Newsletter n. 269 del 25.VII.2025
Si trasmettono di seguito gli highlight della Rassegna stampa on line del quotidiano “Il Sole 24 Ore” e di "Italia Oggi" inviati via mail - per iniziativa del Consiglio dell’Ordine - tramite il sistema di newsletter, agli Avvocati e ai Praticanti del Foro di Nola.
Consulta. Stalking procedibile a querela anche in caso di connessione
Consulta - Sanità - Livelli essenziali di assistenza (LEA) - Norme della Regione Puglia - Previsione che, per assicurare i più ampi e innovativi livelli essenziali di assistenza sanitaria evitando disparità assistenziali in danno dei cittadini pugliesi e in virtù della copertura finanziaria erogata dallo Stato e già disponibile per il 2024 nel Fondo sanitario regionale, è disposta la totale e immediata vigenza ed esecuzione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017 (Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all’art. 1, c. 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502), con i relativi adeguamenti al nomenclatore regionale, e del decreto del Ministro della salute 23 giugno 2023 (Definizione delle tariffe dell’assistenza specialistica ambulatoriale e protesica) - Previsione che l'immediata vigenza ed esecuzione è in deroga a qualsiasi atto amministrativo, anche di rango statale, con cui siano state disposte deroghe ai termini di entrata in vigore - Previsione che i livelli essenziali di assistenza garantiti in modalità provvisoria, temporale, sperimentale o di progetto pilota, in forza di leggi regionali o deliberazioni della Giunta regionale, purché previsti dal d.P.C.m. 12 gennaio 2017, sono da considerarsi erogati e garantiti in forma ordinaria e strutturale - Previsione che ai relativi oneri si provvede con le somme già disponibili dai trasferimenti del Fondo sanitario regionale per il 2024, derivanti dal d.P.C.m. 12 gennaio 2017, dall'art. 1, c. 288, della legge n. 234 del 2021 e dall'art. 1, c. 235, della legge n. 213 del 2023 - Denunciata normativa che introduce un livello ulteriore di assistenza sanitaria rispetto ai livelli essenziali delle prestazioni in materia sanitaria, ponendolo a carico del Servizio Sanitario Regionale - Contrasto con la disciplina interposta relativa ai piani di rientro dal disavanzo finanziario in materia sanitaria, al quale la Regione Puglia è sottoposta - Violazione del divieto di spese obbligatorie - Lesione della competenza legislativa statale concorrente nella materia del coordinamento della finanza pubblica - Destinazione a prestazioni, non incluse nei livelli essenziali di assistenza, di risorse del Servizio Sanitario Nazionale, distogliendole dalle finalità cui sono vincolate - Violazione del principio di congruità della copertura della spesa necessaria - Norme impugnate: Art. 26 della legge della Regione Puglia 13/11/2024, n. 28, recante «Modifiche alla legge regionale 9 ottobre 2008, n. 25 (Norme in materia di autorizzazione alla costruzione ed esercizio di linee e impianti elettrici con tensione fino a 150.000 volt) e disposizioni diverse» - Dispositivo: illegittimità costituzionale - Consulta, comunicato stampa, sent. n. 122 - pronuncia_122_2025
Consulta - Reati e pene - Disposizioni transitorie in materia di modifica del regime di procedibilità - Previsione che per i delitti previsti dagli artt. 609-bis, 612-bis e 612-ter codice penale, commessi prima della data di entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2022, si continua a procedere d'ufficio quando il fatto è connesso con un delitto divenuto perseguibile a querela della persona offesa in base alle disposizioni del medesimo decreto (previsione ritenuta applicabile, in forza del rinvio operato dall’art. 9 del d.lgs. n. 31 del 2024, al caso di specie concernente il delitto di atti persecutori di cui all’art. 612-bis codice penale connesso con il delitto di danneggiamento su cose esposte alla pubblica fede di cui all’art. 635 codice penale, divenuto perseguibile a querela ai sensi del d.lgs. n. 