Newsletter n. 273 del 27.VIII.2025
Si trasmettono di seguito gli highlight della Rassegna stampa on line del quotidiano “Il Sole 24 Ore” e di "Italia Oggi" inviati via mail - per iniziativa del Consiglio dell’Ordine - tramite il sistema di newsletter, agli Avvocati e ai Praticanti del Foro di Nola.
Cassazione - Diritto del lavoratore alla costituzione della rendita vitalizia ex art. 13 della legge n. 1338 del 1962 e ss.mm. - Prescrizione - Individuazione del momento in cui il termine di prescrizione inizia a decorrere per i soggetti che possono chiedere la costituzione della rendita - L’esito in sintesi: le Sezioni unite civili, pronunciando su questione di massima di particolare importanza, hanno affermato il seguente principio di diritto: «Ai fini dell’esercizio della facoltà di chiedere all’Inps la costituzione della rendita vitalizia riversibile disciplinata dall’art. 13, comma 1, della legge n. 1338 del 12 agosto 1962 il termine di prescrizione decorre, per il datore di lavoro, dalla intervenuta prescrizione dei contributi; la rendita chiesta dal lavoratore ai sensi dell’art. 13, comma 5, della legge citata inizia a prescriversi da quando si è prescritto il diritto del datore di lavoro di chiedere la costituzione della rendita ai sensi dell’art. 13, comma 1, della legge n. 1338 del 1962» - 22802_08_2025_civ_noindex
Cassazione - Rinuncia abdicativa - Natura - Atto unilaterale non recettizio - Contenuto - Effetti - Meritevolezza dell’interesse perseguito - Finalità egoistica - Nullità o abuso del diritto - Esclusione – Fondamento - L’esito in sintesi: le Sezioni Unite, pronunciandosi in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c., hanno affermato i seguenti principi di diritto: - «la rinuncia alla proprietà immobiliare è atto unilaterale e non recettizio, la cui funzione tipica è soltanto quella di dismettere il diritto, in quanto modalità di esercizio e di attuazione della facoltà di disporre della cosa accordata dall’art. 832 c.c., realizzatrice dell’interesse patrimoniale del titolare protetto dalla relazione assoluta di attribuzione, producendosi ex lege l’effetto riflesso dell’acquisto dello Stato a titolo originario, in forza dell’art. 827 c.c., quale conseguenza della situazione di fatto della vacanza del bene. Ne discende che la rinuncia alla proprietà immobiliare espressa dal titolare ‹‹trova causa››, e quindi anche riscontro della meritevolezza dell’interesse perseguito, in sé stessa, e non nell’adesione di un ‹‹altro contraente››»; - «Allorché la rinuncia alla proprietà immobiliare, atto di esercizio del potere di disposizione patrimoniale del proprietario funzionalmente diretto alla perdita del diritto, appaia, non di meno, animata da un «fine egoistico», non può comprendersi tra i possibili margini di intervento del giudice un rilievo di nullità virtuale per contrasto con il precetto dell’art. 42, secondo comma, Cost., o di nullità per illiceità della causa o del motivo: ciò sia perché le limitazioni della proprietà, preordinate ad assicurarne la funzione sociale, devono essere stabilite dal legislatore, sia perché non può ricavarsi dall’art. 42, secondo comma, Cost., un dovere di essere e di restare proprietario per «motivi di interesse generale». Inoltre, esprimendo la rinuncia abdicativa alla proprietà di un immobile essenzialmente l’interesse negativo del proprietario a disfarsi delle titolarità del bene, non è configurabile un abuso di tale atto di esercizio della facoltà dominicale di disposizione diretto a concretizzare un interesse positivo diverso da quello che ne giustifica il riconoscimento e a raggiungere un risultato economico non meritato» - 23093_08_2025_civ_noindex
