Newsletter n. 262 del 22.VII.2025
Si trasmettono di seguito gli highlight della Rassegna stampa on line del quotidiano “Il Sole 24 Ore” e di "Italia Oggi" inviati via mail - per iniziativa del Consiglio dell’Ordine - tramite il sistema di newsletter, agli Avvocati e ai Praticanti del Foro di Nola.
Consulta - Straniero - Patrocinio a spese dello Stato - Contenuto dell'istanza - Redditi prodotti all’estero - Previsione che richiede la certificazione dell’autorità consolare competente anche ai cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea che siano residenti in Italia e che lo fossero già nell’anno di riferimento per l’individuazione del reddito rilevante ai fini dell’istanza - Denunciata ingiustificata disparità di trattamento riservata al cittadino extracomunitario residente in Italia, in relazione alla deroga al criterio della valorizzazione dei poteri certificatori in capo al privato - Assenza di peculiarità che contraddistinguono la situazione dello straniero da quella del cittadino, quanto alla situazione reddituale e al relativo accertamento - Irragionevole vulnus al principio di eguaglianza nell’accesso alla tutela giurisdizionale - Norme impugnate: Art. 79, c. 2°, del decreto del Presidente della Repubblica 30/05/2002, n. 115, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia. (Testo A)» - Dispositivo: non fondatezza - Consulta, comunicato stampa, sent. n. 119 - pronuncia_119_2025
Consulta - Previdenza - Assegno per il nucleo familiare - Cause ostative al riconoscimento della prestazione - Convivenza more uxorio tra il datore di lavoro e il lavoratore subordinato - Omessa previsione - Disparità di trattamento del coniuge o della persona unita civilmente rispetto al convivente di fatto - Contrasto con la finalità di assicurare a soggetti in stato di bisogno il sostegno del beneficio che, si presume, non ricorra nel caso di inclusione del datore di lavoro nel nucleo familiare - Norme impugnate: Art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30/05/1955, n. 797 - Dispositivo: non fondatezza - Consulta, comunicato stampa, sent. n. 120 - pronuncia_120_2025
Consulta - Istruzione - Personale docente - Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado (cosiddetta Carta del docente) - Riconoscimento del diritto all'assegnazione della Carta del docente, per effetto dell’interpretazione della Corte di giustizia dell’Unione europea e della Corte di cassazione, anche ai docenti non di ruolo - Disposizioni recanti la copertura dei relativi oneri finanziari - Denunciata carenza di idonea copertura degli oneri finanziari - Lesione del principio di equilibrio del bilancio - Violazione dell’obbligo di copertura della spesa - Norme impugnate: Art. 1, c. 121°, 123°, 204° e 205°, della legge 13/07/2015, n. 107, così come interpretato dalla Corte di cassazione, sezione lavoro, con sentenza 27 ottobre 2023, n. 29961 - Dispositivo: non fondatezza - Consulta, comunicato stampa, sent. n. 121 - pronuncia_121_2025
Consulta. Licenziamenti illegittimi, alt al tetto di sei mesi di indennità - Il limite è stato ritenuto un forfait automatico
Consulta. La Corte di Cassazione rilancia le cooperative, «Sanzioni eccessive sulla vigilanza»
Consulta. Due mamme, congedi alla madre intenzionale
Consulta. Rapina, la tenuità del fatto resiste alla recidiva
Consulta. Sanità, Regioni decidono i fabbisogni del personale
Consulta (commento della Cassazione) - Questione di legittimità costituzionale n. 118 - Licenziamenti. Imprese con non più di quindici dipendenti - Licenziamento illegittimo - Tutela indennitaria ex art. 9, comma 1, d.lgs. n. 23 del 2015 - Limite di sei mensilità - Illegittimità costituzionale - La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale - per contrasto con gli artt. 3, primo e secondo comma, 4, primo comma, 35, primo comma, 41, secondo comma, e 117, primo comma, Cost. (quest’ultimo in relazione all’art. 24 della Carta sociale europea) - dell’art. 9, comma 1, del d.lgs. n. 23 del 2015 (Disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183), nella parte in cui stabilisce che, nel caso di licenziamento illegittimo intimato da un datore di lavoro che non raggiunga i requisiti dimensionali di cui all’art. 18, ottavo e nono comma, dello Statuto dei lavoratori (ovvero non occupi più di quindici