Newsletter n. 2 del 5.I.2024
Si trasmettono di seguito gli highlight della Rassegna stampa on line del quotidiano “Il Sole 24 Ore” e di "Italia Oggi" inviati via mail - per iniziativa del Consiglio dell’Ordine - tramite il sistema di newsletter, agli Avvocati e ai Praticanti del Foro di Nola.
Consulta - Ambiente – Rifiuti – Norme della Regione Lazio – Delega alle Province – Oggetto – Approvazione dei progetti degli impianti per la gestione dei rifiuti, ad eccezione di alcune tipologie – Approvazione dei progetti di varianti sostanziali in corso di esercizio – Autorizzazione relativa alla realizzazione dei relativi impianti e varianti – Autorizzazione all’esercizio delle attività di smaltimento e di recupero dei rifiuti – Violazione della competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela dell’ambiente – Illegittimità costituzionale, a far data dal 29 aprile 2006, anche parziale. - Norme impugnate: Art. 5, c. 2°, della legge della Regione Lazio 09/07/1998, n. 27. - Dispositivo: illegittimità costituzionale parziale. - pronuncia n. 2-2024 del 06-12-2023
Cassazione - PRESCRIZIONE E DECADENZA - Pubblico impiego contrattualizzato - Crediti retributivi - Prescrizione - Decorrenza - In costanza di rapporto. - L’esito in sintesi: le Sezioni Unite Civili – pronunciando su questione di massima di particolare importanza – hanno enunciato il seguente principio: «La prescrizione dei crediti retributivi dei lavoratori nel pubblico impiego contrattualizzato decorre sempre – tanto in caso di rapporto a tempo indeterminato, tanto di rapporto a tempo determinato, così come di successione di rapporti a tempo determinato – in costanza di rapporto (dal momento di loro progressiva insorgenza) o dalla sua cessazione (per quelli originati da essa), attesa l’inconfigurabilità di un metus. Nell’ipotesi di rapporto a tempo determinato, anche per la mera aspettativa del lavoratore alla stabilità dell’impiego, in ordine alla continuazione del rapporto suscettibile di tutela.». - Sentenza n. 36197, del 28.12.2023
Cassazione - Unione civile conclusa ai sensi dell’art. 1, comma 25, della l. n. 76 del 2016 - Scioglimento - Determinazione dell’assegno ex art. 5, comma 6, della l. n. 898 del 1970 - Convivenza anteriore alla costituzione dell’unione civile e antecedente all’entrata in vigore della l. n. 76 del 2016 - Rilevanza ai fini della quantificazione dell’assegno. - L’esito in sintesi: le Sezioni Unite Civili – pronunciando su questione di massima di particolare importanza – hanno enunciato il seguente principio: «In caso di scioglimento dell’unione civile, la durata del rapporto, prevista dall’art. 5, sesto comma, della legge n. 898 del 1970, richiamato dall’art. 1, comma venticinquesimo, della legge n. 76 del 2016, quale criterio di valutazione dei presupposti necessari per il riconoscimento del diritto all’assegno in favore della parte che non disponga di mezzi adeguati e non sia in grado di procurarseli, si estende anche al periodo di convivenza di fatto che abbia preceduto la formalizzazione dell’unione, ancorché lo stesso si sia svolto in tutto o in parte in epoca anteriore all’entrata in vigore della legge n. 76 cit.» - Sentenza n. 35969, del 27.12.2023
Cassazione - Ricorso per cassazione - Società cancellata dal registro delle imprese successivamente al rilascio della procura, ma prima della notifica del ricorso - Ultrattività del mandato - Ammissibilità - Conseguenze. - L’esito in sintesi: la Sezione Seconda civile ha rimesso alla Prima Presidente, per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite, le seguenti questioni di massima di particolare importanza: se il ricorso per cassazione proposto dal rappresentante della società che sia stata cancellata dal registro delle imprese successivamente al conferimento della procura speciale, ma prima dell’instaurazione del giudizio di legittimità, sia ammissibile e se, in caso di inammissibilità, all’esito del giudizio, le spese di lite - in favore del controricorrente - debbano essere poste a carico del soggetto (persona fisica) conferente la procura, oppure personalmente a carico dei difensori della ricorrente e se, in tale ultima ipotesi, tale condanna deve fondarsi su un giudizio di rimproverabilità subiettiva (almeno a titolo di colpa), fondato sulla esigibilità della conoscenza della cancellazione della società prima della notifica e dopo il conferimento del mandato. - Ordinanza interlocutoria n. 36216, del 28.12.2023
Cassazione - Mandato di arresto europeo - Radicamento - Sindacato di legittimità in esito alle modifiche apportate all’art. 18-bis, l. n. 69 del 2005 dal d.l. n. 69 del 2023, convertito, con modificazioni, nella l. n. 103 del 2023 - Possibilità - Sussistenza - Ragioni. - L’esito in sintesi: la Sesta Sezione penale, in tema di mandato di arresto europeo, ha affermato che, alla luce delle modifiche apportate all’art. 18-bis della l. n. 69 del 2005 dal d.l. n. 69 del 2023, convertito, con modificazioni, nella l. 103 del 2023, sono ammissibili, in sede di legittimità, le censure che involgono l’accertamento del radicamento del soggetto nel territorio dello Stato in quanto il legislatore, col fissare normativamente i c.d. indici rivelatori, ha inteso rendere verificabile il processo valutativo posto a base dell’applicazione o del diniego di un motivo di rifiuto per cui la mancata valutazione di uno di tali indici rileva come violazione di legge. - Sentenza n. 41, deposito del 02 gennaio 2024
Cassazione - Sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea del 21/12/2023 – Consegna di madre di prole convivente, di età inferiore ad anni tre – Rifiuto – Possibilità – Condizioni. - L’esito in sintesi: la Sesta Sezione penale, in tema di mandato d’arresto europeo, a seguito della sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea in data 21/12/2023, che ha offerto un’interpretazione della normativa eurounitaria relativa alla subiecta materia di portata generale ai fini dell’applicazione delle ragioni di rifiuto funzionali al rispetto dei diritti fondamentali e delle garanzie costituzionali di cui all’art. 2 legge 22 ottobre 2005, n. 69, ha affermato che l’autorità giudiziaria di esecuzione non può rifiutare la consegna sol perché la persona alla quale si riferisce la richiesta sia madre di prole con lei convivente, di età inferiore ad anni tre, essendo onere della parte allegare, a tal fine, circostanze che dimostrino che, nello Stato richiedente, vi siano sistemiche carenze strutturali, valevoli a compromettere la tutela dei diritti del minore. - Sentenza n. 51798, del 29 dicembre 2023
Sentenza Cassazione n. 33487-2023. Rimborso fidejussioni ad oltranza
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Buona lettura.
(Ufficio stampa Ordine Avv. di Nola)