15.XII.2023 [HIGHLIGHTS] della rassegna stampa

Scritto il 15/12/2023
da Ordine Avvocati Nola - Ufficio Stampa

Newsletter n. 522 del 15.XII.2023  

Si trasmettono di seguito gli highlight della Rassegna stampa on line del quotidiano “Il Sole 24 Ore” e di "Italia Oggi" inviati via mail - per iniziativa del Consiglio dell’Ordine - tramite il sistema di newsletter, agli Avvocati e ai Praticanti del Foro di Nola.  

Cassazione - Prestazione di struttura sanitaria convenzionata con il SSN - Natura - Contratto a favore di terzo - Ritardo nel pagamento del corrispettivo da parte dell'amministrazione obbligata - Conseguenze - Interessi moratori ex d.lgs. n. 231 del 2002 - Applicabilità. - L’esito in sintesi: le Sezioni Unite Civili – pronunciando su questione di massima di particolare importanza – hanno enunciato il seguente principio: «Le prestazioni sanitarie erogate ai fruitori del Servizio sanitario nazionale dalle strutture private con esso accreditate, sulla base di un contratto scritto, accessivo alla concessione che ne regola il rapporto di accreditamento, concluso dalle stesse con la pubblica amministrazione dopo l’8 agosto 2002, rientrano nella nozione di transazione commerciale di cui all’art. 2 del d.lgs n. 231 del 2002, avendo le caratteristiche di un contratto a favore di terzo, ad esecuzione continuata, per il quale alla erogazione della prestazione in favore del privato da parte della struttura accreditata corrisponde la previsione dell’erogazione di un corrispettivo da parte dell’amministrazione pubblica. Ne consegue che, in caso di ritardo nella erogazione del corrispettivo dovuto da parte della amministrazione obbligata, spettano alle strutture private accreditate gli interessi legali di mora ex art. 5 del d.lgs. n. 231 del 2002». - Sentenza n. 35092, del 14.12.2023

Cassazione – Se, dopo le modifiche introdotte dall'art. 2, comma 1, lett. b), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, la competenza per materia per il delitto di lesioni personali con malattia di durata superiore a venti giorni e non eccedente i quaranta, appartenga al tribunale ovvero al giudice di pace. - Decisione - La competenza per materia in ordine al delitto di lesioni personali procedibili a querela appartiene al giudice di pace sia nei casi di malattia di durata inferiore ai venti giorni che in quelli in cui la durata della malattia sia superiore a venti giorni e non ecceda i quaranta. - Riferimenti normativi: Cost., artt. 25, secondo comma, 101, secondo comma; cod. pen., art. 582; d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, art. 2, comma 1, lett. b); legge 24 novembre 1999, n, 468; d.lgs. 28 agosto 2000, art. 4 - ordinanza n. 42858-23

Cassazione - Se, in tema di concorso di persone nel reato di cessione di sostanze stupefacenti, il medesimo fatto storico possa essere ascritto a un concorrente a norma dell'art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 e a un altro concorrente a norma dell'art. 73, comma 5, del medesimo d.P.R. - Decisione: affermativa. - Riferimenti normativi: Cod. pen., art. 110; d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73. - ordinanza n. 32320-23 

Cassazione - Recidiva che integri una circostanza aggravante ad effetto speciale – Contestazione suppletiva avvenuta dopo la decorrenza del termine di prescrizione del reato originariamente contestato – Valutazione ai fini del tempo necessario a prescrivere – Esclusione. - L’esito in sintesi: le Sezioni Unite penali hanno affermato che, ai fini della determinazione del tempo necessario a prescrivere, l’aumento di pena per la recidiva che integri una circostanza aggravante ad effetto speciale non rileva se la stessa sia stata oggetto di contestazione suppletiva dopo la decorrenza del termine di prescrizione previsto per il reato come originariamente contestato. - Sentenza n. 49935, deposito del 14 dicembre 2023 

Cassazione - Controversia avente ad oggetto il diniego opposto dall’Agenzia delle entrate (cd. “comunicazione di scarto”) alla domanda di contributo a fondo perduto richiesto ex art. 25 del d.l. n. 34 del 2020 - Giurisdizione del giudice ordinario – Sussistenza (…) Giudizio di cassazione. - Rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c. - Giudizio tributario di merito - Applicabilità. Rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c. - Questione di diritto incidente sulla giurisdizione del giudice adito - Ammissibilità - Poteri di accertamento in fatto della S.C. - Esclusione. - L’esito in sintesi: le Sezioni Unite Civili – pronunciandosi su rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c. – hanno enunciato il seguente principio: «In tema di contributo a fondo perduto previsto dall’art. 25 del d.l. n. 34 del 2020 a favore dei soggetti colpiti dall’emergenza epidemiologica "Covid-19", il comma dodicesimo di tale disposizione, nella parte in cui prevede, all’ultimo periodo, che per le controversie relative all’atto di recupero si applicano le disposizioni previste dal d.lgs. n. 546 del 1992, non trova applicazione ai giu-dizi aventi ad oggetto l’impugnazione del provvedimento di diniego del con-tributo adottato dall’Agenzia delle entrate (c.d. scarto telematico)».

