Newsletter n. 95 del 16.III.2026
Si trasmettono di seguito gli highlight della Rassegna stampa on line del quotidiano “Il Sole 24 Ore” e di "Italia Oggi" inviati via mail - per iniziativa del Consiglio dell’Ordine - tramite il sistema di newsletter, agli Avvocati e ai Praticanti del Foro di Nola.
Consulta - Bilancio e contabilità pubblica – Contenimento della spesa pubblica – Cassa italiana di previdenza e assistenza dei geometri liberi professionisti (CIPAG) – Partecipazione al contenimento della spesa pubblica – Mezzo alternativo di adempimento – Riversamento forfettario annuale, a decorrere dal 2014, al bilancio dello Stato, ferme restando le disposizioni vigenti che recano vincoli in materia di spese di personale – Irragionevolezza, lesione delle posizioni previdenziali degli iscritti e del principio di buon andamento dell’ente nella gestione amministrativa – Illegittimità costituzionale in parte qua - Norme impugnate: Art. 1, c. 417°, della legge 27/12/2013, n. 147, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)» - Dispositivo: illegittimità costituzionale parziale - Consulta, comunicato stampa, sent. n. 29-26 - SENTENZA N. 29-2026
Cassazione - TRIBUTI. Definizione agevolata ex art. 1, comma 231, l. n. 197 del 2022 (cd. Rottamazione-quater) - Art. 12-bis d.l. n. 84 del 2025 - Estinzione del giudizio - Presupposti - Versamento della prima o unica rata - Sufficienza - Debiti di natura non tributaria - Applicabilità - Condizioni - Estensione dell’efficacia al coobbligato non aderente - L’esito in sintesi: le Sezioni unite civili, pronunciandosi sulla questione rimessa dalla Terza sezione civile con ordinanza interlocutoria n. 8383 del 2025, hanno enunciato i seguenti principi di diritto: - «in forza della norma di interpretazione autentica di cui all’art. 12-bis d. legge n. 84 del 17 giugno 2025 come convertito in legge n. 108 del 30 luglio 2025, ai soli fini dell'estinzione dei giudizi aventi a oggetto i debiti compresi nella dichiarazione di adesione alla definizione agevolata di cui al comma 235 del medesimo articolo 1 della legge n. 197 del 2022 e di cui al comma 1 dell'articolo 3-bis del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15, l'effettivo perfezionamento della definizione si realizza con il versamento della prima o unica rata delle somme dovute e l'estinzione è dichiarata dal giudice d'ufficio dietro presentazione, da parte del debitore o dell'Agenzia delle entrate - Riscossione che sia parte nel giudizio ovvero, in sua assenza, da parte dell'ente impositore, della dichiarazione prevista dallo stesso articolo 1, comma 235, della legge n. 197 del 2022 e della comunicazione prevista dall'articolo 1, comma 241, della medesima legge n. 197 del 2022 o dall'articolo 3-bis, comma 2, lettera c), del citato decreto-legge n. 202 del 2024 e della documentazione attestante il versamento della prima o unica rata»; - «la procedura di definizione agevolata di cui all’art. 1 co. 231 segg. l. 197/22 (c.d. ‘rottamazione quater’) può essere esperita anche per debiti di natura non tributaria, purché risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022»; - «nel caso di solidarietà passiva per il debito posto in riscossione, la definizione agevolata di cui all’art. 1 co. 231 segg. l. 197/22 produce i suoi effetti sostanziali e processuali, tra i quali l’estinzione del giudizio, anche nei confronti del co-obbligato non aderente» - 5889_03_2026_civ_noindex
Cassazione. Il servizio nelle paritarie non vale per il pre-ruolo
Cassazione. Negato il risarcimento per i buoni postali prescritti
Tribunale di Lecce. Misure protettive, è decisivo il parere fornito dall’esperto - Giurisprudenza di merito. Il blocco può riguardare anche le cambiali e gli assegni postdatati
Tar Calabria. No al diritto di accesso per semplici informazioni
Tar Lombardia. Graduatorie, stop ai vincoli quando si sceglie il concorso
Cgt Rimini. Ricerca, il tax credit si contesta solo con regole dell’epoca (ed è esistente)
Cgt Milano. Alt alla riassunzione in Cgt se l’opposizione è ancora davanti al giudice civile
Cgt Taranto. Tari su capannoni locati, proprietario sanzionato per omessa dichiarazione
Abilitazioni, accelera il calo degli aspiranti professionisti
Lavoratori migranti e aziende, nuova frontiera degli studi legali
Agcm. Requisiti, durata e controlli, il rating di legalità si rafforza
Auto estinzione delle azioni, patto tra società e investitori - IN SINTESI
Voto plurimo per preservare la governance, così si separano partecipazione e controllo - Flessibilità nell’uso dei diritti particolari
Flessibilità nell’uso dei diritti particolari
Patente a crediti, se c’è sommerso la decurtazione scatta con il verbale
Alcol o droghe sul lavoro, possibile la visita per mansioni a rischio
Liquidità dall’immobile, per gli over 60 meno opzioni - Il prestito fra ragioni del flop e correttivi
Il prestito fra ragioni del flop e correttivi
dl PNRR. Mediazione, un piano per l’ampliamento
L'analisi. CORTE CONTI, L’INTERPRETAZIONE NON PUO' RIBALTARE LA RIFORMA
Buona lettura.
(Ufficio stampa Ordine Avv. di Nola)
