5.I.2026 [HIGHLIGHTS] della rassegna stampa

Scritto il 05/01/2026
da Ordine Avvocati Nola - Ufficio Stampa

Newsletter n. 2 del 05.I.2026

Si trasmettono di seguito gli highlight della Rassegna stampa on line del quotidiano “Il Sole 24 Ore” e di "Italia Oggi" inviati via mail - per iniziativa del Consiglio dell’Ordine - tramite il sistema di newsletter, agli Avvocati e ai Praticanti del Foro di Nola.  

Cassazione - Art. 2, comma 105, l. n. 244 del 2007 - Rinvio all’art. 5, commi 3 e 4, l. n. 206 del 2004 (come modificato dall’art. 2, comma 106, l. n. 244 del 2007) - Assegno vitalizio ex art. 2 l. n. 407 del 1998 - Figlio superstite non a carico di vittima del dovere di cui all’art. 1, commi 563 e 564, l. n. 266 del 2005 - Spettanza - Speciale assegno di euro 1.033,00 mensili - Spettanza – Esclusione - L’esito in sintesi: le Sezioni unite civili, pronunciandosi sulla questione di massima di particolare importanza rimessa dalla Sezione Lavoro con ordinanza interlocutoria n. 8628 del 2024, hanno enunciato il seguente principio di diritto: «In tema di provvidenze spettanti ai figli superstiti delle vittime del dovere di cui all'articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, il combinato disposto dei commi 105 e 106 dell’art. 2 della legge n. 244 del 2007, si interpreta nel senso che, a decorrere dal 1 gennaio 2008 : a) l'assegno vitalizio non reversibile di cui all'articolo 2 della legge 23 novembre 1998, n. 407 e successive modificazioni è riconosciuto, pur in presenza di coniuge superstite, in favore dei figli economicamente autonomi e non fiscalmente a carico della “vittima” al momento del decesso; b) lo speciale assegno vitalizio non reversibile di euro 1.033,00 mensili di cui all’art. 5, comma 3 della legge 3 agosto 2004 n. 206 del 2004, è riconosciuto ai figli superstiti della “vittima” secondo l’ordine stabilito dall’art. 6 della legge 13 agosto 1980 n. 466 e successive modificazioni» - 34713_12_2025_civ_noindex

Cassazione - Credito garantito da privilegio ex art. 316, comma 4, c.p.p. - Concorso con credito garantito da ipoteca - Anteriorità degli adempimenti pubblicitari - Rilevanza - Conseguenze - Prevalenza dell’ipoteca anteriormente iscritta - L’esito in sintesi: le Sezioni unite civili, pronunciandosi sulla questione di massima di particolare importanza sollevata dalla Terza sezione civile con ordinanza interlocutoria n. 19314 del 2024, hanno enunciato il seguente principio di diritto: «Il privilegio speciale immobiliare che, ai sensi dell’art. 316, comma 2, c.p.p., assiste i crediti da reato della parte civile si costituisce solo per effetto della trascrizione del sequestro conservativo penale sui beni dell’imputato o del responsabile civile e, quindi, in deroga al secondo comma dell’art. 2748 c.c., il conflitto con i crediti ipotecari è regolato in base all’anteriorità degli adempimenti di pubblicità costitutiva. Ne consegue che il credito assistito da ipoteca volontaria è preferito ai crediti privilegiati di cui all’art. 316, comma 2, c.p.p. se l’ipoteca è iscritta anteriormente alla trascrizione del sequestro» - 34681_12_2025_civ_noindex

Cassazione - SOCIETA'. Azione di rivendicazione di partecipazioni sociali - Dividendi - Art. 1148 c.c. - Applicabilità - Esclusione – Ragioni - L’esito in sintesi: la Seconda Sezione Civile, pronunciandosi su un’azione di rivendicazione di partecipazioni sociali, ha escluso l’applicabilità dell’art. 1148 c.c. ai relativi dividendi, enunciando il seguente principio di diritto: «I dividendi non sono conseguenza dell’utilizzo della res, ma rappresentano il portato di un’attività economica di produzione e scambio di beni e servizi e sono conseguiti in tanto in quanto vengano ottenuti utili nell’esercizio dell’attività d’impresa, che poi la società decida di distribuire. Gli utili (o dividendi) da distribuire ai soci rappresentano le eccedenze del patrimonio netto della società rispetto al capitale sociale iniziale. Conseguentemente, non maturano automaticamente, sicché non possono considerarsi come un corrispettivo del godimento di capitali da parte di terzi (art. 820 comma 3° c.c.), anche perché la distribuzione è deliberata dall’assemblea e non esiste un diritto all’ottenimento degli utili, se non di quelli la cui misura sarà stabilita appunto dall’assemblea stessa» - 34221_12_202_civ_noindex

Cassazione - Art. 2, comma 105, della l. n. 244 del 2007 - Rinvio all’art. 5, commi 3 e 4, della l. n. 206 del 2004 (come modificato dall’art. 2, comma 106, della l. n. 244 del 2007) - Assegno vitalizio ex art. 2 l. n. 407 del 1998 - Figlio superstite non a carico della vittima di criminalità organizzata – Spettanza - L’esito in sintesi: le Sezioni unite civili, pronunciandosi sulla questione di massima di particolare importanza rimessa dalla Sezione Lavoro con ordinanza interlocutoria n. 8628 del 2024, hanno affermato che, per effetto del rinvio operato dall’art. 2, comma 105, della l. n. 244 del 2007 ai benefici di cui all’art. 5, commi 3 e 4, della l. n. 206 del 2004 (come modificato dal comma 106 del suddetto art. 2 della l. n. 244 del 2007), l’assegno vitalizio ex art. 2 della l. n. 407 del 1998 spetta anche ai figli superstiti non a carico della vittima di criminalità organizzata34198_12_2025_civ_noindex

Cassazione - Prestazioni sanitarie in regime di convenzione col S.S.N. - Azione della struttura creditrice - Legittimazione passiva - Spettanza in capo alle A.S.L. - Eccezioni - Legittimazione di diverso soggetto ex art. 1, comma 10, d.l. n. 324 del 1993 (conv. con modif. dalla l. n. 423 del 1993) – Presupposti - L’esito in sintesi: le Sezioni unite civili, pronunciandosi nell’interesse della legge ex art. 363, comma 3, c.p.c., su questione oggetto di contrasto nella giurisprudenza di legittimità, hanno affermato il seguente principio di diritto: «La legittimazione passiva nelle azioni promosse da soggetti che erogano prestazioni sanitarie in regime di convenzione con le aziende sanitarie locali, ai sensi dell’art. 8-quinquies d.lgs. 502/92, spetta a queste ultime, in difetto, ai sensi dell’art. 1, comma 10, d.l. n. 324/1993, convertito in legge n 423/1993, di disposizione di legge regionale o, solo se richiamato in ambito contrattuale, di un provvedimento dell’autorità regionale che indichino un diverso Ente incaricato del pagamento per gli anni in contestazione» - 34301_12_2025_civ_noindex

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Buona lettura.

(Ufficio stampa Ordine Avv. di Nola)