 2014-2016. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto che l’illecito disciplinare si fosse consumato il 31 dicembre 2016 e da quella data decorresse quindi il relativo termine di prescrizione dell’azione disciplinare ex art. 56 L. n. 247/2012) - NOTA: In senso conforme, Cass. n. 4839/2025, CNF n. 227/2024, CNF n. 98/2023, CNF n. 199/2022 - CNF - Violazione dell’obbligo formativo: l’individuazione del dies a quo prescrizionale - La violazione del dovere di aggiornamento professionale e di formazione continua (artt. 15 e 70 cdf, art. 11 L. n. 247/2012) è un illecito omissivo a carattere istantaneo, con la conseguenza che il relativo dies a quo prescrizionale va individuato nell’ultimo giorno utile per il conseguimento dei crediti formativi richiesti per il periodo di riferimento (Nel caso di specie, l’omesso svolgimento dell’attività formativa riguardava il triennio 2014-2016. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto che l’illecito disciplinare si fosse consumato il 31 dicembre 2016 e da quella data decorresse quindi il relativo termine di prescrizione dell’azione disciplinare ex art. 56 L. n. 247/2012). NOTA: In senso conforme, Cass. n. 4839/2025, CNF n. 227/2024, CNF n. 98/2023, CNF n. 199/2022 - 2024-437
CNF - La sentenza penale di prescrizione del reato non impone il proscioglimento dell’incolpato in sede disciplinare - La prescrizione del reato pronunciata a conclusione del processo penale non è ostativa alla valutazione in sede disciplinare della condotta dell’avvocato in base alle risultanze processuali, valutate secondo il libero convincimento, ai fini del proscioglimento dell’incolpato - NOTA: In senso conforme, da ultimo, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Brienza), sentenza n. 431 del 23 novembre 2024 - 2024-438
Buona lettura.
(Ufficio stampa Ordine Avv. di Nola)