7.IV.2026 [HIGHLIGHTS] della rassegna stampa

Scritto il 07/04/2026
da Ordine Avvocati Nola - Ufficio Stampa

Newsletter n. 135 del 7.IV.2026

Si trasmettono di seguito gli highlight della Rassegna stampa on line del quotidiano “Il Sole 24 Ore” e di "Italia Oggi" inviati via mail - per iniziativa del Consiglio dell’Ordine - tramite il sistema di newsletter, agli Avvocati e ai Praticanti del Foro di Nola.  

Consulta - Autorità indipendenti - Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM) - Previsione che per assicurare il relativo finanziamento vengono applicati contributi a carico dei soli imprenditori con fatturato superiore a 50 milioni di euro - Previsione che la soglia massima di contribuzione a carico di ciascuna impresa non può essere superiore a cento volte la misura minima - Norme impugnate: Art. 10, c. 7° ter e quater, della legge 10/10/1990, n. 287, aggiunti all'art. 5 bis, c. 1°, del decreto-legge 24/01/2012, n. 1, convertito, con modificazioni, nella legge 24/03/2012, n. 27 - Dispositivo: non fondatezza - Consulta, comunicato stampa, sent. n. 46 - SENTENZA N. 46-2026 

Consulta - Parlamento - Immunità parlamentari - Atti di intercettazione audio e video nonché di perquisizione domiciliare effettuati dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catania, autorizzati con decreti del Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale, nei locali della segreteria politica della on. Valeria Sudano, senatrice all’epoca dei fatti, nell’ambito di un procedimento penale in cui risulta indagato, tra l’altro, L.R.L. S., suo partner convivente - Ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri sollevato dal Senato della Repubblica nei confronti dell’autorità giudiziaria e, in particolare, della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catania - Denunciata mancata previa richiesta di autorizzazione alla Camera di appartenenza - Lesione delle attribuzioni costituzionali del Senato della Repubblica - Denunciata mancata successiva richiesta di autorizzazione alla Camera di appartenenza, laddove l’autorità giudiziaria abbia agito, all'origine, inconsapevolmente - Interferenza con la libertà e l’autonomia della funzione parlamentare - Denunciata perquisizione disposta ed eseguita senza la necessaria autorizzazione della Camera di appartenenza - Violazione dell’obbligo di acquisire preventivamente l’autorizzazione della Camera di appartenenza in tutti i casi in cui si debba procedere ad un accesso nel domicilio di un parlamentare, accompagnato da attività di ricerca e osservazione dei luoghi privati - Richiesta alla Corte costituzionale di dichiarare la violazione della sfera di attribuzioni costituzionalmente garantite al Senato per tramite degli atti di indagine effettuati dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catania, conseguentemente dichiarando la nullità dei decreti emessi dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania autorizzativi delle sopra indicate intercettazioni audio e video, e comunque la inutilizzabilità delle captazioni così acquisite - Norme impugnate: Sorto a seguito degli atti di indagine effettuati dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Catania e dei decreti del Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale 12/04/2019 e 01/08/2019, nell'ambito del procedimento penale iscritto al n. 2280-2018 R.G.N.R - Dispositivo: respinge il ricorso - Consulta, comunicato stampa, sent. n. 47 - SENTENZA N. 47-2026 

Consulta - Processo penale - Sospensione del procedimento con messa alla prova - Reati di cui all’art. 73, c. 5, del d.P.R. n. 309 del 1990 (reati di “piccolo spaccio”) - Mancato inserimento nel novero dei reati di cui all'art. 550, c. 2, lett. c), codice di procedura penale (casi di citazione diretta a giudizio), ai fini della possibilità di chiedere la sospensione del procedimento con messa alla prova - Norme impugnate: Artt. 168 bis, primo comma, del codice penale, 550, comma 2, del codice di procedura penale e 73, c. 5°, del decreto del Presidente della Repubblica 09/10/1990, n. 309 - Dispositivo: manifesta infondatezza - SENTENZA N. 48-2026

Consulta. Intercettazioni ambientali, la Corte fissa i limiti se coinvolti parlamentari

Cassazione - Responsabilità civile di cui all’art. 2049 cod. civ., nel processo penale, di associazioni o federazioni sportive per i reati commessi dai soggetti dei quali si avvalgono per le competizioni – Sussistenza – Condizioni - L’esito in sintesi: la Quinta Sezione penale ha affermato che sussiste, nel processo penale, la responsabilità civile di cui all’art. 2049 cod. civ. delle associazioni o delle federazioni sportive, anche dilettantistiche, per i reati commessi dai soggetti dei quali esse si avvalgono per le competizioni, pur in assenza di un rapporto di lavoro dipendente e/o a titolo oneroso tra preponente e preposto, nel caso in cui sia accertato un nesso di occasionalità necessaria tra l’attività di quest’ultimo e l’illecito - 12258_03_2026_pen_noindex

