Newsletter n. 272 del 26.VIII.2025
Si trasmettono di seguito gli highlight della Rassegna stampa on line del quotidiano “Il Sole 24 Ore” e di "Italia Oggi" inviati via mail - per iniziativa del Consiglio dell’Ordine - tramite il sistema di newsletter, agli Avvocati e ai Praticanti del Foro di Nola.
Consulta - Lavoro – Licenziamento individuale – Limiti temporanei, introdotti per mezzo di decretazione d’urgenza nel marzo 2020, per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 – Divieto temporaneo di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, a determinate condizioni, indipendentemente dal numero dei dipendenti – Tutela estesa al lavoratore qualificato come dirigente – Omessa previsione – Denunciata irragionevolezza rispetto alla finalità perseguita dal legislatore – Non fondatezza della questione.|Lavoro – Licenziamento individuale – Limiti temporanei, reiterati per mezzo di decretazione d’urgenza nell’agosto 2020, per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 – Divieto temporaneo di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, a determinate condizioni, indipendentemente dal numero dei dipendenti – Tutela estesa al lavoratore qualificato come dirigente – Omessa previsione – Denunciata irragionevolezza rispetto alla finalità perseguita dal legislatore – Non fondatezza della questione.|Lavoro – Licenziamento individuale – Limiti temporanei, reiterati per mezzo di decretazione d’urgenza nell’ottobre 2020, per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 – Divieto temporaneo di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, a determinate condizioni, indipendentemente dal numero dei dipendenti – Tutela estesa al lavoratore qualificato come dirigente – Omessa previsione – Denunciata irragionevolezza rispetto alla finalità perseguita dal legislatore – Non fondatezza della questione - Norme impugnate: Art. 14, c. 2°, del decreto-legge 14/08/2020, n. 104, convertito, con modificazioni, nella legge 13/10/2020, n. 126; art. 46 del decreto-legge 17/03/2020, n. 18, convertito, con modificazioni, nella legge 24/04/2020, n. 27 e art. 12, c. 10°, del decreto-legge 28/10/2020, n. 137, convertito, con modificazioni, nella legge 18/12/2020, n. 176 - Dispositivo: non fondatezza - Consulta, comunicato stampa, sentenza n. 141 - pronuncia_141_2025
Consulta - Cittadinanza – Acquisizione della cittadinanza italiana – Criterio della discendenza (iure sanguinis) – Limiti in base alla legislazione vigente – Omessa previsione – Denunciata irragionevolezza e violazione del principio di proporzionalità, stante l’alterazione della nozione di popolo, con incisione sull’esercizio della sovranità popolare, nonché violazione degli obblighi internazionali e dei vincoli derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea – Inammissibilità delle questioni.|Cittadinanza – Acquisizione della cittadinanza italiana – Criterio della discendenza (iure sanguinis) – Limiti in base alla legislazione vigente al 1912 – Omessa previsione – Denunciata irragionevolezza e violazione del principio di proporzionalità, stante l’alterazione della nozione di popolo, con incisione sull’esercizio della sovranità popolare, nonché violazione degli obblighi internazionali e dei vincoli derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea – Inammissibilità delle questioni.|Cittadinanza – Riconoscimento della cittadinanza italiana – Criterio della discendenza (iure sanguinis) – Limiti in base alla legislazione vigente – Omessa previsione – Denunciata irragionevole disparità di trattamento – Non fondatezza delle questioni - Norme impugnate: Art. 4 del codice civile approvato con regio decreto 25/06/1865, n. 2358; art. 1 della legge 13/06/1912, n. 555; art. 1, c. 1°, lett. a), della legge 05/02/1992, n. 91 - Dispositivo: non fondatezza - inammissibile - Consulta, comunicato stampa, sentenza n. 142 - pronuncia_142_2025
Consulta (commento della Cassazione) - Questione di legittimità costituzionale n. 141 - Licenziamenti. Artt. 46 del d.l. n. 18 del 2020 (conv. con modif. dalla l. n. 27 del 2020), 14, comma 2, del d.l. n. 104 del 2020 (conv. con modif. dalla l. n. 126 del 2020) e 12, comma 10, del d.l. n. 137 del 2020 (conv. con modif. dalla l. 176 del 2020) - Emergenza pandemica da Covid.19 - Divieto dei licenziamenti individuali per ragioni economiche dei lavoratori subordinati - Non estensione ai dirigenti - Questione di legittimità costituzionale - Infondatezza. La Corte costituzionale ha dichiarato non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 46 del d.l. n. 18 del 2020 (conv. con modif. dalla l. n. 27 del 2020), 14, comma 2, del d.l. n. 104 del 2020 (conv. con modif. dalla l. n. 126 del 2020) e 12, comma 10, del d.l. n. 137 del 2020 (conv. con modif. dalla l. 176 del 2020), rispettivamente sollevate dalla Corte di cassazione, Sezione Lavoro (in relazione alle prime due disposizioni) e dalla Corte di appello di Catania, Sezione Lavoro (in relazione alla terza), in riferimento all’art. 3 Cost., sotto il profilo della mancata inclusione della categoria dei dirigenti, nell’ambito soggettivo del disposto divieto, durante il periodo pandemico, dei licenziamenti individuali per ragioni economiche dei lavoratori subordinati.
