Newsletter n. 261 del 21.VII.2025
Si trasmettono di seguito gli highlight della Rassegna stampa on line del quotidiano “Il Sole 24 Ore” e di "Italia Oggi" inviati via mail - per iniziativa del Consiglio dell’Ordine - tramite il sistema di newsletter, agli Avvocati e ai Praticanti del Foro di Nola.
Consulta - Lavoro - Licenziamento individuale - Impugnazione del licenziamento - Termine di decadenza - Decorrenza - Casi di incolpevole incapacità naturale del lavoratore licenziato, processualmente accertata e conseguente alle sue condizioni di salute - Decorrenza del termine di decadenza dalla ricezione dell’atto anziché dalla data di cessazione dello stato di incapacità - Compressione del diritto di azione del lavoratore - Lesione del diritto al lavoro - Contrasto con il canone di ragionevolezza e con il principio di eguaglianza - Ingiustificata equiparazione del soggetto incapace al soggetto capace di intendere e di volere - Contrasto con la tutela della salute - Violazione dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali con riguardo alla discriminazione in danno della persona disabile – Esito: illegittimità costituzionale parziale - Consulta, comunicato stampa, sent. n. 111 - pronuncia_111_2025
Consulta - Tributi - Imposta comunale sugli immobili (ICI) - Riduzioni e detrazioni dell’imposta - Detrazione dall’imposta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, intendendosi per tale, salvo prova contraria, quella di residenza anagrafica - Previsione che per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente, anziché quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, dimora abitualmente - Richiamo alla sentenza della Corte costituzionale n. 209 del 2022 (in tema di IMU) - Irragionevolezza in considerazione della natura e della ratio del tributo - Irrilevanza della condizione soggettiva del possessore dell’immobile in relazione alla sua situazione personale - Discriminazione della persona unita in matrimonio rispetto a quella non coniugata nonché tra coniugi conviventi e coniugi non conviventi - Contrasto con l'impegno al riconoscimento di agevolazioni e provvidenze per la formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi – Esito: illegittimità costituzionale parziale - Consulta, comunicato stampa, sent. n. 112 - pronuncia_112_2025
Consulta - Reati e pene - Sequestro di persona a scopo di estorsione - Trattamento sanzionatorio previsto - Previsione della pena della reclusione da venticinque a trenta anni anziché di quella previgente della reclusione da dodici a venticinque anni - Irragionevolezza sotto il profilo della proporzionalità e della finalità rieducativa della pena - Disparità di trattamento rispetto a fattispecie analoghe, come il reato di omicidio volontario con pena minima edittale inferiore - Parità di trattamento rispetto al più grave reato di sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione di cui all’art. 289-bis codice penale - Eccessività del minimo edittale in relazione alle diverse possibili manifestazioni del reato - Violazione del principio di proporzionalità della sanzione anche in relazione all'art. 49, par. 3, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (CDFUE). In subordine: Previsione nel minimo della pena della reclusione da venticinque anni anziché di quella previgente della reclusione da dodici anni – Esito: non fondatezza - inammissibilità - Consulta, comunicato stampa, sent. n. 113 - pronuncia_113_2025
Consulta - Sanità – Servizio sanitario regionale – Misure urgenti per la riduzione dei tempi delle liste di attesa delle prestazioni sanitarie - Adozione, a decorrere dall’anno 2025, con uno o più decreti del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, di una metodologia per la definizione del fabbisogno di personale degli enti del Servizio sanitario regionale, al fine di determinare la spesa per il personale delle aziende e degli enti del medesimo Servizio sanitario, nel rispetto del relativo equilibrio economico e finanziario – Previsione che i piani dei fabbisogni triennali per il Servizio sanitario regionale predisposti dalle Regioni sulla base di tale metodologia sono approvati con i suddetti decreti interministeriali, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni – Incremento annuale a livello regionale, a decorrere dall'anno 2024 e fino alla data di adozione dei decreti interministeriali di cui al comma 2 dell’art. 5 del decreto-legge n. 73 del 2024, come