30.VI.2025 [HIGHLIGHTS] della rassegna stampa

Scritto il 30/06/2025
da Ordine Avvocati Nola - Ufficio Stampa

Newsletter n. 229 del 30.VI.2025 

Si trasmettono di seguito gli highlight della Rassegna stampa on line del quotidiano “Il Sole 24 Ore” e di "Italia Oggi" inviati via mail - per iniziativa del Consiglio dell’Ordine - tramite il sistema di newsletter, agli Avvocati e ai Praticanti del Foro di Nola.  

Consulta (commento della Cassazione- Questione di legittimità costituzionale - Prescrizione e decadenza. Associazioni non riconosciute - Azione di responsabilità nei confronti degli amministratori - Sospensione della prescrizione - Illegittimità costituzionale parziale dell’art. 2941, primo comma, n. 7, c.c.. - La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale, per contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost., dell’art. 2941, primo comma, n. 7, c.c., nella parte in cui non prevede la sospensione della prescrizione tra le associazioni non riconosciute e i loro amministratori, finché sono in carica, per le azioni di responsabilità contro di essi. La Corte ha evidenziato che la persistenza di una disciplina che subordina alla titolarità della personalità giuridica dell’ente la sospensione del termine prescrizionale per l’azione di responsabilità nei confronti degli amministratori determina un’irragionevole disparità di trattamento rispetto alle associazioni riconosciute, in quanto il riconoscimento giuridico non incide sui rapporti interni fra gli amministratori e l’ente. Ha, inoltre, soggiunto che l’irragionevole disparità di trattamento si verifica anche nei riguardi delle società in accomandita semplice e delle società in nome collettivo, per le quali l’illegittimità costituzionale della mancata sospensione della prescrizione è già stata dichiarata - rispettivamente, con le sentenze n. 322 del 1998 e n. 262 del 2015 -, nonostante la presenza di strumenti di garanzia che operano a favore dei soci, di modo che la medesima omissione determina a fortiori un vulnus all’effettività del diritto di difesa dell’ente nei confronti degli amministratori, fintantoché essi sono in carica, per le associazioni non riconosciute, per le quali simili rimedi non sono contemplati - Oggetto: Prescrizione - Azione di responsabilità delle persone giuridiche nei confronti degli amministratori, finché sono in carica - Sospensione del relativo termine prescrizionale - Estensione alle associazioni non riconosciute e ai loro amministratori - Omessa previsione - Irragionevole disparità di trattamento e violazione del diritto di difesa - Illegittimità costituzionale in parte qua - Norme impugnate: Art. 2941, primo comma, n. 7, del codice civile - Dispositivo: illegittimità costituzionale parziale - Consulta, comunicato stampa, sent. 86 - pronuncia_86_2025

Consulta (commento della Cassazione- Questione di legittimità costituzionale - Fallimento e procedure concorsuali. Fallimento della società semplice esercente attività commerciale - Omessa convocazione dei soci illimitatamente responsabili - Opponibilità della sentenza di fallimento nel giudizio sul fallimento in estensione di questi ultimi - Esclusione - Eccezioni - Questione di legittimità costituzionale dell’art. 147 l. fall. (come sostituito dall’art. 131 del d.lgs. n. 5 del 2006) - Infondatezza. La Corte costituzionale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata, in riferimento agli artt. 24 e 111 Cost., dal Tribunale di Matera, con riguardo all’art. 147 l. fall. (come sostituito dall’art. 131 del d.lgs. n. 5 del 2006), nella parte in cui non prevede che i soci illimitatamente responsabili di una società semplice della quale sia stata accertata la natura commerciale, ove non convocati nel corso del giudizio che ha condotto alla dichiarazione di fallimento di quest’ultima, possano interloquire, anche dopo il passaggio in giudicato della relativa sentenza, sui requisiti di fallibilità dell’ente nel procedimento prefallimentare promosso nei loro confronti, al fine di sottrarsi al fallimento in estensione. Sul presupposto dell’insufficienza della mera facoltà di reclamo contro la sentenza dichiarativa del fallimento della società (non potendosi far gravare sui soci l’onere di verificare sul registro delle imprese l’eventuale fallimento di una società che normalmente non fallisce), la Corte ha ritenuto che l’articolo 147 l. fall. debba essere interpretato nel senso che, prima di dichiarare il fallimento in estensione dei soci illimitatamente responsabili, gli stessi devono essere stati convocati non solo nel giudizio in cui viene dichiarato il loro fallimento ma anche in quello che accerta la fallibilità dell’ente. In mancanza, il fallimento sociale non è loro opponibile nel giudizio relativo al fallimento in estensione, ferma restando la possibilità di accertarlo in tale sede, salvo che non si dimostri che essi erano comunque intervenuti nel precedente giudizio sul fallimento sociale, anche in qualità di rappresentanti dell’ente, o hanno già fatto valere il loro diritto di difesa tramite reclamo - Oggetto: Fallimento e procedure concorsuali – Fallimento in estensione – Soci illimitatamente responsabili di una società semplice – Mancata convocazione nel corso del giudizio che ha condotto alla dichiarazione di fallimento della società – Possibilità di interloquire, anche dopo il passaggio in giudicato della relativa sentenza, sui requisiti di fallibilità dell’ente nel procedimento prefallimentare promosso nei loro confronti – Omessa previsione – Denunciata irragionevole e sproporzionata lesione del diritto di difesa – Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, delle questioni - Norme impugnate: Art. 147 del regio decreto 16/03/1942, n. 267 - Dispositivo: non fondatezza nei sensi di cui in motivazione - Consulta, comunicato stampa, sent. 87 - pronuncia_87_2025 

