04.XI.2025 [HIGHLIGHTS] della rassegna stampa

Scritto il 04/11/2025
da Ordine Avvocati Nola - Ufficio Stampa

Newsletter n. 383 del 04.XI.2025 

Si trasmettono di seguito gli highlight della Rassegna stampa on line del quotidiano “Il Sole 24 Ore” e di "Italia Oggi" inviati via mail - per iniziativa del Consiglio dell’Ordine - tramite il sistema di newsletter, agli Avvocati e ai Praticanti del Foro di Nola.  

Consulta - Previdenza - Pensioni - Pensione anticipata (cosiddetta "quota 100”) - Divieto di cumulo con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, a eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui - Interpretazione della Corte di cassazione, assunta come diritto vivente, secondo la quale la violazione del divieto di cumulo tra redditi pensionistici e da lavoro subordinato comporta la perdita totale del trattamento pensionistico non solo per i mesi in cui è stata espletata l’attività lavorativa, bensì per tutto l’anno solare di riferimento - Irragionevolezza degli effetti conseguenti al percepimento, da parte del pensionato, di un reddito da attività lavorativa dipendente (nel caso di specie: sproporzione assoluta tra la pensione recuperata dall'ente previdenziale e il reddito percepito) - Effetto manifestamente sproporzionato tale da compromettere il sostentamento dell’individuo e determinare un’ingiustificata traslazione patrimoniale a favore dell’ente previdenziale - Lesione del diritto acquisito al trattamento previdenziale - Violazione dei vincoli derivanti dagli obblighi internazionali per contrasto con il Protocollo addizionale alla CEDU in relazione alla garanzia del diritto di proprietà - Lesione della libertà e autonomia dell’individuo, privato di diritti patrimoniali necessari a garantirne la dignità personale e sociale - Norme impugnate: Art. 14, c. 3°, del decreto-legge 28/01/2019, n. 4, convertito, con modificazioni, nella legge 28/03/2019, n. 26 - Dispositivo: inammissibilità - Consulta, comunicato stampa, sent. n. 162 - sentenza n. 162

Consulta - Trasporto pubblico - Servizio di noleggio con conducente (NCC) - Decreto Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell’interno, n. 226 del 2024 avente a oggetto le modalità di tenuta e compilazione del foglio di servizio elettronico, di cui all'art. 11, c. 4, della legge n. 21 del 1992, ai fini dello svolgimento del servizio di noleggio con conducente effettuato esclusivamente mediante autovettura o motocarrozzetta, e l'individuazione delle specifiche tecniche - Definizioni - Registrazione dei vettori NCC sull’applicazione informatica - Modalità di compilazione del foglio di servizio per i contratti per singolo servizio e per i contratti di durata - Obblighi attinenti alla compilazione del foglio di servizio - Requisiti dell’applicazione informatica - Organismo responsabile per l’applicazione e l’archiviazione - Disposizioni in materia di protezione dei dati personali. Circolare del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Dipartimento per i trasporti e la navigazione, Direzione generale per la motorizzazione, prot. n. 34247 del 3 dicembre 2024, recante chiarimenti in ordine alle modalità di funzionamento del sistema informatico per la compilazione e gestione del foglio di servizio elettronico (FDSE), disciplinato con decreto interministeriale n. 226 del 2024 - Circolare del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Dipartimento per i trasporti e la navigazione, Direzione generale per la motorizzazione, prot. n. 36861 del 23 dicembre 2024 recante un programma progressivo di rilascio delle funzionalità del registro elettronico NCC e taxi e del foglio di servizio elettronico - Modalità di compilazione del foglio di servizio per i contratti di durata - Fasi del percorso di implementazione e rilascio del FDSE - Norme impugnate: Artt. 2, c. 1°, lett. a), b), d), e), f), g), h), m), o), q), s), t), z), aa), bb) ed ee), 3, c. 1°, 2° e 3°, da 4 a 10 nonché l'Allegato 2, richiamato dall'art. 4, l'Allegato 3 (Modello C), richiamato dall'art. 5, e l'Allegato 5, richiamato dall'art. 7, lett. c), del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, 16/10/2024, n. 226, adottato di concerto con il Ministero dell'interno; dei punti da 2 a 6 della circolare del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 03/12/2024, n. 34247,e delle fasi 2, 3 e 4 della circolare del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 23/12/2024, n. 36861 - Dispositivo: accoglie il ricorso - accoglie parzialmente il ricorso - Consulta, comunicato stampa, sent. n. 163 - sentenza n. 163