31 del 2024) - Ingiustificata deroga al principio di retroattività della legge penale più favorevole - Ingiustificato diverso trattamento penale, in punto di procedibilità, in ragione dell’epoca di commissione dei reati - Disparità di trattamento in danno delle persone imputate dei delitti di cui agli artt. 609-bis, 612-bis e 612-ter codice penale rispetto alle persone imputate dei medesimi delitti connessi ad altri reati divenuti perseguibili a querela a seguito dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2022 - Norme impugnate: Art. 85, c. 2° ter, del decreto legislativo 10/10/2022, n. 150 - Dispositivo: illegittimità costituzionale parziale - Consulta, comunicato stampa, sent. n. 123 - pronuncia_123_2025
Consulta - Società - Impresa - Contributo a fondo perduto - Recupero da parte dell’Agenzia delle entrate, qualora non risulti spettante - Previsioni che devolvono alla giurisdizione tributaria le controversie relative agli atti di recupero del contributo - Denunciata violazione del divieto costituzionale di istituire giudici speciali, attesa l’attribuzione alla giurisdizione tributaria di controversie non aventi natura tributaria - Disciplina che, attribuendo alla medesima giurisdizione la cognizione sulle controversie relative agli atti di recupero con esclusione di quelle relative alla originaria spettanza del contributo stesso, risulta irrazionale e determina una disparità di trattamento di situazioni accomunate da una unica ratio. Norme impugnate: Art. 1, c. 10°, del decreto-legge 28/10/2020, n. 137, convertito, con modificazioni, nella legge 18/12/2020, n. 176, e art. 25, c. 12°, del decreto-legge 19/05/2020, n. 34, convertito, con modificazioni, nella legge 17/07/2020, n. 77 - Dispositivo: illegittimità costituzionale parziale - Consulta, comunicato stampa, sent. n. 124 - pronuncia_124_2025
Consulta - Proprietà - Usi civici - Commissario regionale per gli usi civici - Previsione che gli consente di iniziare d’ufficio i procedimenti giudiziari che egli stesso dovrà decidere - Denunciata norma che provoca una permanente violazione del diritto di difesa e dei principi di terzietà e imparzialità del giudice - Violazione dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e degli obblighi internazionali che, segnatamente, garantiscono al cittadino il diritto di difendersi nel processo e a esser giudicati, in condizioni di parità, da un giudice terzo e imparziale - Norme impugnate: Art. 29, secondo comma, della legge 16/06/1927, n. 1766 - Dispositivo: inammissibilità - Consulta, comunicato stampa, sent. n. 125 - pronuncia_125_2025
Consulta - Miniere, cave e torbiere - Ambiente - VIA (Valutazione di impatto ambientale) - Norme della Regione Siciliana - Modifiche all’art. 2 della l. reg.le n. 10 del 2004 - Procedure di rinnovo delle autorizzazioni alla coltivazione dei giacimenti di cava - Istanze di variante ai progetti autorizzati - Individuazione dei casi in cui le varianti si intendono sostanziali - Disciplina applicabile per l’approvazione delle varianti sostanziali e per le varianti non rientranti in detta qualificazione - Denunciata introduzione di una disciplina in base alla quale le istanze di variante alle autorizzazioni di cava, a condizione che ricorrano i presupposti indicati dalla norma novellata, sono considerate modifiche o estensioni non sostanziali e, conseguentemente, sono sottratte alla verifica di assoggettabilità a VIA - Denunciata elencazione, in un numero definito, delle varianti sostanziali ai progetti autorizzati - Contrasto con la definizione di modifica sostanziale contenuta nel codice dell’ambiente - Violazione della competenza esclusiva statale in materia di tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali e a tutela del paesaggio regionale - Norme impugnate: Art. 14, c. 2°, della legge della Regione Siciliana 02/04/2024, n. 6 - Dispositivo: inammissibilità - Consulta, comunicato stampa, sent. n. 126 - pronuncia_126_2025