La Corte ha preliminarmente ritenuto ammissibili le questioni proposte in relazione alle citate disposizioni, che hanno introdotto (a partire dall’art. 46 del d.l. n. 18 del 2020) e successivamente prorogato, sino alla data del 31 gennaio 2021, il menzionato divieto dei licenziamenti (per giustificato motivo oggettivo, ai sensi dell’art. 3, della l. n. 604 del 1966), rilevando come alla luce della riflessione giurisprudenziale, “che va affermandosi quale diritto vivente”, le disposizioni in parola non risultano estendibili oltre il parametro oggettivamente ricavabile dalla formulazione letterale delle norme, così da escludere dall’ambito di tale divieto, la categoria dei lavoratori dirigenti. Nell’enucleare, quindi, dal diritto vivente la norma censurata, alla stregua dell’interpretazione restrittiva datane dalla giurisprudenza della Corte di cassazione, la Corte ha innanzitutto rilevato la necessità di focalizzarsi sulla nozione legale di «dirigente», quale prestatore di lavoro subordinato che la legge distingue rispetto alle categorie dei quadri, impiegati e operai (art. 2095 cod. civ.). La Corte ha osservato come, il dirigente, già a livello di disciplina generale, per effetto della peculiare posizione di autonomia e discrezionalità al medesimo riconosciuta, quale vero e proprio alter ego dell’imprenditore, all’interno dell’azienda, e dei poteri rappresentativi al medesimo attribuiti, possiede un particolare status che giustifica, nei suoi confronti, l’applicazione del regime della libera recedibilità, senza le garanzie previste dalla disciplina sui licenziamenti individuali. Quello stesso status, il quale, tuttavia, e sempre a livello di disciplina generale, non esclude che ai dirigenti sia applicabile il regime dei licenziamenti collettivi, al pari delle altre categorie di lavoratori. La medesima asimmetria di tutele, secondo l’avviso della Corte, è stata coerentemente riproposta dal legislatore nella disciplina eccezionale introdotta durante il periodo emergenziale, ricalcando, per i dirigenti, i medesimi confini applicativi delle regole ordinarie sui licenziamenti (collettivi e individuali per motivi oggettivi): la misura del “blocco” è stata infatti calibrata a seconda che si tratti di recesso individuale (non vietato) ovvero collettivo (sottoposto al divieto).
Si tratta di una scelta la quale, nell’ambito dell’ampia discrezionalità del legislatore, si muove, ad avviso della Corte, in maniera non manifestamente irragionevole, nel rispetto delle condizioni di legittimità, già in passato enucleate dalla medesima Corte - eccezionalità, temporaneità e proporzionalità - che devono assistere le norme eccezionali varate durante il periodo dell’emergenza sanitaria. Il “blocco” dei licenziamenti, ispirato da valutazioni afferenti non al solo terreno dei rapporti individuali di lavoro, ma rispondenti ad esigenze necessariamente più generali, di natura sociale ed economica, costituisce infatti misura eccezionale e temporanea, perché legata alla durata della pandemia, nonché proporzionata all’effettiva necessità, secondo la logica della extrema ratio, sulla base di una ragione oggettivamente imperativa di interesse comune, e comunque contemperata con il minor sacrificio possibile dei vari interessi in gioco. La conclusione cui giunge la Corte è, dunque, che, così ricostruita la disposizione, trova collocazione, entro i binari della non manifesta irragionevolezza, la scelta del legislatore di non azzerare del tutto il potere di recesso della parte datoriale, connesso al pieno esercizio della libertà di iniziativa economica (art. 41 Cost.), e piuttosto “limitarlo temporalmente e circoscriverlo alla sola ipotesi che, in proporzione, coinvolge poche unità di lavoratori economicamente più “forti””, al contempo assicurando, sul versante della tutela del lavoro (ai sensi degli artt. 1, 4, 35 e 36 Cost.), il presidio sociale più ampio possibile a protezione “sia, individualmente, dei lavoratori meno “forti” (quadri, impiegati, operai), sia, collettivamente, di interi gruppi di lavoratori (compresi i dirigenti) altrimenti esposti al rischio della mobilità collettiva”.
