10.I.2024 [HIGHLIGHTS] della rassegna stampa

Scritto il 10/01/2024
da Ordine Avvocati Nola - Ufficio Stampa

Newsletter n. 8 del 10.I.2024 

Si trasmettono di seguito gli highlight della Rassegna stampa on line del quotidiano “Il Sole 24 Ore” e di "Italia Oggi" inviati via mail - per iniziativa del Consiglio dell’Ordine - tramite il sistema di newsletter, agli Avvocati e ai Praticanti del Foro di Nola.  

Cassazione - Giurisdizione del giudice italiano - Soggetto non domiciliato in uno Stato membro dell’Unione europea - Chiamata in garanzia esperita in via autonoma rispetto al giudizio principale - Art. 8, n. 2, Reg. UE n. 1215 del 2012 - Applicabilità - Esclusione. - L’esito in sintesi: le Sezioni Unite Civili – pronunciando sulla questione, avente rilevanza nomofilattica, attinente alla portata applicativa della disciplina recata dalla Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968 ovvero del Regolamento UE n. 1215 del 2012 in materia di azione di garanzia – hanno affermato il seguente principio: «L’art. 8, n. 2, del Reg. UE n. 1215 del 2012, a cui rinvia l’art. 3, comma 2, prima parte, della l. n. 218 del 1995, non trova applicazione nel caso in cui l’azione di garanzia, propria o impropria, sia stata esperita in via autonoma e non già nell’ambito del giudizio già pendente relativo al rapporto principale».  - Sentenza n. 613, del 08.01.2024 

Cassazione - Ordinanza di archiviazione per la particolare tenuità del fatto – Modifiche apportate dal d.lgs. n. 122 del 2018 all’iscrizione del provvedimento nel casellario giudiziario – Ricorso per cassazione – Ammissibilità – Condizioni. - L’esito in sintesi: la Sesta Sezione penale, in tema di indagini preliminari, ha affermato che l’ordinanza di archiviazione per la particolare tenuità del fatto emessa, ai sensi dell’art. 411, comma 1-bis, cod. proc. pen., a seguito di opposizione dell’indagato, per effetto delle modifiche introdotte dal d.lgs. 2 ottobre 2023, n. 122, che ne ha escluso l’iscrizione nel casellario giudiziario ove il relativo certificato sia richiesto da privati, dal datore di lavoro o sia destinato a pubbliche amministrazioni, è ricorribile per cassazione per violazione di legge ex art. 111, comma 7, Cost., a condizione che sia allegato un interesse concreto ed attuale alla rimozione del provvedimento. - Sentenza n. 611, deposito del 08 gennaio 2024 

Cassazione - Edilizia e urbanistica - Immobile costruito in totale difformità o assenza della concessione - Acquisizione gratuita al patrimonio indisponibile del Comune - Effetti - Acquisto a titolo originario - Preesistente iscrizione ipotecaria sull’area di sedime - Estinzione - Possibile lesione del diritto al rispetto dei beni (ex art. 1 Prot. Addiz. n. 1 CEDU) - Questione di legittimità costituzionale. L’esito in sintesi: le Sezioni Unite Civili – pronunciando su questione di massima di particolare importanza (rimessa dalla Sezione Terza con l’ordinanza interlocutoria n. 38143 del 30 dicembre 2022) – hanno dichiarato rilevante e non manifestamente infondata – in riferimento agli artt. 3, 24, 42 e 117, comma 1, Cost., nonché all’art. 1 del Protocollo Addizionale n. 1 della CEDU – la questione di legittimità costituzionale dell’art. 7, comma 3, della l. n. 47 del 1985 e dell’art. 31, comma 3, del d.P.R. n. 380 del 2001, nella parte in cui non prevedono – in caso di iscrizione di ipoteca giudiziale su di un terreno sul quale sia stato costruito un immobile abusivo, poi gratuitamente acquisito al patrimonio del Comune – la permanenza dell’ipoteca sul terreno a garanzia del creditore ipotecario. In particolare, il dubbio di legittimità costituzionale attiene all’effetto dell’acquisto – da qualificarsi a titolo originario – al patrimonio del Comune, in conseguenza della confisca urbanistica (di natura amministrativa), che potrebbe costituire una misura sproporzionata in danno del proprietario incolpevole o del terzo che vanti diritti sull’immobile, specificamente determinando, per il creditore ipotecario, la perdita del diritto di garanzia, il quale rientra nella nozione allargata di «bene» di cui all’art. 1 del Protocollo Addizionale n. 1 della CEDU.  - Ordinanza interlocutoria n. 583, del 08.01.2024 

CASS. 1.Immobili diversi dall’abitativo condotti in locazione dalla PA –2.Recesso in corso d’opera, committenti super risarciti –3.Lavori di pubblica utilità come pena sostitutiva pure all'Arci

Cassazione. Incide sulla Naspi il lavoro autonomo preesistente

Cassazione, s.u. Ascensore rotto per sbalzi termici, decide il giudice ordinario

Se la spesa non è alta l’amministratore nomina il perito autonomamente

Sentenza Cassazione n. 421-2024. Committente recede in corso d'opera

Sentenza Cassazione n. 661-2024. Lpu nel circolo Arci

Sentenza Cassazione, danno da demansionamento si estende alla perdita di aggiornamento professionale

Sentenza Cassazione, niente mantenimento al coniuge che ha instaurato una convivenza

Tribunale di Pavia. Delibere, la cessazione non ferma la causa

Sentenza CNF. Avvocati. anche la colpa è fonte di responsabilità disciplinare

Riduzione tempi pagamento delle p.a., la circolare Rgs-Funzione pubblica n. 1-2024

Fatture lente, pagano i dirigenti PA - Ddl Foti. Responsabilità erariale meno vessatoria

Commissione Senato. Abuso d’ufficio ko, è “reato evanescente”

Commissione giustizia Senato. Primo sì alla soppressione dell’abuso d’ufficio

Contenzioso tributario. Inutilizzabilità allargata alle violazioni di legge

Concordato preventivo, addio al voto delle pagelle fiscali

L’intelligenza artificiale risponderà agli interpelli dei contribuenti minori

Riforme. Da Cassese a Violante, il no dei giuristi all’elezione diretta del premier

Milleproroghe. Prorogato di un anno il recupero degli aiuti di Stato e de minimis

Parità di genere, cambia il lessico della Consulta

Nuova competenza. Vigili urbani in campo per scovare gli affitti turistici in nero

Esame forense da prorogare - L’Inps a caccia dei furbetti sugli incentivi per la parità di genere

Buona lettura. 

(Ufficio stampa Ordine Avv. di Nola)