Cassazione - Se l'esclusione, nell'ambito di una procedura cautelare, della gravità indiziaria in ordine ai reati o alle circostanze aggravanti ricompresi nel catalogo di cui all'art. 51, commi 3-bis, 3-quater, 3-quinquies cod. proc. pen. determini l'incompetenza del giudice per le indagini preliminari distrettuale ex art. 328, comma 1-bis, cod. proc. pen - Riferimenti normativi: Cod. proc. pen., artt. 27, 51, comma 3-bis, 3-quater, 3-quinquies, 328, comma 1-bis - Decisione: Negativa - 12490_03_2025_pen_noindex

Cassazione - Se l'esclusione, nell'ambito di una procedura cautelare, della gravità indiziaria in ordine ai reati o alle circostanze aggravanti ricompresi nel catalogo di cui all'art. 51, commi 3-bis, 3-quater, 3-quinquies cod. proc. pen. determini l'incompetenza del giudice per le indagini preliminari distrettuale ex art. 328, comma 1-bis, cod. proc. pen. - Riferimenti normativi: Cod. proc. pen., artt. 27, 51, comma 3-bis, 3-quater, 3-quinquies, 328, comma 1-bis - Decisione: Negativa - 11592_03_2025_civ_noindex 

Cassazione - Se sia configurabile, in capo alla parte civile costituita, l'interesse a impugnare la sentenza con riguardo ai punti relativi alla sussistenza di circostanze aggravanti o di circostanze attenuanti del reato. Se sia configurabile, in capo alla parte civile costituita, l'interesse a resistere all'impugnazione del pubblico ministero o dell'imputato con riguardo ai predetti punti - Riferimenti normativi: Cod. civ., art. 2059; cod. pen, art. 185; cod. proc. pen., artt. 568, 651 - Decisione: Prima questione: la parte civile ha interesse ad impugnare la sentenza con riguardo ai punti relativi alla sussistenza di circostanze aggravanti o di circostanze attenuanti del reato che incidano sul danno patrimoniale o non patrimoniale. Non ha, invece, interesse a impugnare la sentenza con riferimento a circostanze influenti esclusivamente sul trattamento sanzionatorio. Seconda questione: affermativa - 4328_02_2025_pen_oscuramento_noindex

Cassazione - Espropriazione presso terzi. Pignoramento presso terzi di canoni di locazione di un immobile - Effetti dell’assegnazione del credito pignorato - Successivo pignoramento dell’immobile locato - Rapporti tra procedure - Inefficacia sopravvenuta dell’ordinanza di assegnazione – Esclusione - L’esito in sintesi: la Terza Sezione civile ha enunciato, nell’interesse della legge ex art. 363 c.p.c., il seguente principio di diritto: «la pronuncia, all’esito di procedura di espropriazione presso terzi, di un’ordinanza di assegnazione di canoni locatizi non ancora scaduti determina l’immediato trasferimento della titolarità del relativo credito in favore del creditore assegnatario e l’immediata fuoriuscita di tale credito dal patrimonio del debitore esecutato, facendo sorgere l’obbligo del terzo assegnato ad adempiere nei confronti dell’assegnatario alle scadenze stabilite e sino a concorrenza dell’importo assegnato; la successiva effettuazione ad opera di altri creditori di un pignoramento sull’immobile produttivo dei canoni già assegnati non attinge questi ultimi, non priva di efficacia l’ordinanza di assegnazione e non consente agli organi della procedura esecutiva immobiliare ad adottare statuizioni incidenti su tali canoni» - 17195_06_2025_civ_noindex

Cassazione - Persona richiesta in consegna – Gravità delle condizioni di salute – Rifiuto della consegna – Possibilità – Limiti – Ricorribilità per cassazione dell’ordinanza emessa dalla Corte d’appello quale giudice dell’esecuzione – Sussistenza - L’esito in sintesi: la Sesta Sezione penale, in tema di mandato d’arresto europeo, ha affermato che la Corte di appello, in qualità di giudice dell’esecuzione, può rifiutare la consegna con ordinanza ricorribile per cassazione ex art. 22 legge 22 aprile 2005, n. 69, nel caso in cui, a seguito della decisione che l’abbia disposta, emergano motivi seri e comprovati per ritenere che questa espone la persona richiesta a un rischio reale di riduzione significativa della sua aspettativa di vita o di un deterioramento rapido e irrimediabile del suo stato di salute - 24100_06_2025_pen_oscuramento_noindex

Tribunale di Milano. Mantenimento figli_ linee guida su spese straordinarie - IL NUOVO PROTOCOLLO DI MILANO SULLE SPESE EXTRA ASSEGNO DI MANTENIMENTO. – STUDIO LEGALE DI NELLA

Domani_In contraddittorio - Corsa contro il tempo per la riforma della giustizia

Buona lettura. 

(Ufficio stampa Ordine Avv. di Nola)