2.VII.2025 [HIGHLIGHTS] della rassegna stampa

Scritto il 02/07/2025
da Ordine Avvocati Nola - Ufficio Stampa

Newsletter n. 233 del 2.VII.2025 

Si trasmettono di seguito gli highlight della Rassegna stampa on line del quotidiano “Il Sole 24 Ore” e di "Italia Oggi" inviati via mail - per iniziativa del Consiglio dell’Ordine - tramite il sistema di newsletter, agli Avvocati e ai Praticanti del Foro di Nola.  

Cassazione - Procura speciale alle liti in lingua straniera - Traduzione in italiano - Requisito di validità - Esclusione - Conseguenze - Nullità - Insussistenza. Obbligatorietà della lingua italiana ex artt. 122 c.p.c. - Ambito di applicazione - Atti prodromici al processo - Esclusione - Obbligo del giudice di nominare un traduttore - Insussistenza – Condizioni - L’esito in sintesi: le Sezioni unite civili, pronunciandosi sulla questione oggetto di contrasto - nonché ritenuta di massima di particolare importanza - rimessa dalla Sezione seconda con ordinanza interlocutoria n. 7757 del 2024, hanno affermato i seguenti principi di diritto: «in materia di atti prodromici al processo, quale, nella specie, la procura speciale alle liti, la traduzione in lingua italiana di quest’ultima e dell’attività certificativa, sia nelle ipotesi di legalizzazione, sia ai sensi della Convenzione di L’Aja del 5 ottobre 1961, sia ai sensi della Convenzione di Bruxelles del 25 maggio 1987, non integra un requisito di validità dell’atto, sicché la sua carenza non dà luogo ad alcuna nullità»; «ai sensi degli artt. 122 e 123 cod. proc. civ., la lingua italiana è obbligatoria per gli atti processuali in senso proprio e non anche per gli atti prodromici al processo (quali, in particolare, gli atti di conferimento di poteri a soggetti processuali: procura alle liti, nomina di rappresentanti processuali, autorizzazioni a stare in giudizio e correlative certificazioni), che, se redatti in lingua straniera, devono pertanto ritenersi prodotti validamente, avendo il giudice la facoltà, ma non l’obbligo, di procedere alla nomina di un traduttore, del quale può fare a meno allorché sia in grado di comprendere il significato degli stessi documenti o qualora non vi siano contestazioni sul loro contenuto o sulla loro traduzione giurata allegata dalla parte» - 17876_07_2025_civ_noindex 

Cassazione, civile - Art. 127-ter c.p.c. (nella versione anteriore alle modifiche di cui al d.lgs. n. 164 del 2024) - Sostituzione dell’udienza di discussione col deposito di note scritte - Rito del lavoro - Ammissibilità - Condizioni. Termine giudiziale - Specificazione dell’orario - Interpretazione - A giorni - Orario di apertura delle cancellerie - L’esito in sintesi: le Sezioni unite civili, pronunciandosi sulla questione di massima di particolare importanza rimessa dalla Sezione lavoro con ordinanza interlocutoria n. 11898 del 2024, hanno affermato i seguenti principi di diritto: 1.con riferimento all’art. 127-ter c.p.c., nella versione anteriore alle modifiche di cui al lgs. n. 164 del 2024, il provvedimento con cui giudice sostituisce l’udienza destinata alla discussione della causa col deposito di note scritte è ammissibile, nel processo del lavoro, alle seguenti condizioni: 2. che la sostituzione non riguardi l’udienza di discussione nella sua integralità, ma la sola fase processuale propriamente decisoria; 3.che nessuna delle parti si opponga alla suddetta sostituzione; 4.che non si escluda che le note scritte contengano (o possano contenere), oltre alle conclusioni e alle istanze, anche gli argomenti a difesa, così da rispondere alla funzione tecnica sostitutiva dell’oralità; 5.che, qualora l’iter processuale richieda chiarimenti in base alla situazione concreta, il dialogo tra le parti e il giudice sia ripristinato in funzione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa; 6.nei giudizi ordinari, il termine giudiziale dato con specificazione dell’orario deve intendersi a giorni e limitato all’orario di apertura delle cancellerie fissato, in via generale, come da decreto dell’autorità giudiziaria competente - 17603_06_2025_civ_noindex 

Cassazione, civile - Termine per la notificazione degli atti impositivi - Differimento ex art. 157, comma 1, d.l. n. 34 del 2020 - Ulteriore proroga di ottantacinque giorni ex art. 67  d.l. n. 18 del 2020 - Esclusione – Ragioni - L’esito in sintesi: la Sezione Tributaria, con riferimento a un avviso di accertamento relativo all’anno di imposta 2015, notificato l’11 marzo 2022, ha enunciato il seguente principio di diritto: «Il termine per l’effettuazione delle notifiche degli atti impositivi per i quali i termini di decadenza scadono tra l’8 marzo 2020 e il 31 dicembre 2020 in base alle disposizioni agli stessi riferibili, differito dall’art. 157, comma 1, d.l. n. 34/20 - norma speciale rispetto a quella di cui all’art. 12, d.lgs. n. 159/2015 - al periodo intercorrente fra il 1° marzo 2021 ed il 28 febbraio 2022, non è ulteriormente prorogato di ottantacinque giorni per effetto del disposto di cui all’art. 67 del d.l. n. 18/20, termine che infatti risulta assorbito agli effetti di cui sopra» - 17668_06_2025_civ_noindex

Cassazione. Bambino non sorvegliato dai genitori infastidisce un cane e viene morso_ nessuna responsabilità per il padrone dell’animale

Cassazione. Pignoramento di un immobile e dei canoni di locazione generati dall’immobile stesso

Cassazione. Riconoscimento fotografico_ la Cassazione ne riafferma il valore come prova dichiarativa

Cassazione. Blogger_ scatta la responsabilità civile per commenti diffamatori pubblicati da terzi

Cassazione. Integra il reato di estorsione pretendere denaro dalla compagna per le spese domestiche

Cassazione. Riforma Cartabia_ criteri motivazionali stringenti e personalizzazione delle valutazioni per la concessione delle pene sostitutive

Cassazione. Risolto dalle Sezioni Unite il tema della compatibilità dell’art. 127-ter c.p.c. con il rito del lavoro

Cassazione. Riposo nelle festività infrasettimanali_ come equilibrare diritti dei lavoratori turnisti ed organizzazione aziendale_

Consiglio di Stato. La laurea non è valida_ da rifare gli esami dati durante l’Erasmus oltre 15 anni fa

Tribunale di Vallo della Lucania. La problematica coesistenza del Piano del Parco con i Piani Paesaggistici e le fattispecie di reato configurabili

Cgt Roma. Dubbi di legittimità costituzionale sull’efficacia delle sentenze penali nel processo tributario

Prova documentale in Appello_ la Cassazione ribadisce i criteri di ammissibilità alla luce del principio del “tempus regit actum”

MIMIT_ obbligo PEC amministratori prorogato al 31 dicembre - mimit.AOO_STV.REGISTRO_UFFICIALE_U_.0127654.25-06-2025

Approda in Gazzetta il Decreto Economia - decreto economia

Buona lettura. 

(Ufficio stampa Ordine Avv. di Nola)