1°.VII.2025 [HIGHLIGHTS] della rassegna stampa

Scritto il 01/07/2025
da Ordine Avvocati Nola - Ufficio Stampa

Newsletter n. 231 del 1°.VII.2025 

Si trasmettono di seguito gli highlight della Rassegna stampa on line del quotidiano “Il Sole 24 Ore” e di "Italia Oggi" inviati via mail - per iniziativa del Consiglio dell’Ordine - tramite il sistema di newsletter, agli Avvocati e ai Praticanti del Foro di Nola.  

Consulta - Demanio e patrimonio dello Stato e delle Regioni - Concessioni demaniali marittime - Norme della Regione Toscana - Modifiche al preambolo e agli artt. 2 e 3 della l. reg.le n. 31 del 2016 - Motivazione dell’intervento normativo regionale, nelle more del riordino della disciplina della materia da parte dello Stato - Disciplina delle procedure selettive di affidamento delle concessioni demaniali marittime - Criteri di valutazione delle domande concorrenti - Introduzione, fermo restando la preferenza riconosciuta alla presentazione di un progetto di riqualificazione ambientale e di valorizzazione paesaggistica del territorio costiero, di un elemento di premialità costituito dall’essere una micro, piccola o media impresa turistico-ricreativa - Criteri per la determinazione dell’indennizzo da corrispondere al concessionario uscente da parte del concessionario subentrante - Linee guida - Disciplina, con legge regionale, di due aspetti essenziali della procedura di affidamento (criteri di scelta dei concorrenti e aspettative patrimoniali del concessionario uscente) riservati alla competenza statale - Invasione della competenza legislativa esclusiva statale nella materia della “tutela della concorrenza” - Denunciata introduzione di un meccanismo di “cedevolezza invertita” della fonte regionale rispetto a quella statale - Violazione dei vincoli derivanti dall’ordinamento dell’Unione europea - Norme impugnate: Artt. 1, 2, c. 3° e 4°, e 3 della legge della Regione Toscana 29/07/2024, n. 30 - Dispositivo: illegittimità costituzionale - Consulta, comunicato stampa, sent. n. 89 - pronuncia_89_2025

Consulta - Processo penale - Sospensione del procedimento con messa alla prova - Delitti di cui all’art. 73, c. 5, del d.P.R. n. 309 del 1990 (Produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope) - Mancato inserimento nel novero dei reati di cui all'art. 550, c. 2°, lett. c), codice di procedura penale (Casi di citazione diretta a giudizio), ai fini della possibilità di chiedere la sospensione del procedimento con messa alla prova - Disparità di trattamento rispetto alla fattispecie di istigazione, proselitismo e induzione all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, di cui all’art. 82, c. 1, del d.P.R. n. 309 del 1990 - Norme impugnate: Art. 168 bis, primo comma del codice penale, art. 550, comma 2, del codice di procedura penale, art. 73, c. 5°, del decreto del Presidente della Repubblica 09/10/1990, n. 309, e art. 4, c. 3°, del decreto-legge 15/09/2023, n. 123, convertito, con modificazioni, nella legge 13/11/2023, n. 159 - Dispositivo: illegittimità costituzionale parziale – inammissibilità - Consulta, comunicato stampa, sent. n. 90 - pronuncia_90_2025 

Consulta - Bilancio e contabilità pubblica - Enti locali - Ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato - Previsione che il consiglio dell’ente presenta tale ipotesi al Ministro dell’interno entro il termine perentorio di tre mesi dalla data di emanazione del decreto di nomina dell’organo straordinario di liquidazione, di cui all'art. 252 del d.lgs. n. 267 del 2000 - Istruttoria e decisione sull'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato - Emanazione da parte del Ministro dell’interno di un provvedimento di diniego dell’approvazione, in caso di esito negativo dell'esame da parte della Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali - Previsione che impone all'ente locale di presentare, previa deliberazione consiliare, entro l'ulteriore termine perentorio di quarantacinque giorni decorrenti dalla data di notifica del provvedimento di diniego, una nuova ipotesi di bilancio idonea a rimuovere le cause che non hanno consentito il parere favorevole - Inosservanza del termine per la presentazione dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato o del termine per la risposta ai rilievi e alle richieste di cui all'art. 261, c. 1, del d.lgs. n. 267 del 2000 o del termine di cui all'art. 261, c. 4, del medesimo decreto legislativo, oppure emanazione del provvedimento definitivo di diniego da parte del Ministro dell'interno - Previsione che tali fattispecie integrano l’ipotesi di scioglimento del consiglio comunale, di cui all'art. 141, c. 1, lett. a), del d.lgs. n. 267 del 2000 - Denunciata previsione di un termine perentorio, il cui mancato rispetto è ingiustificatamente assimilato al compimento di atti contrari alla Costituzione, alle gravi e persistenti violazioni di legge o ai gravi motivi di ordine pubblico - Violazione del principio di ragionevolezza per contrasto con la necessità di regolare in maniera uguale situazioni simili - Irrazionalità della norma, priva di una intrinseca giustificazione e divergente dallo scopo che occorre perseguire, nel rispetto dell’autonomia locale - Norme che, impedendo la prosecuzione dello svolgimento delle funzioni del consiglio comunale eletto e l’espletamento del mandato dei consiglieri, contravvengono all’esigenza di tutela delle autonomie locali e del diritto di ogni cittadino di accedere alle cariche elettive e di conservarle - Norme impugnate: Artt. 259, c. 1°, 261, c. 4°, e 262, c. 1°, del decreto legislativo 18/08/2000, n. 267 - Dispositivo: non fondatezza – inammissibile - pronuncia_91_2025