Consulta - Reati militari - Diffamazione - Trattamento sanzionatorio - Previsione che il militare che offende la reputazione di altro militare è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione militare - Denunciata previsione della sola pena detentiva della reclusione militare - Violazione del principio della libertà di espressione enunciato dalla CEDU, come interpretato dalla Corte EDU - Norme impugnate: Art. 227 del codice penale militare di pace - Dispositivo: inammissibilità - Consulta, comunicato stampa, sent. n. 127 - pronuncia_127_2025
Consulta - Processo penale - Sentenza di non doversi procedere per mancata conoscenza della pendenza del processo da parte dell'imputato - Omessa previsione che la sentenza contenga l’avviso della facoltà dell’imputato di accedere ai programmi di giustizia riparativa - Disparità di trattamento tra imputati rispetto alla disciplina dell’avviso di fissazione dell’udienza preliminare che prevede che l’imputato e la persona offesa siano informate della facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa (art. 419, c. 3-bis, codice di procedura penale) - Norme impugnate: Art. 420 quater, c. 4°, del codice di procedura penale - Dispositivo: non fondatezza - Consulta, comunicato stampa, sent. n. 128 - pronuncia_128_2025
Consulta - Straniero - Espulsione a titolo di sanzione sostitutiva o alternativa alla detenzione - Mancata previsione che nei confronti dello straniero sottoposto a procedimento penale, nei casi previsti dal c. 5 dell’art. 16 del decreto legislativo n. 286 del 1998, acquisita la prova dell’avvenuta esecuzione del decreto di espulsione e rilevata l’insussistenza di inderogabili esigenze processuali, se non è ancora stato emesso il decreto che dispone il giudizio, il giudice pronuncia sentenza di non luogo a procedere - Disparità di trattamento rispetto a quanto previsto dall’art. 13, c. 3-quater, del medesimo decreto legislativo n. 286 del 1998, con riferimento all’analoga situazione processuale del soggetto nei cui confronti sia stata eseguita l’espulsione amministrativa ai sensi dell’art. 13, c. 3, del decreto legislativo n. 286 del 1998 - Norme impugnate: Art. 16, c. 7°, del decreto legislativo 25/07/1998, n. 286 - Dispositivo: non fondatezza - pronuncia_129_2025
Consulta - Reati e pene - Rapina - Divieto di equivalenza o di prevalenza della circostanza attenuante prevista dall’art. 89 codice penale (vizio parziale di mente) sulla circostanza aggravante di cui all’art. 628, terzo comma, n. 3-quater), codice penale (se il fatto è commesso nei confronti di persona che si trovi nell'atto di fruire ovvero che abbia appena fruito dei servizi di istituti di credito, uffici postali o sportelli automatici adibiti al prelievo di denaro) - Richiamo alla sentenza della Corte costituzionale n. 217 del 2023 - Norme impugnate: Art. 628, quinto comma, del codice penale - Dispositivo: illegittimità costituzionale parziale - Consulta, comunicato stampa, sent. n. 130 - pronuncia_130_2025
Consulta - Bilancio e contabilità pubblica - Elezioni - Norme della Regione Puglia - Legge di stabilità regionale 2025 - Modifiche alla legge regionale n. 2 del 2005 (Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale) - Previsione che le cause d'ineleggibilità previste nel c. 1 dell’art. 6 della l. reg.le n. 2 del 2005 non hanno effetto se gli interessati cessano dalla carica per dimissioni non oltre centottanta giorni precedenti il compimento del quinquennio, che decorre dalla data delle elezioni - Previsione che, nei casi di scioglimento anticipato del Consiglio regionale, se avviene prima dell'ultimo semestre del quinquennio, le dimissioni devono avere luogo entro e non oltre sette giorni dalla data di scioglimento - Denunciata norma che, limitando l’ineleggibilità conseguente alla cessazione della carica per dimissioni a un termine molto anticipato rispetto a quello di presentazione delle candidature, vale a dire trenta giorni prima della votazione, determina penalizzanti ricadute sul