convertito, dei valori della spesa per il personale delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale delle Regioni autorizzati per l'anno 2023, secondo le percentuali stabilite, nel rispetto dell'equilibrio economico e finanziario del Servizio sanitario regionale, e compatibilmente con la programmazione regionale in materia di assunzioni – Previsione che il medesimo incremento della misura massima del 5 per cento è autorizzato, previa verifica della congruità delle misure compensative della maggiore spesa di personale, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di intesa con la Conferenza Stato-Regioni. , c. 1° e 2°, del decreto-legge 07/06/2024, n. 73, convertito, con modificazioni, nella legge 29/07/2024, n. 107 - Norme impugnate: Art. 5, c. 1° e 2°, del decreto-legge 07/06/2024, n. 73, convertito, con modificazioni, nella legge 29/07/2024, n. 107 - Dispositivo: illegittimità costituzionale - non fondatezza - Consulta, comunicato stampa, sent. n. 114 - pronuncia_114_2025
Consulta - Unioni civili - Maternità e infanzia - Congedo di paternità obbligatorio - Previsione che non riconosce tale congedo anche a una lavoratrice quando è secondo genitore equivalente in una coppia di due donne risultanti genitori nei registri dello stato civile - Denunciata disposizione che si pone in contrasto con il principio di parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, come declinati dalla normativa europea di riferimento - Ulteriore conflitto con la normativa europea derivata, che, nel caso di avvenuto riconoscimento di un secondo genitore equivalente da parte dell’ordinamento nazionale, dispone il riconoscimento a costui del congedo obbligatorio di dieci giorni - Violazione del principio di uguaglianza in quanto due situazioni equivalenti finiscono per esser trattate in modo diverso - Norme impugnate: Art. 27 bis del decreto legislativo 26/03/2001, n. 151, come inserito dall'art. 2, c. 1°, lett. c), del decreto legislativo 30/06/2022, n. 105, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2019/1158 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa all’equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza e che abroga la direttiva 2010/18/UE del Consiglio» - Dispositivo: illegittimità costituzionale parziale - Consulta, comunicato stampa, sent. n. 115 - pronuncia_115_2025
Consulta - Amministrazione pubblica - Cooperative - Attività di vigilanza - Previsione che dispone lo scioglimento per atto dell’autorità degli enti cooperativi che si sottraggono a tale attività con conseguente obbligo di devoluzione del patrimonio - Denunciata disciplina che irrazionalmente sottopone al medesimo trattamento complessivo due ipotesi nettamente diverse sul piano del disvalore, assimilando la violazione di un dovere di cooperazione strumentale alla verifica dei requisiti mutualistici alla mancanza stessa di tali requisiti - Previsione di un automatismo sanzionatorio vincolato che non conferisce spazi di valutazione discrezionale all’amministrazione - Lesione dei principi di uguaglianza, ragionevolezza e di proporzionalità “cardinale” o non comparativa - Sottrazione alla vigilanza che rischia di determinare un effetto di deterrenza rispetto all’esercizio dell’attività cooperativa, essendo sufficiente una colpevole omissione a determinare il venir meno della società stessa, con vanificazione degli sforzi posti in essere dai soci e dalla società per il conseguimento degli interessi della cooperativa - Disposizione che rischia di compromettere la funzione sociale riconosciuta alla cooperazione a carattere di mutualità - Natura punitiva ed eccessivamente severa della sanzione che confligge con l’obbligo di osservare i vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali che impongono il divieto di imporre pene eccessivamente sproporzionate, tutelano la libertà di impresa e il diritto di proprietà - Lesione del principio di limitazione della sovranità nazionale - Norme impugnate: Art. 12, c. 3°, secondo periodo, del decreto legislativo 02/08/2002, n. 220 - Dispositivo: illegittimità costituzionale parziale – inammissibilità - Consulta, comunicato stampa, sent. n. 116 - pronuncia_116_2025