dipendenti presso un’unità produttiva o nell’ambito di un Comune e comunque non occupi più di sessanta dipendenti), l’ammontare delle indennità risarcitorie «non può in ogni caso superare il limite di sei mensilità» dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio. Dopo aver ricordato le ragioni per le quali, a fronte di analoghe eccezioni di illegittimità costituzionale, aveva ritenuto di non poter procedere alla declaratoria di illegittimità costituzionale della norma denunziata nella sentenza n. 183 del 2022, la Corte ha osservato che l’imposizione di un simile limite massimo, fisso e insuperabile, a prescindere dalla gravità del vizio del licenziamento, aggiungendosi alla previsione del dimezzamento degli importi indicati agli articoli 3, comma 1, 4, comma 1, e 6, comma 1, del citato d.lgs n. 23 del 2015, fa sì che l’ammontare dell’indennità sia circoscritto entro una forbice talmente esigua da non consentire al giudice di rispettare i criteri di personalizzazione, adeguatezza e congruità del risarcimento del danno sofferto dal lavoratore illegittimamente licenziato, né da assicurarne la funzione deterrente nei confronti del datore di lavoro. La Corte ha espresso, altresì, l’auspicio di un intervento legislativo sul tema dei licenziamenti di dipendenti di imprese cd. sotto-soglia, in considerazione del fatto che, nella legislazione europea e in quella nazionale (sia pure inerente ad altri settori, come ad esempio la crisi d’impresa), il criterio del numero dei dipendenti non costituisce l’esclusivo indice rivelatore della forza economica dell’impresa e quindi della sostenibilità dei costi connessi ai licenziamenti illegittimi - pronuncia_118_2025
Consulta (commento della Cassazione) - Questione di legittimità costituzionale n. 115 - Famiglia. Congedo di paternità obbligatorio - Lavoratrice genitore intenzionale risultante dai registri dello stato civile - Riconoscimento - Necessità - Illegittimità costituzionale dell’art. 27-bis d.lgs. n. 151 del 2001. La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale, per contrasto con l’art. 3 Cost., dell’art. 27-bis del d.lgs. n. 151 del 2001 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità), nella parte in cui non riconosce il congedo di paternità obbligatorio a una lavoratrice che rivesta il ruolo di genitore intenzionale in una coppia di donne risultanti genitori nei registri dello stato civile. La Corte ha ritenuto che la titolarità dei doveri funzionali al soddisfacimento delle esigenze dei minori, cui si riannoda la responsabilità genitoriale, prescinde dall’orientamento sessuale, di modo che manifestamente irragionevole si mostra la disparità di trattamento tra coppie di genitori eterosessuali ed omosessuali, a fronte dell’interesse del minore a vedersi riconoscere, anche nel secondo caso, lo stato di figlio di entrambe le figure - la madre biologica e quella intenzionale - che abbiano assunto e condiviso l’impegno genitoriale attraverso il ricorso a tecniche di procreazione medicalmente assistita legittimamente praticate all’estero. Con particolare riguardo alla provvidenza in questione (mirante a soddisfare l’esigenza di dedicare un tempo adeguato alla cura del minore, anche attraverso la modulazione di quello da destinare al lavoro, in coerenza con la finalità di favorire l’esercizio dei doveri genitoriali secondo una migliore organizzazione delle esigenze familiari), la Corte ha osservato come sia ben possibile identificare, anche nelle coppie omogenitoriali femminili, una figura equiparabile a quella paterna all’interno delle coppie eterosessuali, distinguendo tra la madre biologica e quella intenzionale, che ha condiviso l’impegno di cura e responsabilità nei confronti del nuovo nato e vi partecipa attivamente - pronuncia_115_2025
Consulta (commento della Cassazione) - Questione di legittimità costituzionale n. 117 - REATO – Circostanze – Concorso di circostanze aggravanti e attenuanti – Divieto di prevalenza dell’attenuante prevista dall’art. 311 cod. pen., applicabile in relazione al delitto di rapina in forza della sentenza della Corte costituzionale n. 86 del 2024, sulla recidiva aggravata ai sensi dell’art. 99, comma quarto, cod. pen. – Violazione dei principi di uguaglianza e di proporzionalità della pena tendente alla rieducazione del condannato – Sussistenza - La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale per contrasto con gli artt. 3, comma primo e 27, commi primo e terzo, Cost. dell’art. 69, comma quarto, cod. pen., nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza della circostanza attenuante del fatto di lieve entità, introdotta con sentenza n. 86 del 2024 della stessa Corte in relazione al delitto di rapina, sulla circostanza aggravante della recidiva reiterata, di cui all’art. 99, comma quarto, cod. pen. - pronuncia_117_2025
