20.XII.2023 [HIGHLIGHTS] della rassegna stampa

Scritto il 20/12/2023
da Ordine Avvocati Nola - Ufficio Stampa

Newsletter n. 531 del 20.XII.2023  

Si trasmettono di seguito gli highlight della Rassegna stampa on line del quotidiano “Il Sole 24 Ore” e di "Italia Oggi" inviati via mail - per iniziativa del Consiglio dell’Ordine - tramite il sistema di newsletter, agli Avvocati e ai Praticanti del Foro di Nola.  

Cassazione, S.U. - Assegno divorzile - Componente perequativo-compensativa - Accertamento dei presupposti per l’attribuzione e quantificazione - Convivenza prematrimoniale - Rilevanza - Condizioni. - L’esito in sintesi: le Sezioni Unite Civili – pronunciando su questione di massima di particolare importanza – hanno enunciato il seguente principio: «Ai fini dell’attribuzione e della quantificazione, ai sensi dell’art. 5, comma 6, l. n. 898/1970, dell’assegno divorzile, avente natura, oltre che assistenziale, anche perequativo-compensativa, nei casi peculiari in cui il matrimonio si ricolleghi a una convivenza prematrimoniale della coppia, avente i connotati di stabilità e continuità, in ragione di un progetto di vita comune, dal quale discendano anche reciproche contribuzioni economiche, laddove emerga una relazione di continuità tra la fase «di fatto» di quella medesima unione e la fase «giuridica» del vincolo matrimoniale, va computato anche il periodo della convivenza prematrimoniale, ai fini della necessaria verifica del contributo fornito dal richiedente l’assegno alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno dei coniugi, occorrendo vagliare l’esistenza, durante la convivenza prematrimoniale, di scelte condivise dalla coppia che abbiano conformato la vita all’interno del matrimonio e cui si possano ricollegare, con accertamento del relativo nesso causale, sacrifici o rinunce, in particolare, alla vita lavorativa/professionale del coniuge economicamente più debole, che sia risultato incapace di garantirsi un mantenimento adeguato, successivamente al divorzio». - Sentenza n. 35385, del 18.12.2023

Cassazione. Sentenza di non doversi procedere ex art. 420-quater cod. proc. – Ricorribilità per cassazione – Esclusione – Ragioni. - L’esito in sintesi: la Seconda Sezione penale, in tema di impugnazioni, ha affermato che, in applicazione del principio generale di tassatività dei mezzi d’impugnazione, la sentenza di non doversi procedere per mancata conoscenza della pendenza del processo da parte dell’imputato, di cui all’art. 420-quater cod. proc. pen., non è ricorribile per cassazione, fintantoché non sia spirato il termine previsto dall’art. 159, ultimo comma, cod. pen., trattandosi di pronunzia revocabile, di natura sostanzialmente interlocutoria, sicché ciò non contrasta con la garanzia sancita dall’art. 111, comma 7, Cost. - Sentenza n. 50426, deposito del 18 dicembre 2023 

Cassazione - Condono edilizio – Applicabilità della sola disciplina afferente alla relativa istanza – Sussistenza – Applicabilità di discipline successive – Esclusione – Ragioni. - L’esito in sintesi: la Terza Sezione penale, in tema di reati edilizi, ha affermato che ogni procedimento di condono dev’essere valutato in base alla disciplina afferente alla relativa domanda, sicché non può essere evocata alcuna automatica e non prevista estensione di altre diverse, successive discipline, pur se, in astratto, relative al medesimo istituto del condono, ostandovi sia la diversità dei requisiti di accesso ad esso previsti dalle molteplici discipline, sia il principio di tipicità degli atti e dei procedimenti amministrativi, che impone la correlazione tra la domanda, la relativa disciplina e la decisione finale. - Sentenza n. 50318, deposito del 18 dicembre 2023 

