Newsletter n. 379 del 31.X.2025
Si trasmettono di seguito gli highlight della Rassegna stampa on line del quotidiano “Il Sole 24 Ore” e di "Italia Oggi" inviati via mail - per iniziativa del Consiglio dell’Ordine - tramite il sistema di newsletter, agli Avvocati e ai Praticanti del Foro di Nola.
Consulta - Salute - Sanzioni amministrative - Norme della Provincia autonoma di Bolzano - Misure di contenimento della diffusione del virus SARS-COV-2 e per la ripresa delle attività - Misure specifiche per le attività di ristorazione e somministrazione di alimenti e bevande - Obbligo, gravante sui titolari e gestori dei servizi di ristorazione, di utilizzo della mascherina chirurgica da parte del personale di servizio e di tutti gli altri collaboratori negli spazi chiusi in presenza di altre persone, indipendentemente dalla distanza interpersonale - Sanzioni in caso di inosservanza - Violazione della competenza legislativa esclusiva statale in materia di profilassi internazionale - Norme impugnate: Art. 1, c. 12°, 15°, 36° e 37°, della legge della Provincia di Bolzano 08/05/2020, n. 4, nonché dell'Allegato A alla medesima legge provinciale, punto II.D, numero 8) - Dispositivo: illegittimità costituzionale parziale – inammissibilità - Consulta, comunicato stampa, sent. n. 158 del 2025 - sent. n. 158 del 2025
Consulta - Previdenza - Lavoro - Rapporto di lavoro a tempo indeterminato - Riconoscimento dell’esonero contributivo, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026, alle lavoratrici madri di tre o più figli con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato e, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, anche alle lavoratrici madri di due figli, con il medesimo rapporto di lavoro - Previsione che non riconosce l’esonero contributivo anche alle lavoratrici madri di tre o più figli (e, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, anche alle lavoratrici madri di due figli) con rapporto di lavoro dipendente a tempo determinato - Previsione che esclude l’esonero contributivo per i rapporti di lavoro domestico - Denunciata previsione che determina un trattamento deteriore per le lavoratrici madri a tempo determinato rispetto a quelle a tempo indeterminato, benché le due categorie siano omogenee sul piano contributivo - Ingiustificato trattamento deteriore per le lavoratrici madri con rapporto di lavoro domestico, rispetto a tutte le altre lavoratrici madri a tempo indeterminato - Irragionevole disparità di trattamento - Incidenza negativa sul piano della tutela della maternità e della famiglia - Disposizione che confligge con la normativa europea di riferimento che impone il rispetto della parità di trattamento e del principio di non discriminazione - Disposizione, apparentemente neutra, che, ponendo in una situazione di particolare svantaggio le persone di nazionalità straniera, contrasta con il principio di parità di trattamento del cittadino straniero nelle condizioni di lavoro, come cristallizzato dalle norme europee di diritto derivato - Norme impugnate: Art. 1, c. 180° e 181°, della legge 30/12/2023, n. 213 - Dispositivo: inammissibilità - sent. n. 159 del 2025
Consulta - Beni culturali - Uscita dal territorio nazionale - Previsione che consente all’ufficio di esportazione della Soprintendenza, all’atto di ricezione della autodichiarazione finalizzata al trasferimento di opera all’estero, di avviare il procedimento di dichiarazione dell’interesse culturale di cui all’art. 14 del d.lgs. n. 42 del 2004, solo nell’ipotesi in cui la medesima ricada nella fattispecie ex art. 10, c. 3, lett. d-bis), del medesimo decreto legislativo (vale a dire "le cose, a chiunque appartenenti, che presentano un interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico eccezionale per l’integrità e la completezza del patrimonio culturale della Nazione") e non anche nelle altre ipotesi di cui all’art. 10, c. 3, del d.lgs. n. 42 del 2004 - Denunciata disciplina manifestamente irragionevole visto il confronto con gli artt. 13, c. 1, e 65, c. 1, del medesimo decreto legislativo i quali operano un richiamo omnicomprensivo al c. 3 dell’art. 10 del d.lgs. n. 42 del 2004, senza enucleare un regime differenziato per la fattispecie di cui alla lett. d-bis) del c. 3 dell’art. 10 di tale decreto legislativo - Normativa illogica che dà luogo a una disparità di trattamento - Assenza di una ragione per la quale, a fronte del medesimo concreto valore del bene, il suo regime di tutela dipenda esclusivamente dalla circostanza