Newsletter n. 11 dell'11.I.2024
Si trasmettono di seguito gli highlight della Rassegna stampa on line del quotidiano “Il Sole 24 Ore” e di "Italia Oggi" inviati via mail - per iniziativa del Consiglio dell’Ordine - tramite il sistema di newsletter, agli Avvocati e ai Praticanti del Foro di Nola.
Consulta - Impiego pubblico - Trattamento economico - Maggiorazione della retribuzione individuale di anzianità (RIA), prevista dall'art. 9 del d.P.R. n. 44 del 1990 di approvazione degli accordi del comparto Ministeri - Proroga al 31 dicembre 1993 della disciplina emanata sulla base di tali accordi - Interpretazione dell'art. 7, c. 1, del d.l. n. 384 del 1992, come convertito, nel senso che la predetta proroga non modifica la data del 31 dicembre 1990, già stabilita per la maturazione delle anzianità di servizio prescritte ai fini delle maggiorazioni della RIA, fatta salva l'esecuzione dei giudicati alla data di entrata in vigore della legge n. 388 del 2000 - Ritenuta introduzione di una disposizione finalizzata a negare il riconoscimento del beneficio a coloro che avevano maturato le anzianità, necessarie per il computo delle maggiorazioni, successivamente alla data del 31 dicembre 1990. - pronuncia_4_2024 - comunicato Corte Costituzionale - Consulta, il principio di non retroattività della legge valore di civiltà giuridica - ItaliaOggi
Cassazione - Culturale – Delitto di cui all’art. 639, comma secondo, secondo periodo, cod. pen., abrogato dall’art. 5, comma 2, l. n. 22 del 2022 – Delitto di cui all’art. 518-duodecies, comma secondo, cod. pen. – Continuità normativa – Sussistenza – Ragioni - L’esito in sintesi: la Seconda Sezione penale, in tema di delitti contro il patrimonio culturale, ha affermato che vi è continuità normativa tra l’art. 639, comma secondo, secondo periodo, cod. pen. (abrogato dall’art. 5, comma 2, legge 9 marzo 2022, n. 22, recante “Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale”) e l’art. 518-duodecies, comma secondo, cod. pen., in quanto quest’ultima norma continua a ricomprendere la condotta penalmente sanzionata dalla norma abrogata. - Sentenza n. 51260, deposito del 21 dicembre 2023
Cassazione - Delitto di tortura – Aggravato ai sensi dell’art. 613-bis, comma quarto, cod. pen. – Configurabilità – Condizioni - L’esito in sintesi: la Quinta Sezione penale, in tema di reati contro la persona, ha affermato che è configurabile il delitto di tortura, aggravato ai sensi dell’art. 613-bis, comma quarto, cod. pen. nel solo caso in cui le lesioni personali conseguite alla condotta incriminata non siano state volute dall’agente, realizzandosi, in caso contrario, un concorso di reati. - Sentenza n. 1243, deposito del 10 gennaio 2024
Cassazione. Cram down fiscale senza procedura su misura
Sentenza Cassazione n. 1148-2024. No al falso in bilancio per la stima sbagliata
Corte dell'Aia. Genocidio, al via il processo contro Israele
Sentenza Tribunale Cosenza n. 1880-2023. Mediazione da esperire entro l’udienza di rinvio
Dm 217-23. Processo telematico civile e penale ridisegnato
Processo telematico, il decreto con le regole tecniche aggiornato con le ultime modifiche
Cnf, elusa la legge delega sui magistrati fuori ruolo
Toghe fuori ruolo, scontro tra Anm e avvocati
Giustizia. Avanti tra le tensioni su abuso d’ufficio e intercettazioni
Riforma fiscale. Check del contenzioso tributario ai nuovi termini e procedure
La direttiva. Niente più reclamo sotto i 50mila euro
Concordato preventivo, dichiarazione al 15 ottobre
Concordato preventivo per tutti
Influencer, i paletti Agcom con multe fino a 600mila euro
L'indagine. Caso Ferragni, a giorni gli interrogatori
L'analisi. Un intervento a tutela degli utenti
L'intervento. Il lungo cammino (da completare) della parità di genere
Diritti, inclusione, sostegno al merito, le sfide chiave
Buona lettura.
(Ufficio stampa Ordine Avv. di Nola)