Newsletter n. 237 del 4.VII.2025
Si trasmettono di seguito gli highlight della Rassegna stampa on line del quotidiano “Il Sole 24 Ore” e di "Italia Oggi" inviati via mail - per iniziativa del Consiglio dell’Ordine - tramite il sistema di newsletter, agli Avvocati e ai Praticanti del Foro di Nola.
Consulta - Reati e pene – Abrogazione dell’art. 323 del codice penale (Abuso d'ufficio) – Violazione del principio di uguaglianza, in particolare nella sua specificazione della necessaria ragionevolezza dell'esercizio del potere legislativo, con la necessità che non vi sia una disparità di trattamento tra fattispecie analoghe o esprimenti un disvalore oggettivo ancor più lieve rispetto a quello della fattispecie abrogata – Violazione del principio di buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione - Inosservanza degli obblighi internazionali, in relazione agli artt. 7, paragrafo 4, 19 e 65, paragrafo 1, della Convenzione ONU contro la corruzione del 2003 (cosiddetta Convenzione di Merida). Disparità di trattamento nell’ambito dello stesso settore della pubblica amministrazione, a fronte della persistente rilevanza penale delle condotte commesse dal pubblico ufficiale riconducibili al perimetro dell’art. 353 cod. pen. (Turbata libertà degli incanti) - Norme impugnate: Art. 1, c. 1°, lett. b), della legge 09/08/2024, n. 114 - Dispositivo: non fondatezza - inammissibilità - Consulta, comunicato stampa, sent. 95 - pronuncia_95_2025
Consulta (commento della Cassazione) - Questione di legittimità costituzionale sent. n. 95/2025 - DELITTI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – Delitto di abuso di ufficio – Abrogazione – Art. 1, comma 1, lett. b), l. n. 114 del 2024 – Questione di legittimità costituzionale per contrasto con gli artt. 3, 11, 97 Cost. – Inammissibilità – Questione di legittimità costituzionale per contrasto con l’art. 117, comma primo, Cost. in relazione agli artt. 1, 5, 7, par. 4, 19 e 65, par. 1, Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dall’Assemblea generale dell’ONU il 31 ottobre 2003 – Infondatezza - La Corte costituzionale ha dichiarato: - inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1, lett. b), legge 9 agosto 2024, n. 114, che ha abrogato l’art. 323 cod. pen., sollevate in riferimento agli artt. 3, 11 e 97 Cost.; - non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1, lett. b), legge n. 114 del 2024, che ha abrogato l’art. 323 cod. pen., sollevate in riferimento all’art. 117, comma primo, Cost., in relazione agli artt. 1, 5, 7, par. 4, 19 e 65, par. 1, della Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dall’Assemblea generale dell’ONU il 31 ottobre 2003, ratificata e resa esecutiva con la legge 3 agosto 2009, n. 116.
Consulta - Straniero - Immigrazione - Espulsione amministrativa - Trattenimento dello straniero, di cui non è possibile eseguire con immediatezza l'espulsione o il respingimento alla frontiera, presso un centro di permanenza per i rimpatri (CPR) - Previsione che lo straniero è trattenuto con modalità tali da assicurare la necessaria informazione relativa al suo status, l'assistenza e il pieno rispetto della sua dignità, secondo quanto disposto dall'art. 21, c. 8, del d.P.R. n. 394 del 1999 - Mancata previsione di una disciplina puntuale dei “modi” e dei procedimenti per la restrizione della libertà personale all’interno dei CPR - Mancata previsione dei diritti e delle forme di tutela dei trattenuti - Omessa indicazione dell’autorità giudiziaria competente al controllo della legalità dei “modi” di restrizione della libertà personale all’interno dei CPR - Mancata previsione della disciplina del ruolo e dei poteri di tale autorità giudiziaria - Denunciato rinvio, pressoché integrale, a una fonte subordinata - Mancata previsione di una disciplina dei “modi” del trattenimento amministrativo - Omessa individuazione dell’autorità giudiziaria competente al controllo della legalità di tali “modi” di restrizione della libertà personale, rinviando, pressoché integralmente, a una fonte subordinata - Irragionevole disparità di trattamento rispetto alla detenzione negli istituti penitenziari disciplinata dall’ordinamento penitenziario, che prevede anche ruolo e compiti della magistratura di sorveglianza - Violazione del principio di uguaglianza, con riferimento al diritto alla libertà personale, al diritto di difesa dinanzi a un giudice terzo e imparziale e al diritto alla salute - Norme impugnate: Art. 14, c. 2°, del decreto legislativo 25/07/1998, n. 286, come sostituito dall'art. 3, c. 4°, lett. a), del decreto-legge 21/10/2020, n. 130, convertito, con modificazioni, nella legge 18/12/2020, n. 173 - Dispositivo: inammissibilità - Consulta, comunicato stampa, sent. 96 (immigrazione) - pronuncia_96_2025