Consulta (commento della Cassazione) - Questione di legittimità costituzionale n. 142 - Cittadinanza - Acquisizione della cittadinanza italiana - Criterio della discendenza (iure sanguinis) - Omessa previsione di limiti - Questione di legittimità costituzionale - Inammissibilità e infondatezza. La Corte costituzionale ha dichiarato, per un verso, inammissibili, e, per l’altro, non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1, lettera a), della l. n. 91 del 1992 (Nuove norme sulla cittadinanza), nella parte in cui, stabilendo che «[è] cittadino per nascita: a) il figlio di padre o di madre cittadini», non prevede alcun limite all’acquisizione della cittadinanza iure sanguinis, sollevate dai Tribunali di Bologna, Roma, Milano e Firenze, e dell’art. 4 del codice civile approvato con r.d. n. 2358 del 1865 nonché dell’art. 1 della l. n. 555 del 1912 (Sulla cittadinanza italiana), sempre nella parte in cui non pongono alcun limite all’acquisizione della cittadinanza iure sanguinis, sollevata dal solo Tribunale di Milano, in riferimento agli artt. 1 e 3 della Costituzione, nonché all’art. 117, primo comma, Cost., con riguardo all’art. 9 TUE e all’art. 20 TFUE. La Corte, dopo aver esaminato i tratti della disciplina oggetto delle questioni sollevate e le modifiche a essa apportate dal d.l. n. 36 del 2025, come convertito, ha, in primo luogo, rilevato «la peculiarità della censura sollevata in riferimento agli artt. 1, secondo comma, e 3 Cost., che contesta il mancato rispetto della nozione di popolo quale sarebbe riflessa nelle norme che la Costituzione dedica alla cittadinanza» evidenziando come la Carta costituzionale non dia una definizione di popolo, limitandosi a «delineare tratti della cittadinanza, immersi nella complessità del testo costituzionale». Se, infatti, da un lato, la Costituzione richiama l’idea di cittadinanza quale appartenenza a una comunità che ha comuni radici culturali e linguistiche, al contempo, disegna una comunità aperta al pluralismo e che tutela le minoranze e evoca una correlazione fra cittadinanza e territorio dello Stato, in quanto luogo che riflette un comune humus culturale e la condivisione dei principi costituzionali. La Corte, dunque, premette che dinanzi al senso articolato e complesso dei riferimenti costituzionali alla cittadinanza, spetta al legislatore, che «vanta un margine di discrezionalità particolarmente ampio», individuare i presupposti per l’acquisizione dello status ma che, tuttavia, ad essa compete cionondimeno accertare che le norme che regolano l’acquisizione dello status civitatis non facciano ricorso a criteri del tutto estranei ai principi costituzionali e a quei molteplici tratti che connotano la cittadinanza.
Nello specifico, la Corte ha rilevato che i giudici rimettenti non hanno contestato l’idea secondo cui, in generale, l’appartenenza a una comunità familiare, che è parte della comunità statale, possa implicare l’appartenenza anche a quest’ultima e, dunque, l’idoneità del vincolo di filiazione a giustificare, alla luce dei principi costituzionali, l’acquisizione della cittadinanza. Viceversa, essi hanno posto in dubbio che, in presenza di richiedenti variamente collegati con ordinamenti giuridici stranieri, sia sufficiente la sola discendenza da un cittadino o da una cittadina italiani a supportare l’acquisizione dello status di cittadino, in mancanza di ulteriori elementi di collegamento con l’ordinamento giuridico italiano.
Sulla base di tali premesse, la Corte ha affermato l’inammissibilità di un suo intervento che, a fronte della molteplicità e genericità delle variabili su cui si fondano i dubbi di legittimità costituzionale sollevati, limiti l’acquisizione della cittadinanza per discendenza, attraverso una sentenza manipolativa che operi scelte, fra molteplici possibili opzioni, connotate da un ampio margine di discrezionalità e che hanno incisive ricadute a livello di sistema. Si sottolinea, infatti, che la Corte sarebbe chiamata a decidere, fra i tanti tratti identificativi della cittadinanza, quello o quelli idonei a dare sufficiente dimostrazione della circostanza che, nonostante la presenza di elementi di collegamento con l’ordinamento giuridico straniero, l’appartenenza al nucleo familiare continui a svolgere la sua funzione giustificativa di una appartenenza anche alla comunità statale, così determinando una impropria sostituzione al legislatore nel valutare se valorizzare il legame culturale e linguistico con la comunità statale, tenendo conto della condizione dei cittadini residenti all’estero, o, viceversa, prediligere un collegamento con il territorio. In conclusione, sono state reputate inammissibili le censure concernenti gli articoli 1, 3 e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione ai vincoli imposti dal diritto dell’Unione europea. Parimenti, è stata ritenuta inammissibile la questione sollevata sull’articolo 117, primo comma, della Costituzione, in relazione agli obblighi internazionali, non avendo i rimettenti individuato quale fosse la norma internazionale violata dalla quale discenderebbe il mancato rispetto dei richiamati obblighi. La Corte ha, invece, dichiarato non fondate le questioni con cui veniva lamentata una irragionevole disparità di trattamento fra la citata disciplina e altri meccanismi di acquisizione della cittadinanza, per mancanza di omogeneità fra le situazioni messe a confronto. La Corte ha altresì respinto le richieste delle parti costituite in giudizio di pronunciarsi in merito alla nuova disciplina - introdotta, nella pendenza del giudizio, con il citato d.l. n. 36 del 2025, convertito in l. n. 74 del 2025 - che ha posto limiti all’acquisizione della cittadinanza iure sanguinis. La Corte, infatti, ha chiarito che tale disciplina non trova applicazione ai giudizi dai quali si sono originate le questioni di legittimità costituzionale sottoposte al suo esame.
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Buona lettura.
(Ufficio stampa Ordine Avv. di Nola)