Cassazione - Oneri generali di sistema (“OGdS”) - Natura giuridica - Controversia per il recupero coattivo - Giurisdizione del giudice ordinario. - L’esito in sintesi: le Sezioni Unite Civili – pronunciando sul regolamento di giurisdizione proposto d’ufficio in una controversia avente ad oggetto la contestazione della cartella di pagamento notificata ad una società affidataria del servizio di distribuzione del gas dall’agente della riscossione, per conto della Cassa per i Servizi energetici e ambientali (CSEA) e per il recupero di somme dovute a titolo di oneri generali di sistema (“OGdS”) – hanno dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario. In particolare: - ad escludere la giurisdizione del giudice amministrativo, si è osservato che la materia del contendere non concerneva l’utilizzo di poteri pubblicistici e autoritativi dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), i quali, in materia di regolazione delle tariffe e di determinazione degli incentivi, si esprimono ordinariamente attraverso deliberazioni (costituenti atti normativi di rango secondario, ossia atti regolamentari o generali) di cui, nella fattispecie, non era richiesto l’annullamento; - per escludere la giurisdizione del giudice tributario, si è rilevato che gli oneri generali di sistema (“OGdS”) – i quali assumono, almeno nominalmente, la forma di componenti tariffarie, in quanto “maggiorazioni” dei corrispettivi del servizio di distribuzione, inserite nei contratti stipulati da distributori e venditori aventi ad oggetto il servizio di trasporto dell’energia elettrica e del gas sino al punto di prelievo del cliente finale, inclusi da questi ultimi operatori nelle bollette a carico degli utenti finali – rispondono a logiche ed esigenze settoriali prevalentemente correlate al mercato di riferimento, sia pure d’interesse generale; - nonostante la riconducibilità al più ampio genus delle prestazioni patrimoniali imposte ex art. 23 Cost. (del quale sono species le prestazioni tributarie), gli “OGdS” sfuggono al necessario collegamento con il principio della capacità contributiva di cui all’art. 53 Cost., considerato come attuazione del concorso di tutti al finanziamento della spesa pubblica in modo equo, parametrato alle condizioni economiche del singolo soggetto, su base solidaristica, non sulla base di prestazioni rientranti in un rapporto sinallagmatico, sul consumo di un determinato bene o servizio e secondo la tipologia del contribuente, restando, in definitiva, attratti da un sistema di regolazione tariffaria del mercato della vendita al dettaglio dei servizi dell’energia e del gas; - non fa propendere per la giurisdizione tributaria nemmeno la natura coattiva del prelievo, né la possibilità di una sua riscossione coattiva (che può riguardare sia le imposte, sia altre entrate, anche di natura non tributaria, dello Stato e degli enti pubblici, pure previdenziali); difatti, la decurtazione patrimoniale, rispetto al cliente finale, è definitivamente provocata solo dallo spontaneo pagamento al venditore dell’importo dovuto, al fine di ottenere la fornitura dell’energia elettrica o del gas;
- manca, poi, un sistema di imposizione assimilabile a quello dell’IVA (o delle accise), difettando un analogo meccanismo di “rivalsa” del credito del soggetto passivo (cedente o prestatore) nei confronti della controparte contrattuale, che si aggiunga, per effetto della legge tributaria, al corrispettivo pattuito dalle parti private; difetta altresì, nella normativa di riferimento, il richiamo a quelle diverse categorie di soggetti (sostituti, responsabili d’imposta) che possano, in qualche modo, essere coinvolti nell’adempimento di una prestazione fiscale; - quanto al collegamento della prestazione alla spesa pubblica in relazione a un presupposto economicamente rilevante, gli interventi per il settore energetico risultano in gran parte supportati da risorse che non costituiscono propriamente oneri a carico del bilancio dello Stato, perché effettuati tramite finanziamenti derivanti da somme a carico degli utenti, raccolte attraverso talune componenti della bolletta elettrica o del gas, appunto quelle per la copertura degli “oneri generali di sistema”, il cui gettito è gestito direttamente da CSEA. - 
Sentenza n. 35282, del 18.12.2023 

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Buona lettura. 

(Ufficio stampa Ordine Avv. di Nola)