se sia stato o meno attivato il procedimento semplificato ex c. 4-bis del citato art. 65 - Introduzione di un novella legislativa che travalica la sua finalità di semplificazione procedimentale, divenendo strumento di parziale liberalizzazione del settore - Detrimento del primario bene costituzionale dell’integrità della cultura - Violazione del patrimonio storico e artistico della Nazione - Norme impugnate: Art. 65, c. 4° bis, secondo periodo, del decreto legislativo 22/01/2004, n. 42, come aggiunto dall'art. 1, c. 175°, lett. g), n. 3), della legge 04/08/2017, n. 124 - Dispositivo: non fondatezza nei sensi di cui in motivazione – inammissibilità - Consulta, comunicato stampa, sent. n. 160 del 2025 - sent. n. 160 del 2025
Consulta - Sanità pubblica - Professioni - Norme della Regione Puglia - Disposizioni in materia di sostegno psicologico in ambito oncologico (psiconcologo) - Previsione che, in via sperimentale, per la durata di due anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della l. reg.le n. 41 del 2024, le Aziende sanitarie locali e gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici individuano il personale già in servizio, oppure lo assumono con rapporto di lavoro a tempo determinato per una durata non superiore al termine sopra indicato, per fornire supporto psicologico ai pazienti, ai familiari degli stessi e agli operatori sanitari durante le fasi della neoplasia - Previsione che, nello svolgimento dell’attività di supporto psicologico, la Regione promuove l’inserimento del servizio di assistenza psicologica all’interno delle aziende ospedaliere della Regione per i malati oncologici, per le famiglie dei pazienti, per l’equipe oncologica e gli operatori dei reparti di oncologia - Previsione che, nel raggiungimento delle finalità di sostentamento, riconosce l’approccio multidisciplinare/professionale all’interno della Rete oncologica dello psiconcologo, inserendo detta figura nelle equipe interdisciplinari, nonché prevedendo la presenza dello psiconcologo con equipe multidisciplinare/multiprofessionale nei Percorsi diagnostici terapeutici assistenziali (PDTA) per patologie oncologiche - Previsione che l’assunzione di personale esterno, a tempo determinato e per la durata massima di due anni, avviene facendo ricorso alle graduatorie vigenti per concorsi pubblici a tempo indeterminato oppure, in difetto, con concorso per titoli ed esami - Previsione che l’attività di sostegno psicologico può essere esercitata solo dagli psicologi o dai medici che hanno seguito un corso di specializzazione in psicoterapia di almeno quattro anni presso una scuola di specializzazione universitaria o presso istituti privati a tal fine riconosciuti in base a quanto disposto dalla legge n. 56 del 1989 (Ordinamento della professione di psicologo) - Previsione che alla copertura degli oneri derivanti dalla l. reg.le n. 41 del 2024, quantificati in euro 1.500.000 per l’anno 2024, si provvede con copertura nell’ambito del "fondo globale per il finanziamento di leggi regionali in corso di adozione", capitolo n. 1110070 - Denunciata introduzione nell’ambito della Regione Puglia della figura del psiconcologo non prevista dalla normativa nazionale, né dalle linee guida di tipo organizzativo per il funzionamento delle reti oncologiche fornite dall’Accordo Stato-Regioni n. 59 del 17 aprile 2019 - Previsione confliggente con la normativa statale di riferimento che disciplina i profili professionali nell’ambito del Servizio Sanitario Nazionale, limitandone l’assunzione a coloro che siano in possesso di un titolo di specializzazione contemplato dal decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca n. 50 del 2019, tra i quali non rientra quello menzionato nella normativa regionale - Contrasto con il principio elaborato dalla giurisprudenza costituzionale secondo cui l’individuazione delle figure professionali, con relativi profili e titoli abilitanti, è riservata allo Stato - Previsione di un sostegno psicologico in ambito oncologico che costituisce un livello ulteriore di assistenza, non rientrante tra le spese obbligatorie consentite alle Regioni che abbiano adottato un Piano di rientro - Contrasto con gli obiettivi di riequilibrio economico-finanziario perseguiti con l’Accordo del 29 novembre 2010 e con la correlata normativa interposta - Lesione dei principi fondamentali dello Stato in materia di coordinamento della finanza pubblica e di equilibrio di bilancio - Norme impugnate: Legge della Regione Puglia 10/12/2024, n. 41, recante «Disposizioni in materia di sostegno psicologico in ambito oncologico (psiconcologo)» - Dispositivo: non fondatezza - inammissibilità - Consulta, comunicato stampa, sent. n. 161 del 2025 - sent. n. 161 del 2025