completamento del mandato degli organi di governo comunale - Contrasto con i principi stabiliti dalla legge dello Stato in materia di cause di ineleggibilità - Novella legislativa che, generando una disparità di trattamento non sorretta da specifiche esigenze riferibili al contesto regionale pugliese, limita in modo irragionevole e sproporzionato l’esercizio del diritto di elettorato passivo - Norme impugnate: Art. 219 della legge della Regione Puglia 31 dicembre 2024, n. 42, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2025 e bilancio pluriennale 2025-2027 della Regione Puglia» - Dispositivo: illegittimità costituzionale parziale - Consulta, comunicato stampa, sent. n. 131 - pronuncia_131_2025
Consulta - Reati e pene - Omicidio del consenziente - Omessa previsione dell’esclusione della punibilità di chi, con le modalità previste dagli artt. 1 e 2 della legge n. 219 del 2017, attui materialmente la volontà suicidaria, autonomamente e liberamente formatasi, di una persona tenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale e affetta da una patologia irreversibile, fonte di sofferenze fisiche o psicologiche che ella reputa intollerabili, ma pienamente capace di prendere decisioni libere e consapevoli, sempre che tali condizioni e le modalità di esecuzione siano state verificate da una struttura pubblica del servizio sanitario nazionale, previo parere del comitato etico territorialmente competente, quando la stessa persona, per impossibilità fisica e per l’assenza di strumentazione idonea, non possa materialmente procedervi in autonomia o quando comunque le modalità alternative di autosomministrazione disponibili non siano accettate dalla persona sulla base di una scelta motivata che non possa ritenersi irragionevole - Irragionevole disparità di trattamento tra persone malate tenuto conto che, a parità di condizioni, il diritto all’autodeterminazione viene a essere condizionato da un fatto (possibilità di autosomministrazione del farmaco letale) del tutto accidentale, dipendente dalla condizione clinica della persona, dalle modalità di manifestarsi della malattia e dalla sua progressione - Lesione della libertà di autodeterminazione della persona malata nella scelta delle terapie, comprese quelle finalizzate a liberarla dalle sofferenze - Norme impugnate: Art. 579 del codice penale - Dispositivo: inammissibile - Consulta, comunicato stampa, sent. n. 132 - pronuncia_132_2025
Consulta - Conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sorto a seguito degli atti di indagine effettuati dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Catania e dei decreti del Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale del 12 aprile e del 1° agosto 2019, nell’ambito del procedimento penale iscritto al n. 2280/2018 R.G.N.R - Norme impugnate: Sorto a seguito degli atti di indagine effettuati dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Catania e dei decreti del Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale del 12 aprile e del 1° agosto 2019, nell’ambito del procedimento penale iscritto al n. 2280/2018 R.G.N.R - Dispositivo: ammissibile - pronuncia_133_2025
Consulta (commento della Cassazione) - Questione di legittimità costituzionale n. 125 - Usi civici. Art. 29, secondo comma, l. n. 1766 del 1927 (nella formulazione risultante dalla sentenza della Corte cost. n. 46 del 1995) - Commissario agli usi civici - Titolarità di poteri di impulso processuale - Questione di legittimità costituzionale – Inammissibilità - La Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale sollevata - in riferimento agli artt. 24, 111 e 117 Cost. (quest’ultimo in relazione all’art. 6 della CEDU e all’art. 47 della CFUE) - dalla Corte d’appello di Roma, sezione speciale per gli usi civici, con riguardo all’art. 29, secondo comma, della legge n. 1766 del 1927, nella parte in cui, a seguito dell’intervento additivo operato dalla sentenza della Corte cost. n. 46 del 1995, consente al commissario