Consulta - Imprese - Calamità pubbliche - Contributi a vantaggio delle imprese (nella specie, imprese casearie) danneggiate dagli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012, nei territori dei comuni delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo - Previsione che dispone la concessione di contributi per il risarcimento dei danni economici subiti da prodotti in corso di maturazione ovvero di stoccaggio ai sensi del regolamento (CE) n. 510 del 2006 del Consiglio, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari, in strutture ubicate nei territori suindicati - Denunciata disciplina che comporta una differente modalità di trattamento nella liquidazione dei danni tra produttori, nella stessa area geografica, di formaggio Denominazione di Origine Protetta (DOP) e non, dinnanzi alla medesima origine dei danni patiti e alla potenziale identità dei danni stessi, nonché all’esistenza di caratteristiche di lavorazione e stagionatura simili - Lesione del principio di ragionevolezza per disparità del contributo previsto - Lesione della libertà di iniziativa economica privata e della libera concorrenza tra imprese - Previsione che, elargendo dei contributi per i danni subiti in favore di una sola tipologia di aziende, risulta irragionevole, poiché l’eventuale maggior pregio delle produzioni indicate può esser adeguatamente tutelato in termini di quantificazione del contributo per il maggior danno patito - Norme impugnate: Art. 3, c. 1°, lett. b-bis), del decreto-legge 06/06/2012, n. 74, convertito, con modificazioni, nella legge 01/08/2012, n. 122 - Dispositivo: non fondatezza - Consulta, comunicato stampa, sent. n. 164 - sentenza n. 164

Consulta - Impiego pubblico - Impiego regionale - Trattamento economico - Norme della Regione Campania - Previsione che, per il personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione degli organi politici del Consiglio regionale, tutte le voci del trattamento economico accessorio previste dagli istituti retributivi di cui ai contratti collettivi di lavoro, comprensive dei compensi per la produttività collettiva e per la qualità della prestazione individuale compresa qualsiasi indennità connessa a particolari funzioni e il compenso per il lavoro straordinario, sono sostituite da un unico emolumento omnicomprensivo, da corrispondere mensilmente, parametrato alle attività effettivamente assegnate - Previsione che l’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale determina i criteri di individuazione dell'ammontare dell’emolumento e le modalità di erogazione - Previsione che l’emolumento è calcolato tenendo conto del complessivo trattamento economico accessorio fissato dai contratti collettivi integrativi di lavoro riconosciuto al personale di ruolo del Consiglio regionale per gli istituti regolati dal CCNL - Denunciate previsioni che dispongono l’istituzione di un trattamento accessorio, posto a carico del bilancio e non del fondo salariale, non previsto dalla contrattazione collettiva nazionale di comparto e dalla legge statale di riferimento - Lesione della competenza legislativa esclusiva statale in materia di ordinamento civile - Lesione dell’equilibrio di bilancio e della sana gestione finanziaria - Elusione dei principi affermati nella sentenza della Corte costituzionale n. 146 del 2019 - Norme impugnate: Art. 23, c. 12° ter e quater, della legge della Regione Campania 27/01/2012, n. 1, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012 - 2014 della regione Campania (legge finanziaria regionale 2012)», aggiunti dall'art. 3, c. 1°, della legge della Regione Campania 04/03/2021, n. 2, recante «Modifiche alla legge regionale 14/10/2015, n. 11 (Misure urgenti per semplificare, razionalizzare e rendere più efficiente l’apparato amministrativo, migliorare i servizi ai cittadini e favorire l’attività di impresa. Legge annuale di semplificazione 2015), alla legge regionale 21/04/2020, n. 7 (Testo Unico sul commercio ai sensi dell’art. 3, c. 1° della legge regionale 14/10/2015, n. 11) e alla legge regionale 27/01/2012, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012 – 2014 della Regione Campania - legge finanziaria regionale 2012)» - Dispositivo: restituzione atti - jus superveniens - sentenza n. 165