Consulta - Tributi - Imposta sul valore aggiunto (IVA) relativa alle importazioni - Confisca - Applicazione, per quanto concerne le controversie e le sanzioni, delle disposizioni delle leggi doganali relative ai diritti di confine (nel caso di specie: omesso versamento dell’IVA all’importazione di un bene effettuata dalla Svizzera verso l’Italia) - Applicabilità dell’art. 301 del d.P.R. n. 43 del 1973 (confisca doganale) alle condotte di contrabbando semplice - Omessa esclusione - Denunciato cumulo sanzionatorio, costituito dall’applicazione della confisca in aggiunta alle sanzioni amministrative pecuniarie, in relazione alla condotta di evasione dell’IVA all’importazione per le operazioni compiute con la Svizzera - Applicazione di un trattamento maggiormente severo rispetto a quanto previsto per le omologhe condotte sia in tema di IVA interna, sia in tema di IVA all’importazione negli scambi intraunionali - Eccessiva afflittività anche rispetto alla disciplina dei dazi - Norme impugnate: Art. 70, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26/10/1972, n. 633, in relazione agli artt. 282 e 301 del decreto del Presidente della Repubblica 23/01/1973, n. 43, e all’Accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione Svizzera 22/07/1972, concluso con regolamento CEE 19/12/1972, n. 2840 - Dispositivo: illegittimità costituzionale parziale - Consulta, comunicato stampa, sent. 93 - pronuncia_93_2025
Consulta (commento della Cassazione) - Questione di legittimità costituzionale sent. n. 93/2025 - Sanzioni amministrative tributarie. Iva all’importazione - Art. 70, primo comma, d.p.r. n. 633 del 1972 - Confisca ex art. 301, d.p.r. n. 43 del 1973 - Illegittimità costituzionale per violazione dell’art. 3 Cost. e dell’art. 49 CDFUE. La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale, per violazione dell’art. 3 Cost. e dell’art. 49 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, dell’art. 70, primo comma, del d.p.r. n. 633 del 1972, in relazione agli artt. 282 e 301 del d.p.r. n. 43 del 1973, nella parte in cui, nello stabilire che «si applicano per quanto concerne le controversie e le sanzioni, le disposizioni delle leggi doganali relative ai diritti di confine», non prevede che, in caso di applicazione dell’art. 301 del d.p.r. n. 43 del 1973, le cose che costituiscono oggetto della violazione non sono confiscate se l’obbligato provvede al pagamento integrale dell’importo evaso, degli accessori (comprensivi degli interessi) e della sanzione pecuniaria. La Corte ha evidenziato come l’apparato sanzionatorio delineato dalle suddette disposizioni si ponga in contrasto con il principio di proporzionalità, applicabile anche alle sanzioni tributarie (e ispiratore della legge-delega n. 23 del 2024, avente ad oggetto “disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita”), determinando un cumulo sanzionatorio che non ha eguali rispetto non solo al regime dell’IVA interna ma anche a quello dei dazi, che costituiscono i più tradizionali diritti di confine. La reductio ad legitimitatem della norma censurata è stata, quindi, operata dalla Corte valorizzando la condotta dell’autore del fatto illecito, di modo che le cose che costituiscono oggetto della violazione non possono essere confiscate se l’obbligato provvede al pagamento integrale dell’importo evaso, degli accessori, comprensivi degli interessi e della sanzione pecuniaria, avendo in tal modo lo Stato recuperato l’intero debito tributario ed essendo venuta meno, dunque, quella funzione di garanzia che può giustificare la confisca obbligatoria -