Consulta. Favoreggiamento reale senza messa alla prova
Consulta. Rsa sindacali per le sigle più rappresentative
Consulta, sulla costituzione delle rappresentanze sindacali aziendali
Cassazione - Territoriale – Determinazione – Rinvio pregiudiziale alla Corte di cassazione ex art. 24-bis cod. proc. pen. – Effetti – Possibilità di disporlo in fase di indagini preliminari – Esclusione – Ragioni – Sentenza della Corte di cassazione che riconosce l’incompetenza territoriale del giudice per le indagini preliminari che ha emesso la misura cautelare personale e indica quello competente – Effetti – Indicazione - L’esito in sintesi: la Seconda Sezione penale ha affermato che il rinvio pregiudiziale ex art. 24-bis cod. proc. pen., il cui esito produce l’effetto generale e irreversibile dell’individuazione del giudice territorialmente competente, non può essere disposto nella fase delle indagini preliminari in ragione del carattere intrinsecamente dinamico della stessa. (In motivazione, la Corte ha altresì affermato che non produce l’effetto definitivo e vincolante sancito dall’art. 25 cod. proc. pen. la sentenza con cui la Corte di cassazione, chiamata a decidere sul ricorso avverso l’ordinanza del Tribunale del riesame confermativa della misura cautelare personale disposta dal giudice per le indagini preliminari, riconosce l’incompetenza territoriale di quest’ultimo e indica quello territorialmente competente, trattandosi di provvedimento che vincola solo i giudici direttamente interessati) - 35593_10_2025_pen_noindex
Cassazione. Procacciatore d’affari caratterizzato da occasionalità
Cassazione, penale. Oltraggio a pubblico ufficiale, la Cassazione chiarisce presupposti e limiti
Cassazione. La nonna che mantiene il nipote ha diritto all’assegno per il nucleo familiare
Cassazione. Infiltrazioni dal sovrastante lastrico solare di uso esclusivo_ chi paga le spese_
Cassazione. Istruzioni operative per il pignoramento esattoriale di crediti su conto corrente
Cassazione. Pignoramento, processo esecutivo e regolarità delle attestazioni di conformità
Tar Milano. Salva casa, linee guida del ministero senza valore vincolante
Tribunale di Roma. Genitori separati, a turno nella casa coniugale per vivere con il figlio
Cgt Abruzzo. Fondo pensione straniero, ritenute da rimborsare
Cgt Bergamo. Transfer pricing, stop al confronto con imprese non omogenee
CNF. Soci di capitale nelle società tra avvocati_ il CNF rimette la questione alla Consulta
INPS_ anche gli avvocati possono chiedere l’intervento del Fondo di garanzia TFR - INPS Messaggio-numero-3144-del-22-10-2025
Tax control framework_ pubblicato il regolamento del CNF per il funzionamento degli elenchi degli avvocati abilitati - Regolamento CNF 3-2025_Elenco certificatori TCF
Il Governo ha approvato il decreto sicurezza sul lavoro
AI Act, ecco gli strumenti pratici UE per adeguare aziende e PA - Agenda Digitale
Due data breach gravi e nessuno ne parla_ Regione Puglia, Aws - Agenda Digitale
Deepfake, dalle norme Ue al reato italiano_ tutele e limiti - Agenda Digitale
Ranucci, il Garante Privacy ha ragione_ ecco i motivi giuridici - Agenda Digitale
Superbonus, la donazione non evita la tassazione delle plusvalenze
Al Senato. Esimente ai politici e tetto alle condanne riforma al traguardo
Ponte sullo Stretto, il governo tira dritto,«Cantieri a febbraio» - I rilievi della Corte. Ambiente, costi e norme europee Tutti i nodi ancora da sciogliere
Commento. Se la corruzione è un reato che perde l’identità
Giudiziaria. Interferenze nella vita privata di Sangiuliano, nuova indagine su Boccia
Giudiziaria. Archiviate le accuse di violenza per La Russa jr
SPECIALE - Riforma costituzionale
Magistrati, separazione delle carriere_ sì definitivo del Senato - _ddl 1353-b__444508
Giustizia, la riforma è legge Parte la sfida referendum
Autonomia ancora garantita - Csm. Due organismi, Capo dello Stato alla guida
Il disciplinare affidato a un’Alta corte - Consiglieri individuati con sorteggio - Un anno a disposizione dopo il voto
Una task force dell’Avvocatura scende in campo per il Sì
Il Csm si sdoppia e i consiglieri togati saranno sempre scelti con sorteggio
In Europa carriere di norma separate, ma pm sotto il controllo dell’Esecutivo
Buona lettura.
(Ufficio stampa Ordine Avv. di Nola)