agli usi civici di avviare d’ufficio i procedimenti giudiziari ch’egli stesso dovrà successivamente definire. In primo luogo, la Corte ha escluso che, alla luce di tale evoluzione normativa, la questione sollevata finisca per porsi quale mezzo di impugnazione della pronuncia costituzionale appena menzionata, in violazione del disposto dell’art. 137, terzo comma, Cost., evidenziando come, nonostante «il tendenziale rispetto dei propri precedenti [sia] funzionale ad assicurare autorevolezza alla giurisdizione costituzionale», «sono giustificabili mutamenti rispetto a precedenti statuizioni allorché sussistano “ragioni di particolare cogenza che rendano non più sostenibili le soluzioni precedentemente adottate” rinvenibili, ad esempio, nel caso di “inconciliabilità del precedenti con il successivo sviluppo della stessa giurisprudenza di questa Corte o di quella delle Corti europee”, di “mutato contesto sociale ordinamentale nel quale si colloca la nuova decisione o - comunque - il sopravvenire di circostanze, di natura fattuale o normativa, non considerate in precedenza” o, ancora, nel caso di “maturata consapevolezza sulle conseguenze indesiderabili prodotte dalla giurisprudenza pregressa” (sentenze n. 24 del 2025 e n. 203 del 2024)». In tale quadro, dopo aver premesso che, con la sentenza n. 46 del 1995, aveva ritenuto «la confluenza nel giudice anche di funzioni di impulso processuale (…) transitoriamente giustificata in vista di una nuova disciplina legislativa improntata a una “rigorosa tutela della terzietà del giudice”», la Corte ha osservato che, da allora, non si è assistito ad alcun mutamento dei principi fondamentali della Costituzione rilevanti per la questione in esame, né in forza della revisione operata dalla legge costituzionale n. 2 del 1999 con riguardo all’art. 111 Cost. né in forza di quella, afferente all’art. 9 Cost., realizzata dalla legge costituzionale n. 1 del 2022, spostandosi, pertanto il fulcro della questione sull’interrogativo «se lo stesso fluire del tempo abbia determinato in sé una condizione tale da suggerire un ripensamento delle conclusioni raggiunte» nella citata sentenza (più volte ribadite in pronunce successive). A tale interrogativo la Corte ha dato risposta negativa, evidenziando che, «ora come allora, (…) l’interesse alla tutela del bene ambiente è nazionale e non solo regionale o locale; ora come allora si avverte la necessità che nazionale e non solo regionale o locale sia il soggetto istituzionale chiamato ad attivarsi per assicurare detta tutela; ora come allora, in difetto di soluzioni diverse apprestate dal legislatore, tale necessità può essere soddisfatta, allo stato, dal conferimento di un potere di impulso processuale al commissario agli usi civici (ferma restando la legittimazione degli enti esponenziali dei domini collettivi riconosciuta dalla legge n. 168 del 2017)». La Corte si mostra consapevole che «la sovrapposizione di funzioni giudicanti e di funzioni di impulso processuale genera significative linee di tensione con il diritto di difesa e il principio della terzietà del giudice, che suggerirebbero ben altre opzioni legislative», ma ribadisce che queste ultime sono di esclusivo appannaggio del legislatore, «non ravvisandosi una soluzione costituzionalmente compatibile che assicuri, allo stesso tempo, l’adeguata tutela del bene-ambiente e la corretta articolazione delle funzioni giurisdizionali». Richiamandosi, quindi, al dovere di leale collaborazione tra i poteri dello Stato, la Corte si è volta, infine, a ulteriormente sollecitare l’intervento del legislatore, in virtù della considerazione per cui «l’innesto di un istituto premoderno come l’uso civico o il dominio collettivo sul tronco del diritto moderno è fatalmente problematico e, per attecchire correttamente, abbisognerebbe di una sapiente opera di coordinamento legislativo», vieppiù necessaria «in un settore normativo nel quale si sovrappongono e confliggono, in una con l’esigenza della corretta amministrazione della giustizia, l’interesse delle comunità locali, il fondamentale interesse nazionale alla tutela del bene-ambiente, l’interesse privato e pubblico alla protezione della proprietà, l’interesse privato e pubblico all’esercizio dell’attività economica e alla realizzazione delle opere pubbliche e delle infrastrutture delle quali nessuna comunità politica può fare a meno» - pronuncia_125_2025