Cassazione - Estradizione attiva – Principio di specialità – Ordinanza di sospensione – Contenente atto di impulso alla richiesta di estradizione suppletiva – Impugnabilità dell’atto di impulso – Esclusione – Ragioni – Fattispecie - L’esito in sintesi: la Sesta Sezione penale, in tema di rapporti giurisdizionali con Autorità straniere, ha affermato che l’ordinanza con cui la Corte di appello, in applicazione del principio di specialità, operante per effetto del divieto di estradizione sancito da trattati internazionali o da condizioni apposte al provvedimento con cui si fa luogo alla consegna, dispone la sospensione del processo per i fatti ad essa anteriori, diversi da quelli per i quali questa è avvenuta e contestualmente dà impulso alla richiesta di estensione dell’estradizione costituisce, in parte qua, provvedimento non impugnabile. (Fattispecie relativa ad estradizione attiva concessa dalla Repubblica Dominicana in base al Trattato di estradizione concluso in data 13 febbraio 2019, ratificato con legge 4 maggio 2021, n. 78, mediante decreto che condizionava la consegna alla circostanza che il consegnato in nessun caso fosse giudicato per fatti diversi da quelli che avevano motivato la sua estradizione) - 35851_11_2025_pen_noindex

Cassazione. Il libretto postale deve essere rimborsato al 50% al cointestatario superstite

Cassazione. L’interrogatorio preventivo finisce alle Sezioni unite

Cassazione. Precisazioni e conferme della Suprema Corte in tema di danno da perdita del rapporto parentale

Cassazione. Mancata conclusione del contratto definitivo di compravendita_ il promissario acquirente risarcisce per la detenzione illegittima dell’immobile protratta nel tempo

Cassazione. Richieste di denaro ad imprenditori_ ipotizzabile l’estorsione mafiosa se gli autori sono parenti del boss

Cassazione. La pena accessoria cade a fronte della riduzione della condanna in sede di esecuzione

Cassazione. Diritto all'“accompagnamento” per chi necessita della supervisione continua durante la deambulazione

Tar Lombardia. L’AI sbaglia i riferimenti giurisprudenziali_ ricorso bocciato e avvocato segnalato

Tar Lazio. Netflix e Amazon sfidano Agcom al Tar, «No agli obblighi come le telco»

Tribunale di Taranto. Obbligo di informativa se il prezzo dell’immobile è eccessivamente basso

Tribunale di Alessandria. Nella crisi passaggio di mano ma senza svendita

Tribunale di Bologna. Tutela del patrimonio del socio se funzionale al risanamento

Osservatorio Giustizia Digitale. Trasferimento dati, gli standard usa adeguati a regole UE - Osservatorio Giustizia Digitale. Trasferimento dati, gli standard usa adeguati a regole UE_1

Sovraindebitamento. Piani di ristrutturazione vietati all’imprenditore cancellato

Diritto di famiglia. Il minore erede tenuto a fare la dichiarazione dei redditi del defunto

Lavoro, assicurazioni e mutui, al palo la legge sull’oblio oncologico

Agenzia delle Entrate. Fusioni, senza perizia non si riportano le perdite

I professionisti, Pmi da salvare dalla stretta sulle compensazioni

Confprofessioni. Gli autonomi sono più tassati dei dipendenti

Criminalità, le grandi città chiedono risorse al Governo

Referendum, parte la corsa ma c’è lo scoglio del quesito

Sfratti lampo, niente decreto in Cdm, ora si valuta un disegno di legge

Caso Report e Garante privacy. Le opposizioni, Ghiglia si dimetta

Buona lettura.

(Ufficio stampa Ordine Avv. di Nola)