Nell’affermare il predetto principio, le Sezioni Unite della S.C., in relazione a questioni aventi carattere logicamente e giuridicamente preliminare e riguardanti l’art. 363-bis c.p.c., hanno anche statuito che:

  • l’istituto del rinvio pregiudiziale è applicabile anche nel giudizio tributario di merito, in considerazione della sua funzione nomofilattico-deflattiva e, quindi, dell’utilità di tale strumento proprio in una materia in cui si rivela particolarmente pressante l’esigenza di assicurare l’uniforme interpretazione del diritto, anche al fine di contenere la proliferazione del contenzioso;
  • è consentito il rinvio pregiudiziale di una questione di diritto incidente sulla giurisdizione del giudice adito, «configurandosi lo stesso come uno strumento complementare a quelli già previsti dal codice di rito, rispetto ai quali svolge una funzione diversa, orientata non solo e non tanto tanto alla definizione della singola controversia pendente dinanzi al giudice che dispone il rinvio, quanto all’enunciazione di un principio di diritto suscettibile di applicazione in un numero indefinito di giudizi, già pendenti o futuri, nei quali si ponga la medesima questione», ferma restando la preclusione al compimento di indagini di fatto da parte della S.C., il cui esame investe il quesito di diritto formulato dal giudice di merito (rispetto al quale la situazione di fatto prospettata viene in considerazione esclusivamente ai fini della valutazione in ordine alla rilevanza della questione). - Sentenza n. 34851, del 13.12.2023 

Cassazione - Accettazione dell’eredità con beneficio d’inventario devoluta in favore di minore di età - Natura dell’inventario - Omessa redazione - Conseguenze - Rinuncia all’eredità da parte del minore nei termini di cui all’art. 489 c.c. - Condizioni. - L’esito in sintesi: in tema di successioni “mortis causa”, la Sezione Seconda civile ha disposto, ai sensi dell’art. 374, comma 2, c.p.c., la trasmissione del ricorso alla Prima Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite, ravvisando un contrasto ovvero una questione di massima di particolare importanza in relazione alla natura del procedimento di accettazione con beneficio di inventario delle eredità devolute in favore dei minori di età e alle conseguenze derivanti dalla mancata redazione dell’inventario. In particolare:

  1. se, nel caso di eredità devoluta ai minori o agli incapaci, l’accettazione beneficiata costituisca una fattispecie complessa a formazione progressiva che richiede per il suo perfezionamento e ad ogni altro effetto anche la redazione dell’inventario, o se tale adempimento operi esclusivamente quale causa di decadenza dalla limitazione di responsabilità per i debiti ereditari;
  2. se - quindi - tale beneficio si acquisti o meno in via automatica per effetto della dichiarazione ex art. 484 c.c. resa dal rappresentante dell’incapace o solo con la redazione dell’inventario, questione che incide anche sul regime della responsabilità per i debiti nel periodo intermedio;
  3. se il chiamato (incapace o minore) nel cui interesse non sia stata fatta la dichiarazione ex art. 484 c.c., ma non l’inventario, possa rinunciare all’eredità fino a che non sia spirato il termine di un anno previsto dall’art. 489 c.c. - Ordinanza n. 34852, del 13.12.2023 

Cassazione - Se, ai fini della determinazione del tempo necessario a prescrivere, l'aumento di pena per la recidiva che integri una circostanza aggravante ad effetto speciale rilevi anche se la stessa sia stata oggetto di contestazione suppletiva dopo la decorrenza del termine di prescrizione previsto per il reato come originariamente contestato. - Decisione: negativa. Riferimenti normativi: Cod. pen., artt. 99, 157; cod. proc. pen., artt. 129, 517 - Sentenza n. 49935-23 

Consulta - Reati e pene – Rapina – Divieto di equivalenza o di prevalenza della circostanza attenuante del vizio parziale di mente (art. 89 cod. pen.) sulla circostanza aggravante dell’avere commesso il fatto in un edificio o altro luogo destinato in tutto o in parte a privata dimora o nelle pertinenze di essa o in luoghi tali da ostacolare la pubblica o privata difesa (art. 628 cod. pen, terzo comma, numero 3- bis ) – Irragionevole disparità di trattamento rispetto a quanto previsto per il minore d’età – Illegittimità costituzionale in parte qua. - sentenza Consulta n. 217-2023

Cassazione. Bastano due telefonate a far scattare lo stalking - Consulta. Compenso garantito nel complesso - Corte UE. Privacy, indennizzi più facili

Cassazione. La molestia extralavoro porta al licenziamento - Corte UE. Quarantena da Covid, italiani super tutelati – Spending review, Casse ancora a secco

Sentenza Cassazione penale 45861-2023. Bastano due telefonate per lo stalking

Sentenza Cassazione. Licenziato il capo che molesta le colleghe

Sentenza Tar del Lazio 18386-2023. Immobili abusivi e superbonus

Corte UE, su richiesta del Tribunale di Milano. Impianti inquinanti, il placet a operare valido fino a prova contraria

Sentenza Corte UE, causa C-340-21 del 14-12-2023. Criminalità informatica

Rottamazione, la proroga è legge

Rottamazione quater, prime due rate regolarizzabili entro lunedì 18

Decreto legge collegato fiscale approvato dalle Camere

Il Tar rinvia alla Corte Ue il regolamento Agcom sull’equo compenso

Congresso. Ordinamento forense, avvocatura in pressing per una (nuova) riforma

Gare, il curatore può essere autorizzato all’appalto

Fornitore da sostituire se non rispetta gli standard

Commento. Arriva il parere dell’avvocatura Ue e torna il dilemma tra lavoro e salute

Commento. Kissinger, Moro e quell’equivoco che occorreva chiarire

Buona lettura. 

(Ufficio stampa Ordine Avv. di Nola)