30.I.2026 [HIGHLIGHTS] della rassegna stampa

Scritto il 30/01/2026
da Ordine Avvocati Nola - Ufficio Stampa

Newsletter n. 36 del 30.I.2026 

Si trasmettono di seguito gli highlight della Rassegna stampa on line del quotidiano “Il Sole 24 Ore” e di "Italia Oggi" inviati via mail - per iniziativa del Consiglio dell’Ordine - tramite il sistema di newsletter, agli Avvocati e ai Praticanti del Foro di Nola.  

Consulta. Droga alla guida, punibile solo chi è davvero pericoloso

Consulta - Spese di giustizia - Processo penale - Nomina del consulente tecnico - Denunciata previsione che, consentendo alle parti private la nomina di un consulente tecnico a spese dello Stato, ove sia stata ammessa perizia, rinvia alla disciplina sul gratuito patrocinio, segnatamente agli artt. 102 e 107 del d.P.R. n. 115 del 2002, che subordinano la nomina e la conseguente anticipazione a carico dell’Erario all’avvenuta ammissione al patrocinio - Denunciata conseguente preclusione della nomina del consulente tecnico (nella specie, traduttore, conoscitore della lingua araba), con spesa anticipata dall’Erario, da parte del difensore d’ufficio che assista un imputato, dichiarato assente ai sensi dell’art. 420-bis, c. 3°, codice di procedura penale, nell’ambito di un processo pendente per delitti commessi mediante gli atti di tortura quando, a causa della mancata assistenza dello Stato di appartenenza dell’imputato, è risultato impossibile avere la prova che quest’ultimo, pur consapevole del procedimento, sia stato messo a conoscenza della pendenza del processo per delitti commessi mediante gli atti di tortura definiti dall’art. 1 della Convenzione di New York contro la tortura (CAT) - Lesione del diritto di difesa e del principio, anche convenzionale, di parità tra le parti - Disparità di trattamento tra le parti processuali e tra i consulenti tecnici stessi - Norme impugnate: Art. 225, c. 2°, del codice di procedura penale, in relazione agli artt. 102 e 107, c. 3°, lett. d), del decreto del Presidente della Repubblica 30/05/2002, n. 115, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia. (Testo A)» - Dispositivo: illegittimità costituzionale parziale - Consulta, comunicato stampa, sent. n. 12-2026 - SENTENZA N. 12-2026

Cassazione - Igiene e sanità pubblica. Pandemia da Covid-19 - Inadeguata gestione e organizzazione del S.S.N. - Domanda risarcitoria dei familiari delle “vittime del covid” nei confronti della P.A. - Giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ex art. 133, comma 1, lett. c, d.lgs. n. 104 del 2010 - Sussistenza – Fondamento - L’esito in sintesi: la Sezioni Unite civili, pronunciandosi in sede di regolamento di giurisdizione, hanno stabilito che rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. c, del d.lgs. n. 104 del 2010, la controversia promossa dai familiari delle “vittime del covid” nei confronti della Presidenza del Consiglio, del Ministero della Salute e della Regione Lombardia, volta a ottenere il risarcimento dei danni non patrimoniali per la morte dei propri congiunti, fondandosi la causa petendi sull’inefficienza dello svolgimento dei compiti di amministrazione attiva nell’ambito del Servizio Sanitario Nazionale prima e durante la crisi pandemica da Covid-19 (e, dunque, su una condotta della P.A. connessa all’esercizio di poteri autoritativi), senza che assuma rilievo la dedotta violazione di diritti fondamentali, in mancanza di fonti normative che vincolino, nei contenuti, l’esercizio del suddetto potere - 1952_01_2026_civ_noindex

Cassazione - IMPUGNAZIONI CIVILI. Processo d’appello - Art. 352, comma 2, c.p.c. (nel testo anteriore alla riforma di cui al d.lgs. n. 149 del 2022) - Omessa fissazione dell’udienza di discussione orale ritualmente richiesta - Conseguenze - Nullità della sentenza - Questione di contrasto - L’esito in sintesi: la Sezione Terza civile ha disposto, ai sensi dell’art. 374, comma 2, c.p.c., la trasmissione del ricorso al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite, in relazione alla questione se, nell’ambito del giudizio d’appello, la mancata fissazione dell’udienza di discussione orale, a fronte di rituale istanza della parte, determini di per sé la nullità della sentenza, ovvero solo a fronte della deduzione degli specifici aspetti che la discussione avrebbe consentito di evidenziare o approfondire, colmando lacune e integrando gli argomenti ed i rilievi già contenuti nei precedenti atti difensivi - 2010_01_2026_civ_oscuramento_noindex 

Cassazione, s.u. La class action Covid passa al giudice amministrativo

Cassazione. La costituzione di fondo patrimoniale è atto di liberalità revocabile

Garante privacy. I controlli da remoto sull’auto aziendale solo con accordi sindacali

Più trasparenza nell’attività di lobbying Primo sì alla legge

Pex sulle newco, la trappola dell’holding period resta

L'intervista. Presidente Todde, «Oggi regna il caos normativo a pagare sono solo i territori»

Buona lettura.

(Ufficio stampa Ordine Avv. di Nola)