Cassazione - Se in tema di continuazione fra delitti e contravvenzioni, oggetto di giudizio abbreviato, la riduzione di cui all'art. 442, comma 2, cod. proc. pen., come modificato all'art. 1, comma 44, legge 23 giugno 2017, n. 103, debba essere operata nella misura di un terzo sulla pena unitariamente determinata ovvero debba essere effettuata distintamente nella misura di un terzo sugli aumenti di pena per i delitti e della metà sugli aumenti disposti per le contravvenzioni - Decisione: nel caso di delitti e contravvenzioni posti in continuazione e oggetto di giudizio abbreviato, la riduzione per il rito ai sensi dell'art. 442, comma 2, cod. proc. pen., come novellato dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, va operata, sulla pena inflitta per i delitti, nella misura di un terzo e, sulla pena applicata per le contravvenzioni, nella misura della metà. La questione riguardante l'erronea determinazione della diminuente per il giudizio abbreviato in caso di continuazione tra delitti e contravvenzioni è soggetta al principio devolutivo e non può essere dedotta per la prima volta in sede esecutiva, trattandosi di ipotesi afferente a pena illegittima e non illegale - Riferimenti normativi: Cod. pen., art. 81; cod. proc. pen., artt. 442, 609, comma 2, 666; legge 23 giugno 2017, n. 103 - 27059_07_2025_sup_noindex
Cassazione - a) NULLITÀ PROCESSUALI - Omessa effettuazione del previo interrogatorio di garanzia ex art. 291, comma 1-quater, cod. proc. pen. – Nullità a regime intermedio – Sussistenza – Deducibilità dinanzi al Tribunale del riesame o rilevabilità ex officio da parte dello stesso – Condizioni. b) MISURE CAUTELARI - Personali – Procedimento plurisoggettivo avente ad oggetto più reati connessi o probatoriamente collegati – Interrogatorio di garanzia – Ritenuta configurabilità anche di reato per cui non sia prescritto il previo interrogatorio ex art. 291, comma 1-quater, cod. proc. pen. – Interrogatorio successivo anche per i coindagati di reati connessi non ostativi all’espletamento dell’interrogatorio preventivo – Necessità – Ragioni - L’esito in sintesi: a) La Seconda Sezione penale, in tema di nullità processuali, ha affermato che l’omissione del previo interrogatorio ai sensi dell’art. 291, comma 1-quater, cod. proc. pen., nei casi in cui esso sia prescritto, integra una nullità cd. a regime intermedio ex art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., che non può essere dedotta dinanzi al Tribunale del riesame o da quest’ultimo rilevata ex officio ove non sia stata in precedenza eccepita dall’interessato, in sede di interrogatorio postumo di garanzia nelle more svolto. b) La Seconda Sezione penale, in tema di misure cautelari, ha affermato che il giudice per le indagini preliminari che, in un procedimento cautelare riguardante più indagati e avente ad oggetto più reati connessi ex art. 12 cod. proc. pen. o probatoriamente collegati ex art. 371, comma 2, lett. b) e c), cod. proc. pen., ritenga sussistenti le condizioni per applicare, nei confronti di un indagato, una misura personale in ordine a reato per cui non è prescritto il previo interrogatorio ai sensi dell’art. 291, comma 1-quater, cod. proc. pen., deve effettuare l’interrogatorio successivo anche nei confronti dei coindagati per i quali ricorrono le condizioni per disporre una misura in ordine a reati connessi non ostativi all’espletamento dell’interrogatorio preventivo, non potendo disporre la separazione processuale d’ufficio e senza sentire le parti - 26920_07_2025_pen_noindex