Consulta - Reati e pene - Concorso di circostanze aggravanti e attenuanti - Divieto di prevalenza della circostanza attenuante prevista dall'art. 311 codice penale, applicabile in forza della sentenza della Corte costituzionale n. 86 del 2024, in relazione al reato di rapina, sulla recidiva aggravata ai sensi dell’art. 99, quarto comma, codice penale - Violazione dei principi di uguaglianza e di proporzionalità della pena tendente alla rieducazione del condannato - Norme impugnate: Art. 69, quarto comma, del codice penale - Dispositivo: illegittimità costituzionale parziale - Consulta, comunicato stampa, sent. n. 117 - pronuncia_117_2025
Consulta - Lavoro - Licenziamento individuale - Disciplina del contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti - Tutela del lavoratore nei casi di licenziamento ingiustificato intimato da un datore di lavoro che non raggiunga i requisiti dimensionali di cui all’art. 18, commi ottavo e nono, della legge n. 300 del 1970 - Previsione che l’ammontare delle indennità e dell’importo, previsti dall’art. 3, c. 1, del d.lgs. n. 23 del 2015, è dimezzato e non può in ogni caso superare il limite delle sei mensilità - Denunciata limitazione del risarcimento a carico del datore di lavoro sia sotto il profilo della misura (dimezzamento delle indennità previste dall’art. 3, c. 1, dall’art. 4, c. 1, e dall’art. 6, c. 1, del d.lgs. n. 23 del 2015), sia sotto il profilo dell’introduzione di un tetto massimo (sei mensilità) - Ingiustificata diversità di trattamento tra i lavoratori dipendenti di imprese cosiddette sottosoglia e lavoratori di imprese con più di quindici occupati - Mancanza per i lavoratori dipendenti di imprese cosiddette sottosoglia di una tutela gradata a seconda della tipologia e della gravità del vizio - Lesione della libertà e dignità umana - Disparità di trattamento sussistente anche tra lavoratori dipendenti di una piccola impresa in ragione della tutela standardizzata e con margini esigui di personalizzazione del risarcimento, di adeguatezza e congruità dello stesso, nonché di garanzia di deterrenza - Denunciato carattere anacronistico del solo criterio del numero dei dipendenti, inidoneo a garantire, congiuntamente con l’esiguità della misura dell’indennizzo, l'equilibrato componimento tra i contrapposti interessi qualora il datore di lavoro sottosoglia commini un licenziamento ingiustificato - Norme impugnate: Art. 9, c. 1°, del decreto legislativo 04/03/2015, n. 23 - Dispositivo: illegittimità costituzionale parziale - Consulta, comunicato stampa, sent. n. 118 - pronuncia_118_2025
Consulta (commento della Cassazione) - Questione di legittimità costituzionale n. 96 - Relazione tematica n. 65 del 2025 - ORDINE PUBBLICO – STRANIERI – Espulsione – Presupposti – Sentenza della Corte costituzionale n. 96 del 2025 – Conseguenze – Parere - Rel0652025 - pronuncia_96_2025
Cassazione - Procuratori dello Stato - Ammissione al concorso - Art. 1 del d.P.C.M. n. 141 del 2000 - Limite di età di trentacinque anni - Disparità di trattamento basata sull’età - Compatibilità con il diritto UE - Questione pregiudiziale rimessa alla Corte di giustizia dell’Unione europea - L’esito in sintesi: la Sezione Lavoro ha disposto, ai sensi dell’art. 267 TFUE, rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell’Unione europea formulando il seguente quesito: «se l’art. 6, paragrafo 1, della direttiva 2000/78 del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione, deve essere interpretrato nel senso che esso osta a una normativa nazionale, quale quella italiana di cui all’art. 1 del d.P.C.M. n. 141 del 2000, come modificato dal d.P.R. n. 161 del 2011, laddove fissa il limite di età di trentacinque anni per l’ammissione al concorso di procuratore dello Stato, tale da integrare una discriminazione basata sull’età non consentita dal diritto dell’Unione europea, ovvero se tale limite sia oggettivamente giustificato da finalità legittime ed i mezzi impiegati per il loro conseguimento siano appropriati e necessari» - 19847_07_2025_civ_oscuramento_noindex