Consulta - Previdenza - Pensioni - Sistema di calcolo dei trattamenti pensionistici obbligatori e requisiti di accesso - Mancata previsione della corresponsione dell’integrazione al minimo dell’assegno ordinario di invalidità, in presenza dei requisiti contributivi e reddituali previsti, che sia calcolato interamente con il sistema cosiddetto contributivo - Denunciata disciplina che, distinguendo tra calcolo retributivo e contributivo dell’assegno ordinario di invalidità, consente l’integrazione al trattamento minimo solo rispetto alla prima modalità di calcolo dell’assegno, risultando irragionevole e discriminatoria - Eliminazione di tale integrazione per l’assegno ordinario di invalidità, interamente calcolato con il sistema contributivo, non compensata da misure che valgono a rendere sostenibile e giustificato il sacrificio imposto dalla legge - Disposizione che attribuisce ai lavoratori delle somme simboliche, inidonee alle loro esigenze di vita e in alcuni casi inferiori al quantum delle prestazioni assistenziali liquidate in relazione a eventi analoghi – Lesione del canone costituzionale di adeguatezza riconosciuto ai lavoratori - Norme impugnate: Art. 1, c. 16°, della legge 08/08/1995, n. 335, in combinato disposto con art. 1, c. 3°, legge 12/06/1984, n. 222 - Dispositivo: illegittimità costituzionale parziale - Consulta, comunicato stampa, sent. 94 - pronuncia_94_2025
Consulta (commento della Cassazione) - Questione di legittimità costituzionale sent. n. 94/2025 - Previdenza sociale. Assegno ordinario di invalidità istituito dalla l. n. 222 del 1984 - Integrazione al trattamento minimo - Divieto generale di integrazione previsto dall’art. 1, comma 16, della l. n. 335 del 1995 - Illegittimità costituzionale. La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale, per contrasto con l’art. 3 Cost., dell’art. 1, comma 16, della l. n. 335 del 1995, nella parte in cui non esclude dal divieto di applicazione delle disposizioni sull’integrazione al minimo l’assegno ordinario d’invalidità liquidato interamente con il sistema contributivo. La Corte ha evidenziato che il divieto anzidetto, introdotto per tutti i trattamenti pensionistici dalla legge di riforma generale della previdenza sociale, incentrata sul passaggio graduale da un sistema retributivo ad uno contributivo, viola il principio di uguaglianza ex art. 3 Cost., poiché non tiene conto della disciplina peculiare da sempre riservata all’assegno ordinario di invalidità di cui all’art. 1 della l. n. 222 del 1984, spettante al lavoratore che, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, vede diminuita a meno di un terzo la propria capacità di prestare un’attività lavorativa confacente alle proprie attitudini. La Corte, inoltre, ha soggiunto che l’assegno in questione, proprio per essere preordinato a fronteggiare uno stato di bisogno meritevole di particolare tutela - che può verificarsi anche molto tempo prima del raggiungimento dell’età prevista per il godimento dell’assegno sociale, a causa di una rilevante perdita della capacità lavorativa e della conseguente possibilità di accumulare un montante contributivo adeguato -, è stato sempre oggetto di una disciplina più favorevole rispetto a quella degli altri trattamenti pensionistici, anche per quel che riguarda il modello di integrazione al minimo utilizzato, finanziato tramite la fiscalità generale, come le prestazioni del sistema assistenziale. La Corte ha, pertanto, concluso che l’esclusione dell’applicazione delle disposizioni sull’integrazione al minimo anche per l’assegno ordinario di invalidità, determinato interamente con il sistema contributivo introdotto dalla suddetta legge di riforma, non è tale da realizzare il principale obiettivo della stessa di sostenibilità finanziaria del sistema previdenziale, comportando invece un’assimilazione ingiustificata agli altri trattamenti pensionistici liquidati con il sistema contributivo.
Consulta - Salute - Sanzioni amministrative - Norme della Provincia autonoma di Bolzano - Misure di contenimento della diffusione del virus SARS-COV-2 e per la ripresa delle attività - Divieto di assembramento, obbligo di distanziamento interpersonale e di protezione delle vie respiratorie in tutti i casi in cui vi sia la possibilità di incontrare altre persone con le quali non si convive - Misure generali - Sanzioni in caso di inosservanza - Violazione della competenza legislativa esclusiva statale in materia di profilassi internazionale - Norme impugnate: Art. 1, c. 36°, in combinato disposto con l'art. 1, c. 6°, e l'Allegato A alla legge della Provincia di Bolzano 08/05/2020, n. 4 - Dispositivo: inammissibilità - Consulta, comunicato stampa, sent. 97 - pronuncia_97_2025
Buona lettura.
(Ufficio stampa Ordine Avv. di Nola)