Cassazione - Art. 6 d.lgs.C.P.S. n. 708 del 1947 - Sostituzione in mitius ex art. 1, comma 1097, della l. n. 205 del 2017 - Retroattività - Questione di legittimità costituzionale - L’esito in sintesi: le Sezioni Unite hanno sollevato questione di legittimità costituzionale, con riferimento agli artt. 3 e 117, primo comma, Cost. (quest’ultimo in relazione all’art. 7 CEDU e all’art. 49, par. 1, CDFUE), dell’art. 1, comma 1097, della l. n. 205 del 2017, nella parte in cui, nel sostituire in mitius l’art. 6 d.lgs.C.P.S. n. 708 del 1947 (ratificato, con modificazioni, dalla l. n. 2388 del 1952) - escludendo l’obbligo di richiedere il certificato di agibilità ai lavoratori dello spettacolo (art. 3, nn.1-14) impiegati con rapporti di lavoro subordinato per le imprese o gli altri soggetti indicati che li utilizzino nei locali di loro proprietà o sui quali vantino un diritto personale di godimento e per i quali effettuino regolari versamenti contributivi presso l’INPS -, non ha previsto l’applicazione retroattiva della novella - 23348_08_2025_civ_noindex
Cassazione - L’esito in sintesi: Le Sezioni unite civili, pronunciandosi sulla questione rimessa dalla Prima sezione con ordinanza n. 18009 del 2024, hanno affermato il seguente principio di diritto:
«In tema di servizio idrico integrato, i conguagli che il gestore può richiedere, a norma dell’art. 31 della delibera AEEGSI 643/2013/R/idr del 27 dicembre 2013, e che dovevano essere oggetto di liquidazione e approvazione da parte degli Enti d’Ambito o dagli altri soggetti competenti entro il 30 giugno 2014, ricomprendono le sole somme che potevano essere addebitate agli utenti in ragione della disciplina tariffaria contenuta nel d.m. 1 agosto 1996 con cui è stato istituito e regolamentato il ‘metodo tariffario normalizzato’» - 23858_08_2025_civ_noindex
Cassazione - PREVIDENZA SOCIALE. Abusiva reiterazione di contratti a termine - Indennità risarcitoria ex art. 32, comma 5, l. n. 183 del 2010 - Indennità di disoccupazione ex art. 45, terzo comma, r.d.l. n. 1827 del 1935 - Cumulabilità – Ragioni - L’esito in sintesi: le Sezioni unite civili, pronunciandosi sulla questione rimessa dalla Sezione Lavoro con ordinanza n. 22985 del 2024, hanno affermato che, nel caso di accertamento della nullità del termine di durata del rapporto di lavoro - con conseguente ricostituzione ex tunc dello stesso e riconoscimento al lavoratore dell’indennità risarcitoria ex art. 32, comma 5, l. n. 183 del 2010 -, per il periodo intercorrente tra la scadenza del termine nullo e la sentenza dichiarativa di tale nullità è dovuta l’indennità di disoccupazione ex art. 42, terzo comma, r.d.l. n. 1827 del 1935, la quale risponde ad una funzione previdenziale (volta a porre rimedio alla situazione di bisogno conseguente alla perdita della retribuzione) del tutto diversa rispetto a quella, attinente al piano del rapporto di lavoro, sottesa alla corresponsione dell’indennità ex art. 32, comma 5, citato (ispirata, invece, alla finalità di forfettizzare il risarcimento del danno dovuto al lavoratore illegittimamente assunto a termine, quale integrazione della garanzia della conversione del rapporto di lavoro a termine in rapporto di lavoro a tempo indeterminato) - 23876_08_2025_civ_noindex
Cassazione e GDPR_ termine perentorio nei procedimenti del Garante Privacy ridefinito - CF News
Cassazione. Clausole abusive nulle anche se predisposte in un atto pubblico
Cgt Lombardia. Stabile organizzazione occulta con criteri stretti
reato-continuato-e-patteggiamento-come-si-calcola-la-pena
falsa-attestazione-del-reddito-per-l-esenzione-dal-contributo-unificato-quando-e-reato
e-ammessa-la-produzione-tardiva-dell-atto-impugnato-nel-giudizio-tributario
IL COMPENSO DELL’AVVOCATO_ MINIMI PARAMETRICI INDEROGABILI - CF News
compenso-avvocati-limiti-ai-poteri-di-riduzione-del-giudice
avvocato-specialista-i-chiarimenti-sul-mantenimento-del-titolo - cnf-parere-30-2025 pdf
avvocato-sospeso-e-vietata-anche-l-attivita-stragiudiziale - cnf-sentenza-426-2024 pdf
Da Casse e fondi pensione vale anche l’impegno all’investimento in venture capital
Dal whistleblowing linee guida per iter di segnalazione efficaci - Nello sport dilettantistico un guardiano anti abusi
Sulle regionali l’ipoteca dei governatori uscenti
Fotonotizia: Gaza, Israele colpisce l’ospedale Nasser, uccisi cinque giornalisti, oltre 20 vittime
Buona lettura.
(Ufficio stampa Ordine Avv. di Nola)