8.IV.2026 [HIGHLIGHTS] della rassegna stampa

Scritto il 08/04/2026
da Ordine Avvocati Nola - Ufficio Stampa

Newsletter n. 139 dell'8.IV.2026

Si trasmettono di seguito gli highlight della Rassegna stampa on line del quotidiano “Il Sole 24 Ore” e di "Italia Oggi" inviati via mail - per iniziativa del Consiglio dell’Ordine - tramite il sistema di newsletter, agli Avvocati e ai Praticanti del Foro di Nola.  

Cassazione - Danno alla salute superiore al 9% - Portata applicativa della T.U.N. - Potere del giudice di discostarsi dai parametri di liquidazione indicati nella T.U.N. - Obbligo di motivazione - Rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c. - L’esito in sintesi: la Sezione Terza civile - pronunciandosi sul rinvio pregiudiziale sollevato, ai sensi dell’art. 363-bis c.p.c., dal Tribunale di Milano, con ordinanza del 18 luglio 2025 ed avente ad oggetto la questione della individuazione del criterio di liquidazione del danno biologico da invalidità macropermanente in caso di sinistro, nella specie da circolazione stradale, verificatosi in data antecedente a quella (5 marzo 2025) di entrata in vigore della Tabella Unica Nazionale (T.U.N.) adottata con d.P.R. 13 gennaio 2025, n. 12 - ha esplicitato la portata applicativa della T.U.N., quale parametro generale per la liquidazione del danno non patrimoniale per lesione del diritto alla salute, sia ratione temporis che ratione materiae affermando i seguenti principi: «La Tabella Unica Nazionale (T.U.N.), emanata dal d.P.R. n. 12/2025, in quanto da riconoscersi quale parametro della valutazione equitativa del danno non patrimoniale da lesione del bene salute conforme alle disposizioni di cui agli artt. 1226 e 2056 c.c., trova applicazione generalizzata in via indiretta, cioè non in forza di diretta efficacia normativa, bensì come parametro del potere del giudice di cui a tali norme, con riferimento a liquidazioni formalmente estranee al suo ambito di applicazione diretta e, dunque, a sinistri causativi di danno biologico verificatisi prima del 5 marzo 2025 e pur non derivanti dalla circolazione di veicoli e natanti e da responsabilità sanitaria». «Il giudice, nella liquidazione del danno alla salute da effettuarsi nel caso concreto, potrà, dunque, discostarsene – eventualmente anche reputando di applicare una tabella ‘pretoria’ - solo in forza di una motivazione che dia puntualmente conto di circostanze del tutto peculiari, più rilevanti nell’àmbito regolato oggettivamente, ratione materiae, dalla T.U.N.» - 8630_03_2026_civ_noindex

Cassazione. Le sanzioni civili non rilevano per il Durc

Cassazione. Operazioni inesistenti Iva, doppia stretta fiscale

Cassazione. Superamento del comporto, alt al licenziamento tardivo

Cassazione. Macrolesioni, Tabella unica nazionale per tutti i risarcimenti e senza limiti

Cassazione. Naspi, nessuna notifica all’Inps se l’attività di lavoro è a reddito zero

Cassazione. Amministratore di fatto anche svincolato dall’attività produttiva

Cassazione. Non si può annettere un’apertura sul vano scala

Tribunale di Milano. La liberatoria non incide sull’esistenza o meno di successivi conguagli

Tribunale di Napoli. Supercondominio. Iter ad hoc se l’edificio non ha un rappresentante

Giustizia. Appello cartaceo fino alla completa informatizzazione del processo

Le ragioni del diritto. Una cura contro la crisi del sapere giuridico

Dl Sicurezza, resta la stretta sui coltelli Deroga ampia sul giustificato motivo

Targhe alterne, lavoro agile, limiti alla velocità,gli antidoti al caro energia

L'intervista. Tremonti, «Il nodo di Gordio dall’Ucraina all’Iran, ma l’Europa può ripartire»

Commento. Il contratto collettivo e gli errori da evitare nella delega

Commento. Longevità e nutrizione sul fronte dei diritti

L’IDENTIKIT. Il grande filosofo tedesco Jürgen Habermas (1929-2026)

Buona lettura.

(Ufficio stampa Ordine Avv. di Nola)