Cassazione - Delitto di sottrazione al pagamento dell’imposta di consumo sui prodotti accessori ai tabacchi da fumo - Perfezionamento - Indicazione - Tentativo - Configurabilità – Condizioni - L’esito in sintesi: la Terza Sezione penale, in tema di contrabbando doganale, ha affermato che il delitto di sottrazione al pagamento dell’imposta di consumo sui prodotti accessori ai tabacchi da fumo – quali cartine, cartine arrotolate senza tabacco e filtri, funzionali al consumo dei trinciati a taglio fino per arrotolare le sigarette – di cui al combinato disposto degli artt. 62-quinquies d.lgs. 16 ottobre 1995, n. 504 e 84 d.lgs. 26 settembre 2024, n. 141, si perfeziona con il mancato pagamento dell’imposta all’atto della cessione dei prodotti alle rivendite di generi di monopolio, configurandosi in forma tentata nel caso in cui l’agente precostituisca una situazione, di fatto o di diritto, tale da rendere impossibile l’ottemperanza alla pretesa tributaria alla scadenza del termine - 26415_07_2025_pen_noindex
Cassazione - Trattamento dei dati personali - Servizio giornalistico corredato da fotografie di indagato in stato di arresto - Assimilabilità ad immagine fotosegnaletica - Esclusione - Assenza del consenso dell’interessato - Esimente del diritto di cronaca giudiziaria – Presupposti - L’esito in sintesi: la Sezione Prima civile, decidendo un ricorso proposto dal Garante per la protezione dei datti personali nei confronti di una società editoriale di rilevanza nazionale che aveva pubblicato un servizio giornalistico contenente le immagini fotografiche di un indagato in stato di arresto, reperibili anche sul sito internet gestito dalla stessa società, ha affermato i seguenti principi di diritto: 1) ai fini dell’art. 137 del d.gs n. 196 del 2003 (c.d. Codice della privacy) - norma che autorizza il trattamento dei dati personali nell’ambito dell’attività giornalistica anche senza il consenso dell’interessato (da valutarsi alla luce di quanto previsto dal d.m. attuativo del 31 gennaio 2019, contenente regole deontologiche relative al trattamento di dati personali nell’esercizio dell’attività giornalistica, pubblicate ai sensi dell’art. 20, comma 4, del d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101 e della delibera del Garante del 29 novembre 2018, con particolare riferimento agli artt. 6, 8 e 12) - la pubblicazione, a corredo di un articolo di cronaca giudiziaria, di immagini di persone con il logo “Polizia” non può essere, di per sé, equiparata a un’immagine fotosegnaletica, che si caratterizza invece per essere una foto di fronte, di profilo e recante il numero di matricola e i dati biometrici; 2) il trattamento di dati personali effettuato dall’editore, attraverso la pubblicazione delle fotografie dei soggetti indagati a corredo dell’articolo di cronaca giudiziaria che li vede protagonisti, è da ritenersi lecito laddove, sebbene avvenuto in difetto del consenso degli effigiati, soddisfi la condizione di essenzialità dell’informazione rispetto a fatti di interesse pubblico per finalità giornalistiche (artt. 136, 137 del d.lgs. n. 196 del 2003) e non risulti lesivo della dignità personale - 20387_07_2025_civ_noindex
Tribunale di Busto Arsizio. Cnc, necessarie chance di risanamento per le misure protettive
Codice della crisi. Il piano di ristrutturazione soggetto a omologazione non è liquidatorio
Giustizia. Oggi in Cdm il nuovo piano carceri, più posti e misure alternative
Obbligo sindaci. Relazione di fine mandato, conta la data del voto
Milano. Sala resta ma con agenda ridotta Si dimette l’assessore Tancredi
Il libro. Se il diritto di morire non spetta a noi ma a un Comitato
Il caso. Annullato il concerto a Caserta del direttore d’orchestra vicino a Putin
Buona lettura.
(Ufficio stampa Ordine Avv. di Nola)