Cassazione - PROCESSO TRIBUTARIO. Patrocinio a spese dello Stato - Rigetto o revoca dell’istanza di ammissione da parte della Commissione ex art. 138 T.U. spese - Opposizione - Modalità - Art. 170 T.U. spese di giustizia – Applicabilità - L’esito in sintesi: le Sezioni unite civili, pronunciandosi sulla questione di massima di particolare importanza rimessa dalla Seconda sezione con ordinanza n. 9344 del 2024, hanno affermato che i provvedimenti che dispongono il rigetto o la revoca dell’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, adottati dalla Commissione di cui all’art. 138 T.U. spese di giustizia, sono impugnabili, dinanzi al giudice civile, attraverso lo strumento dell’opposizione prevista dall’art. 170 del medesimo T.U, non essendo estensibile al processo tributario il diverso rimedio contemplato dall’art. 99 T.U. per quello penale - 20929_07_2025_civ_noindex_1
Cassazione - Delitto di peculato – Avvenuto risarcimento, da parte dell’imputato, del danno cagionato alla persona offesa – Riparazione pecuniaria di cui all’art. 322-quater cod. pen. – Obbligatorietà – Esclusione - L’esito in sintesi: la Sesta Sezione penale, in tema di peculato, ha affermato che la riparazione pecuniaria prevista dall’art. 322-quater cod. pen. non è dovuta nel caso in cui, all’atto della pronunzia della sentenza di condanna, risulta che l’imputato abbia medio tempore risarcito il danno cagionato dalla condotta illecita - 27422_07_2025_pen_noindex
Cassazione - a) MISURE CAUTELARI – Personali – Procedimento plurisoggettivo – Interrogatorio di garanzia preventivo – Omissione per esigenze cautelari impeditive o reati ostativi – Riferibilità della causa ostativa al singolo indagato – Necessità – Rilevanza di cause derogatorie afferenti a coindagati, anche gravemente indiziati del medesimo reato ovvero di reati connessi o, comunque, collegati – Esclusione. b) NULLITÀ PROCESSUALI – Omessa effettuazione del previo interrogatorio di garanzia ex art. 291, comma 1-quater, cod. proc. pen. – Nullità a regime intermedio – Sussistenza – Deducibilità per la prima volta dinanzi al Tribunale del riesame o rilevabilità ex officio da parte dello stesso – Ammissibilità – Deducibilità della nullità oltre detta fase – Esclusione - L’esito in sintesi: a) La Sesta Sezione penale, in tema di misure cautelari personali, ha affermato che il giudice per le indagini preliminari, nei procedimenti plurisoggettivi, non deve effettuare l’interrogatorio preventivo ex art. 291, comma 1-quater, cod. proc. pen., procedendo, invece, all’interrogatorio di garanzia postumo, nei soli confronti dell’indagato rispetto al quale ritiene sussistenti esigenze cautelari impeditive o la gravità indiziaria per un reato ostativo ai sensi della disposizione citata, in quanto non assume rilievo, a tal fine, l’eventuale sussistenza di cause derogatorie afferenti a coindagati, pur se gravemente indiziati del medesimo reato ovvero di reati connessi o, comunque, collegati. b) La Sesta Sezione penale, in tema di nullità processuali, ha affermato che l’omissione del previo interrogatorio ai sensi dell’art. 291, comma 1-quater, cod. proc. pen., nei casi in cui esso sia prescritto, integra una nullità cd. a regime intermedio ex art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., che può essere dedotta dinanzi al Tribunale del riesame o da quest’ultimo rilevata ex officio anche ove non sia stata in precedenza eccepita dall’interessato, in sede di interrogatorio postumo di garanzia svolto nelle more, non essendo per contro deducibile per la prima volta oltre tale fase procedimentale - 27080_07_2025_pen_noindex
Cassazione - Ricorso straordinario ai sensi dell'art. 625-bis, collegato alla Sentenza Penale RG. 30016/2024 - 27255_07_2025_pen_noindex - 27256_07_2025_pen_noindex
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Domani_In contraddittorio - Nordio contro tutti
il libro. L’operaio ribelle che non obbedisce alla fabbrica
Buona lettura.
(Ufficio stampa Ordine Avv. di Nola)