Cassazione - Locazione o concessione a diverso titolo di immobili destinati all’esercizio di impianti di reti di comunicazione elettronica ad uso pubblico - Art. 51, comma 4, del d.lgs. 239 del 2003 - Diritto di prelazione e riscatto ex artt. 38 e 39 della l. 392 del 1978 - Applicabilità - Questione di legittimità costituzionale - L’esito in sintesi: la Sezione Terza civile ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 51, comma 4, del d.lgs. 1° agosto 2003, n. 259, per violazione degli artt. 3 e 41 della Costituzione, nella parte in cui non prevede – in caso di locazione o concessione a diverso titolo, reale o personale, dei beni immobili, o di porzione di essi, destinati alla installazione e all’esercizio degli impianti di reti di comunicazione elettronica ad uso pubblico di cui al comma 1 - che il diritto di prelazione e retratto, di cui agli artt. 38 e 39 della legge 27 luglio 1978, n. 392, possa essere esercitato pur quando l’atto dispositivo, relativo a tali beni immobili o porzione di essi, abbia ad oggetto la costituzione, in favore di terzi, di un diritto reale “minore”, e segnatamente l’usufrutto o la superficie. Con riferimento all’art. 3 Cost., la S.C. ha osservato come la scelta del legislatore appaia, innanzitutto, «di dubbia ragionevolezza», atteso che «se, per un verso, la norma suddetta ha inteso “riconfermare” per il locatario il diritto di prelazione e recesso, nonché estenderlo a chi abbia a diverso titolo - rispetto alla locazione - la titolarità di un diritto personale o reale sulle “res” destinate alla installazione ed all’esercizio degli impianti di reti di comunicazione elettronica ad uso pubblico, essa, per altro verso, non ha previsto, con scelta contraddittoria, la possibilità di far valere tale diritto nel caso in cui l’atto dispositivo, in favore del terzo abbia natura diversa dal trasferimento della proprietà». In merito alla dedotta violazione dell’art. 41 Cost., la Corte ha precisato che «la mancata previsione anche degli atti costitutivi di diritti reali minori, segnatamente l’usufrutto e la superficie (i soli che appaiono compatibili con la presenza delle suddette installazioni sulle aree “de quibus”), tra quelli in relazione ai quali il diritto di prelazione e recesso potrà essere esercitato, rischia di trasformarsi in un facile escamotage per quegli operatori che, senza operare alcun investimento nel settore, hanno la possibilità, così, di acquisire la disponibilità degli impianti di reti di comunicazione elettronica attraverso atti diversi dalla compravendita», tale da determinare un effetto distorsivo della concorrenza, «per giunta in un settore, qual è quello dello “sviluppo dei sistemi di telecomunicazione”, nel quale vengono in rilievo - secondo la giurisprudenza costituzionale - “rilevanti interessi nazionali”, essendo i relativi impianti “necessari al paese” (così C. cost., sent. 307 del 2003, in particolare il § 7. del Considerato in diritto)» - 8324_04_2026_civ_noindex 

Cassazione. La svolta nel terzo grado, rischio abuso di processo per cause pretestuose

Cassazione. Estorce chi minaccia di licenziare per imporre condizioni illegittime

Corte Ue. L’archiviazione non ferma il giudice tributario

Tribunale di Milano. La concessione abusiva del credito non rende nullo il contratto tra banca e società

Tribunale di Milano. Continuità aziendale con la fusione della debitrice

Cgt Lazio. Separazioni, sono esenti anche i trasferimenti degli immobili ai figli

Giustizia. Con il Gip collegiale più garanzie ma rischio paralisi - I VUOTI IN ORGANICO UFFICIO PER UFFICIO

Garante privacy. Dati dell’ex collaboratore subito via dal sito aziendale

Contenzioso. Rischio di assoluzione «neutra» per i procedimenti fiscali

Fisco, la carica delle micro liti nei nuovi ricorsi in Cassazione - LE CIFRE IN GIOCO

USA. Nevada, giudice boccia le detenzioni dell’Ice

Commento. L’essenza della giurisdizione del Pubblico Ministero

Buona lettura.

(Ufficio stampa Ordine Avv. di Nola)