Consulta - Acque e acquedotti - Servizio idrico integrato - Norme della Regione Puglia - Disciplina degli incentivi ai comuni pugliesi per la costituzione di una società, con la finalità di assicurare l'esercizio unitario ed efficiente delle funzioni comunali afferenti alla gestione del Servizio idrico integrato (SII) nell'ambito territoriale unico regionale - Previsione finalizzata a generare le condizioni per l'individuazione, da parte dell'autorità idrica pugliese delle modalità di affidamento del SII che ritiene più opportuna, tra quelle previste - Costituzione da parte dei comuni pugliesi, a tali fini, di una società per azioni, denominata Società veicolo, a totale partecipazione pubblica e a controllo analogo congiunto di tutti i comuni ricadenti nel territorio regionale, da esercitare indipendentemente dalla partecipazione al capitale sociale - Previsione di un capitale sociale e di un finanziamento regionale - Erogazione di incentivi regionali - Avviamento da parte della Regione del trasferimento graduale a titolo gratuito, nella misura massima del 20 per cento, delle azioni di Acquedotto Pugliese spa in favore dei comuni aderenti, in proporzione alla consistenza delle infrastrutture destinate alla gestione del Servizio idrico integrato - Previsto impegno per ciascun comune aderente di ritrasferire le suddette azioni alla Società veicolo - Titolarità di tutti i comuni pugliesi, anche non aderenti, dei poteri di indirizzo, coordinamento, controllo e supervisione sugli obiettivi strategici e sulle decisioni più significative della Società veicolo, da esercitarsi congiuntamente - Previsione che, qualora alla data del 30 giugno 2025 non tutti i comuni pugliesi abbiano aderito alla Società veicolo, i tali poteri sono esercitati tramite il Comitato di coordinamento e controllo - Modalità di elezione del Comitato, relativa durata, funzionamento e funzioni - Denunciate disposizioni la cui applicazione determina una sostanziale modifica del soggetto in house cui la legge statale ha affidato la gestione del servizio idrico integrato - Disciplina incompatibile con i requisiti necessari per la configurabilità dell’in house providing, come definito dal Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica, nonché con le disposizioni statali disciplinanti la gestione del servizio idrico integrato in Puglia - Ulteriore contrasto con quanto disposto dall’art. 148-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006, recante l’individuazione dei presupposti necessari per l’affidamento diretto dei servizi idrici integrati - Violazione della competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di tutela della concorrenza, dell’ordinamento civile e di tutela dell’ambiente - Lesione dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario - Partecipazione regionale al capitale sociale del gestore del servizio idrico integrato che viola la norma statale la quale stabilisce che le amministrazioni pubbliche possono costituire, acquisire o mantenere partecipazioni esclusivamente in società che abbiano per oggetto la produzione di beni o servizi strettamente necessari per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali - Contrasto con la norma nazionale secondo cui la società in house deve realizzare oltre l’80 per cento del proprio fatturato nello svolgimento dei compiti a essa affidati dagli enti pubblici soci - Contrasto con la normativa statale interposta in base alla quale l’affidamento diretto del servizio idrico integrato può avvenire a favore di società interamente pubbliche, in possesso dei requisiti prescritti dall’ordinamento europeo per la gestione in house, partecipate, in ogni caso, dagli enti locali ricadenti nell’ambito territoriale ottimale - Lesione sotto ulteriori profili della competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di tutela della concorrenza - Norme impugnate: Artt. da 1 a 7 della legge della Regione Puglia 28/03/2024, n. 14 - Dispositivo: estinzione del processo - pronuncia_92_2025 

Cassazione. Per usucapire il passaggio pedonale in un cortile serve un passaggio illimitato, incontestato e prolungato nel tempo

Cassazione. Retromarcia e collisione mortale_ nessuna giustificazione per chi ignora i rischi prevedibili

Cassazione. Minaccia malefici contro la cliente per ottenere denaro_ mago condannato per estorsione

Cassazione. Maltrattamenti_ nonostante la separazione il coniuge resta “persona della famiglia”

Tribunale di Pavia. Azione di reintegrazione_ necessario aver conseguito il possesso in concreto

“APP”_ il Tribunale di Milano dispone una nuova proroga della sospensione del portale fino al 31 ottobre 2025

Decreto sicurezza_ i dubbi di costituzionalità sollevati dall’Ufficio del Massimario della Corte di Cassazione

Dl_sicurezza_Massimario_Relazione_n.332025

Concordato preventivo, come aderire_ le istruzioni dell'Agenzia delle entrate - Agenda Digitale

Buona lettura. 

(Ufficio stampa Ordine Avv. di Nola)