Newsletter n. 53 dell'11.II.2026
Si trasmettono di seguito gli highlight della Rassegna stampa on line del quotidiano “Il Sole 24 Ore” e di "Italia Oggi" inviati via mail - per iniziativa del Consiglio dell’Ordine - tramite il sistema di newsletter, agli Avvocati e ai Praticanti del Foro di Nola.
Cassazione - Reali – Sequestro preventivo a fini di confisca – Preesistente procedura di liquidazione giudiziaria – Crediti per prestazioni professionali del curatore fallimentare – Prededucibilità – Esclusione – Ragioni - L’esito in sintesi: la Terza Sezione penale ha affermato che, nel caso in cui sia disposto il sequestro preventivo a fini di confisca, ex art. 321, comma 2, cod. proc. pen., dell’intero patrimonio di una società di capitali nei cui confronti è stata instaurata una procedura di liquidazione giudiziaria, non è prededucibile il credito derivante da prestazioni professionali vantato dal curatore fallimentare, trovando applicazione, per effetto del rinvio operato dall’art. 104-bis, comma 1-bis, disp. att. cod. proc. pen., il disposto dell’art. 61, comma 3, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, che qualifica come prededucibili i soli crediti sorti in occasione o in funzione del procedimento penale e la previsione dell’art. 64, comma 7, del medesimo d.lgs., che non prevede “consecutio” tra la procedura concorsuale e il procedimento penale - 5451_02_2026_pen_noindex
Cassazione - Atto di appello – Presentato a decorrere dalle date stabilite dall’art. 3, commi 1 e 4, d.m. n. 217 del 2023 – Modalità di presentazione diverse dal deposito telematico – Ammissibilità – Esclusione – Ragioni - L’esito in sintesi: La Sesta Sezione penale, in tema di impugnazioni, ha affermato che, a decorrere dalle date dell’1 gennaio 2025 e dell’1 aprile 2025, rispettivamente fissate dall’art. 3, commi 1 e 4, d.m. 29 dicembre 2023, n. 217, l’una in via generale e l’altra con riguardo al giudizio abbreviato, al giudizio immediato e al giudizio direttissimo, e fuori dei casi previsti dall’art. 175-bis cod. proc. pen., l’atto di appello presentato dal difensore con modalità diverse dal deposito telematico previsto dall’art. 111-bis cod. proc. pen. è inammissibile, ai sensi degli artt. 582 e 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., senza che possa assumere rilievo il fatto che l’impugnazione è comunque giunta a conoscenza del giudice competente a deciderne, in quanto la riforma delle modalità di deposito degli atti, correlata all’introduzione del processo penale telematico, persegue un interesse di rilievo pubblicistico, prevalente sui contingenti interessi degli attori processuali - 5252_02_2026_pen_noindex
Cassazione. Responsabilità anche con Dvr inadeguato
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Percezione della corruzione, l’Italia arretra di un punto
Buona lettura.
(Ufficio stampa Ordine Avv. di Nola)