Cassazione - Ex coniuge titolare di assegno divorzile - Diritto ad una quota del TFR ex art. 12 bis l. n. 898 del 1970 - Conferimento del TFR in fondo di previdenza complementare - Esclusione - Possibile incidenza sulla quantificazione dell’assegno divorzile – Condizioni - L’esito in sintesi: la Sezione Prima civile, affrontando una controversia relativa agli effetti economici derivanti dalla pronuncia di cessazione degli effetti civile del matrimonio, nella quale, in particolare, si discuteva del diritto dell’ex coniuge titolare di assegno divorzile di percepire una quota del TFR dovuto all’ex coniuge obbligato, pur se questi - prima dell’inizio del giudizio di divorzio - aveva destinato l’indennità di fine rapporto ad un fondo di previdenza complementare, ha stabilito che il disposto dell'art. 12 bis l. n. 898 del 1970, nella parte in cui attribuisce al coniuge titolare dell'assegno divorzile, che non sia passato a nuove nozze, il diritto ad una quota dell'indennità di fine rapporto dell'altro coniuge, non si applica agli atti di disposizione del TFR consentiti dall’ordinamento, quali sono i conferimenti in un fondo di previdenza complementare del TFR già maturato, ove siano eseguiti prima della proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, fermo restando che le eventuali prestazioni di previdenza complementare successivamente conseguite per effetto di tali conferimenti, in presenza degli altri requisiti di legge, possono incidere sulla quantificazione o sulla modifica dell’assegno divorzile - 20132_07_2025_civ_oscuramento_noindex
Cassazione - Attribuzione della cittadinanza italiana - Figli di genitore che ha perso la cittadinanza italiana per naturalizzazione della madre negli USA - Bipolidia - Rapporti fra art. 12 comma 2 della l. n. 555 del 2012 e art. 7 stessa legge - Questione di massima - L’esito in sintesi: la Sezione Prima civile, in relazione a due controversie relative al riconoscimento della cittadinanza italiana di più ricorrenti, figli di genitore che aveva perso la cittadinanza italiana per naturalizzazione della madre negli Stati Uniti, ha disposto, ai sensi dell’art. 374, comma 2, c.p.c., la trasmissione degli atti alla Prima Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite, su conforme richiesta della Procura Generale, delle seguenti questioni di massima di particolare importanza, così sintetizzate: i) se, ai sensi della legge n. 555 del 1912, il figlio di cittadino italiano nato all'estero, potendo contemporaneamente acquisire la cittadinanza italiana iure sanguinis e quella del luogo di nascita iure soli, avesse diritto di regola – ai sensi dell’art. 7 - a conservare la doppia cittadinanza, restando a tutti gli effetti cittadino italiano, salvo rinuncia da maggiorenne, a meno che il padre convivente, in applicazione di quanto previsto dall’art. 12, comma 2, non perdesse la cittadinanza italiana per atto di impulso volontario mentre questi era ancora minore, con acquisto di altra cittadinanza per naturalizzazione (in ragione di una decisione che, in quanto adottata dal capo famiglia titolare della patria potestà, nel regime giuridico applicabile ratione temporis, produceva effetti anche nella sfera giuridica dei figli minori a lui sottoposti); ii) se, al contrario, nel contesto globale delle disposizioni di cui alla legge n. 555 del 2012 l’art. 12, comma 2, – facendo riferimento a minori che «acquistino la cittadinanza di uno Stato straniero» per effetto della perdita di cittadinanza del genitore esercente la patria potestà - debba essere inteso come norma di portata generale a cui fa eccezione la previsione, per i bipolidi dalla nascita, di un regime speciale e diverso di perdita della cittadinanza, nel senso previsto dall’art. 7, cosicché la naturalizzazione all’estero del genitore italiano successiva alla nascita del figlio non comportava la perdita della cittadinanza italiana da parte dello stesso figlio, doppio cittadino, nato e residente in uno Stato estero da cui fosse ritenuto proprio cittadino per nascita (iure soli) mentre era ancora minore - 20122_07_2025_civ_noindex - 20129_07_2025_civ_noindex
Cgt Sardegna. Contraddittorio doveroso anche per le richieste di restituzione dell’Iva
Cgt Milano. Tax credit cinema, abuso del diritto se l’investimento è solo strumentale
Cgt Piacenza. Accise sull’energia, rimborso dell’addizionale con istanza alle Dogane
Liti civili e commerciali. Dagli inviti alle deleghe, la nuova mediazione a due anni dalla riforma - I CHIARIMENTI DEI GIUDICI
Professionisti, il mandato tra responsabilità e sanzioni - I QUESITI
Frodi fiscali, l’assistenza inerte non costituisce illecito penale
Aree di crisi industriale complessa, Cigs senza contributo addizionale - LA CIGS PER LE AREE DI CRISI INDUSTRIALE COMPLESSA
MEF. Sostenibilità, revisori già con cinque crediti
Forfettari, rimborsi spese in dichiarazione Cumulo con il reddito
Sanità, ecco come le Casse investono sull’assistenza
Aran. Ia, privacy e lavoro agile nei nuovi contratti Pa
Il «114» esteso al bullismo ma senza fondi in più
Buona lettura.
(Ufficio stampa Ordine Avv. di Nola)